In casi di assenze tali da superare il periodo di comporto, l’azienda può legittimamente licenziare il lavoratore anche se sussiste il nesso di causalità tra l’infortunio e l’assenza per malattia. La facoltà di recesso viene meno solo se c’è responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro

Mercato del lavoro

| di ADAPT