Tribunale di Lecce, sentenza 4 febbraio 2026, n. 857 – Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 81/2015, il diritto di precedenza del lavoratore a termine sorge solo al momento della sua formale manifestazione scritta di volontà e si estingue inderogabilmente trascorso un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro

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