Lavoro etero-organizzato ed iscrizione ad appositi «albi professionali»

L’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015 prevede, in via di principio, che la disciplina del lavoro subordinato trovi applicazione anche ai quei rapporti di collaborazione che si caratterizzano per essere esclusivamente personali e continuative, nonché per la sussistenza del requisito della etero-organizzazione (ovvero, le collaborazioni «le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro»).

 

Sulla natura della disposizione si è interrogata la dottrina sostenendo talvolta l’introduzione di un nuovo tipo contrattuale, talaltra la natura presuntiva dell’art. 2 co. 1 (v. M. TIRABOSCHI, Teoria e pratica dei contratti di lavoro, II ed., 2016, ADAPT University Press, spec. 66-67; v. altresì S. CIUCCIOVINO, Le «collaborazioni organizzate dal committente» nel confine tra autonomia e subordinazione, in RIDL, 2016, 3, 321 ss., G. FERRARO, Collaborazioni organizzate dal committente, in RIDL, 2016, 1, 53 ss., che richiama in particolare le tesi di Perulli e Tosi).

 

È comunque preferibile ragionare in termini di mera imputazione delle tutele del paradigma novecentesco della subordinazione  anche ai rapporti di collaborazione etero-organizzata, che il Legislatore trascura di definire, abrogando nel contempo le norme in materia di contratto a progetto contenute nella Legge Biagi, così come riformata dalla legge Fornero.

 

Invero, il secondo comma del medesimo articolo prevede cinque ipotesi di deroga al precetto sopra enunciato, che di fatto rischia di sminuire la portata delle previsioni di cui al primo comma; la conseguenza è l’applicazione a questi rapporti – indipendentemente dalla sussistenza della etero-organizzazione o meno – della disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative.

 

Tra queste assumono particolare rilievo, in ragione dell’ampia platea coinvolta, le «collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali» (art. 2 co. 2 lett. b D. Lgs. n. 81/2015). Altrettanto rilevante appare la deroga introdotta dalla lettera a dell’art. 2 co. 2 D. Lgs. n. 81/2015, che fa salve le specifiche discipline in materia di collaborazioni, contenute nella contrattazione collettiva nazionale, tra cui spicca certamente il settore dei call center (v. sul punto  L. IMBERTI, L’eccezione è la regola?! Gli accordi collettivi in deroga alla disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente, in DRI, 2016, II, 393 ss.).

 

Nella prassi si è posto il problema della esatta individuazione degli «albi professionali», utile ai fine dell’operatività delle deroghe.

 

Il Codice civile, nel regolare l’esercizio delle professioni intellettuali (i cc.dd. contratti di consulenza) richiede espressamente l’iscrizione ad «appositi albi o elenchi». La legge Biagi prevede(va) all’art. 61 co. 3 l’esclusione dal campo di applicazione del contratti di lavoro a progetto per le professioni cui la legge richiede «l’iscrizione in appositi albi professionali»; all’art. 69-bis co. 3 (contrasto alle “false partite IVA”) l’esclusione della presunzione della sussistenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il caso del professionista la cui prestazione è sottoposta per obblighi di legge all’iscrizione ad «un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati», che appare dunque più circostanziato.

 

Proprio con riferimento a quest’ultima ipotesi, viene in rilievo il decreto ministeriale 20 dicembre 2012 che precisa (art. 2) come per individuare gli ordini, collegi, registri, albi, ruoli ed elenchi cui fa riferimento la legge Biagi – non essendo idoneo alla loro identificazione il mero criterio nominalistico – debba tenersi in considerazione la sussistenza di due condizioni. Devono essere tenuti o controllati da una pubblica amministrazione o federazioni sportive e l’iscrizione deve essere subordinata al superamento di un apposito esame di stato o comunque ad una valutazione da parte di specifici organi a ciò deputati. Un allegato allo stesso decreto riporta a mero titolo esemplificativo un’elencazione di tali registri (tra gli altri, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale dei Chimici, Consiglio Nazionale Forense, Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Laddove sia presente apposita normativa regionale – come ad esempio la  Legge Regionale Lazio n. 17/2002 – rispondo ai requisiti di legge anche i registri professionali dei fisioterapisti sui quali v. Interpello n. 16/2014).

 

L’esatta identificazione degli «albi professionali» idonei ad “attivare” la deroga di cui all’art. 2 co. 2 assume particolare rilevanza con riferimento a quelle professioni non ancora riferibile ad un ordine ma comunque costituitesi in registri o elenchi.

 

Ne è un esempio il Registro degli Osteopati Italiani o “ROI” (da tempo gli osteopati italiani – che per operare sono costretti ad ottenere l’abilitazione da un’università anglosassone – fanno attività di lobby  al fine di ottenere la costituzione di uno specifico Ordine professionale; si muove in questo senso il c.d. “ddl Lorenzin” in materia di riordino complessivo delle professioni sanitarie).

Pur essendo necessario un esame ed una valutazione per l’abilitazione, non può comunque dirsi risponda ai requisiti previsti dal già menzionato decreto ministeriale (art. 2), che devono sussistere congiuntamente.

 

In prima battuta si può pacificamente affermare come gli Ordini professionali rientrino nella locuzione «albi professionali». Tale affermazione può essere riproposta con minore certezza con riferimento ad altri ruoli, elenchi, registri.

In ogni caso, in attesa di ulteriori chiarimenti, il decreto ministeriale 20 dicembre 2012, pur riferito a diverse disposizioni oggi peraltro abrogate, appare oggi l’unico strumento in grado di orientare l’applicazione della norma in via prudenziale.

 

Marco Menegotto

Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

Università degli Studi di Bergamo

@MarcoMenegotto

 

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