La certificazione dei contratti concernenti attività da svolgersi all’interno di luoghi confinati o a rischio di inquinamento ai sensi del DPR n. 177/2011 – FAQ n. 8

D. Se l’impresa affidataria non è specializzata e subappalta le lavorazioni in luoghi confinati ad altra impresa specializzata, cosa si fa? Deve essere certificato solo oppure anche il subcontratto? E a chi spetta l’incombenza di far certificare il subcontratto? All’impresa affidataria?
 
R. Si ritiene che l’obbligo di certificazione concerna il solo subcontratto (subappalto), considerato che è la società esecutrice di tale contratto che, in ultima analisi, svolge le attività all’interno del luogo confinato e deve essere dunque posta sotto la lente di ingrandimento anche al fine di verificare la sua qualificazione ai fini ed ai sensi del DPR n. 177/2011.
Alla luce del riferimento alla certificazione del contratto di appalto “principale” di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), deve però intendersi che qualora committente (principale) e appaltatore operino entrambi (con interferenza) in un luogo confinato, allora anche il contratto di appalto “principale” (e non solo l’eventuale subappalto) debba necessariamente essere certificato. L’attivazione della procedura di certificazione è a carico di entrambe le parti, con istanza congiunta.
 
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La certificazione dei contratti concernenti attività da svolgersi all’interno di luoghi confinati o a rischio di inquinamento ai sensi del DPR n. 177/2011 – FAQ n. 8
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