Corte d’Appello di Torino, sentenza 7 luglio 2025, n. 338 – Il datore di lavoro, una volta a conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore, non può applicare l’ordinario periodo di comporto in modo indiscriminato, ma, prima di procedere al licenziamento, ha l’obbligo di acquisire informazioni per verificare la connessione tra le assenze e la disabilità

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