Corte d’Appello di Potenza, sentenza 22 gennaio 2026 – Nell’ambito del settore edile, qualora la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro o costituisca l’esito di un mero accordo individuale tra le parti per un’aspettativa non retribuita priva delle rigorose causali scritte e documentate fissate dalla contrattazione collettiva di settore, permane intatto l’obbligo di calcolo e versamento della c.d. contribuzione virtuale
| Corte d'Appello di Potenza
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