Tribunale di Chieti, sentenza 26 marzo 2026 – È antisindacale il comportamento del datore di lavoro che, in assenza di accordo con le organizzazioni sindacali e in violazione della regolamentazione della Commissione di garanzia, determini unilateralmente livelli di servizio eccedenti i limiti legali e ometta il confronto sindacale per l’individuazione delle prestazioni indispensabili e dei lavoratori comandati

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