Ai fini dell’accertamento della codatorialità, è necessaria la coesistenza di unica struttura organizzativa e produttiva, il coordinamento tecnico e finanziario da parte di un solo soggetto e l’utilizzazione dei medesimi lavoratori
| di Bollettino ADAPT
Corte di Cassazione, sentenza 24 giugno 2021, n. 18135
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