Tribunale di Ravenna, sentenza 11 dicembre 2025, n. 441 – Non si può fare ricorso al termine previsto dal CCNL per attivare il procedimento disciplinare per assenza ingiustificata dal posto di lavoro per dedurre in via presuntiva la volontà del lavoratore di dimettersi. Il CCNL non può derogare in peius il termine legale di 15 giorni previsto dall’art. 26, comma 7-bis del d.lgs. n. 151/2015.
| Tribunale di Ravenna
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