Il Testo unico sulla sicurezza alla luce delle modifiche del d.lgs. n. 151/2015

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2015 del d.lgs. n. 151/2015, uno dei decreti attuativi del Jobs Act, si concretizzano una serie di modifiche, alcune insignificanti, altre rilevanti, al d.lgs. n. 81/2008, il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

 

Le modifiche introdotte sono da leggersi alla luce dell’oggetto del d.lgs. n. 151/2015, ovvero Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.

 

La prima modifica apportata è ravvisabile già nel titolo I dei principi comuni del d.lgs. n. 81/2008. Il quinto comma dell’articolo 3, che poneva gli obblighi di prevenzione e protezione nei confronti dei lavoratori somministrati in capo all’utilizzatore, viene abrogato. Il comma 8, invece, riduce il campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro solo nel caso in cui il lavoro accessorio venga svolto in favore di un imprenditore o di un professionista, a differenza della “vecchia” versione dello stesso in cui si escludevano solamente i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare.

 

Continuando nell’analisi, sono gli articoli 5 e 6 a risentire maggiormente delle modifiche in direzione della semplificazione e, si spera, dell’efficienza. Immediatamente balza all’occhio che il comitato per il coordinamento nazionale per la sicurezza sul lavoro passa dal Ministero del lavoro a quello della salute; assieme a questo cambio di “indirizzo” muta anche la composizione dello stesso. I rappresentanti dei Ministeri del lavoro, delle infrastrutture e dell’interno vengono identificati con i Direttori generali degli stessi, viene aggiunto come membro di diritto il coordinatore della commissione salute della conferenza delle regioni e delle provincie autonome, mentre, vengono ridotti da cinque a quattro i rappresentati della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, ed i membri della commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro. Alla commissione stessa viene, però, attribuito il compito, qualora se ne ravvisasse la necessità, di rielaborare le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ed i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.

 

Per quanto riguarda l’interpello, regolato dall’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008, viene introdotta la facoltà anche per le Regioni di porre quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Degna di nota è la modifica dell’articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008. Tralasciando il quasi ironico aumento di 50,00 € sul minimo e la riduzione della stessa cifra sul massimo della sanzione prevista alla lettera c del comma 4, è interessante soffermarsi sul tema della sospensiva dell’attività imprenditoriale. Fino ad oggi, qualora presso un’impresa od un cantiere edile l’organo di vigilanza avesse riscontrato gravi irregolarità in tema di salute e sicurezza o la presenza di lavoratori privi di qualsivoglia forma contrattuale in numero superiore al 20% della forza lavoro impiegata, l’organo stesso era autorizzato ad adottare provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale. Tale sospensiva veniva essere revocata solo nel momento in cui avveniva al contempo, la regolarizzazione dei lavoratori irregolari, il ripristino delle idonee condizioni di lavoro nel luogo dove è avvenuta l’infrazione e il pagamento, per intero, di una somma aggiuntiva alla sanzione comminata. Proprio su quest’ultimo elemento va ad insistere la modifica introdotta con il comma 5-bis; su istanza di parte, è possibile “dilazionare” la somma aggiuntiva, pagando immediatamente il 25% della cifra, ed il restante 75%, maggiorato del 5%, può essere versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza.

 

Parimenti degno di nota, almeno sulla carta, sarà poi il tempo a darne o meno il merito, è il contenuto del nuovo comma 3-bis dell’articolo 28 del d.lgs. n. 81/2008 in tema di valutazione dei rischi. L’INAIL in collaborazione con le aziende sanitarie locali, renderà disponibili strumenti tecnici specialistici, dei quali ad oggi non si conosce ancora la natura ma si tratterà verosimilmente di sussidi e/o lavori di ricerca, per coadiuvare l’imprenditore nel compito di identificare e ridurre i livelli di rischio della propria organizzazione. Sempre in tema di valutazione dei rischi, al comma 6-quarter dell’articolo 29, si introduce la possibilità, previo parere della commissione consultiva permanente e previo apposito decreto del MLPS, di utilizzare a supporto della valutazione dei rischi strumenti informatizzati, facendo esplicito riferimento al prototipo europeo OIRA, un applicativo Online che aiuta le parti sociali settoriali (le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori) e le autorità nazionali (ministeri, ispettorati del lavoro, istituti per la salute e la sicurezza sul lavoro, ecc.) a produrre strumenti settoriali di valutazione dei rischi destinati alle organizzazioni di piccole dimensioni.

 

Di grande portata e interesse è la modifica dell’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008. Con l’abolizione del comma 1-bis che faceva riferimento unicamente alle aziende che occupano fino a cinque lavoratori, tutti i datori di lavoro delle aziende, a prescindere dal numero di dipendenti, potranno svolgere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), primo soccorso, evacuazione e lotta incendi pur sempre nel dispetto dei contenuti dell’allegato II. Mentre, in virtù del “nuovo” comma 6 dell’articolo 53, non è più obbligatoria la tenuta del cd. “Registro infortuni”.

 

Per quanto attiene al Titolo III, riguardante l’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, alla lettera e dell’articolo 69, con il termine operatore, non si indica solamente il lavoratore incaricato all’uso dell’attrezzatura di lavoro ma anche il datore di lavoro (fino ad oggi non contemplato) che ne fa uso.

Sempre allo stesso titolo si aggiunge, al già fitto articolato, l’articolo 73-bis. Con questa modifica, si introduce l’obbligo di una formazione dedicata agli operatori destinati alla conduzione di generatori di vapore. Nell’attesa di conoscere i contenuti e dettagli di tale formazione, si indica come riferimento il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 1 Marzo 1974 “Norme per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore”.

 

Al Titolo IV relativo ai cantieri temporanei o mobili, capo I, viene modificato l’articolo 98, riguardante i requisiti professionali per il coordinatore per la progettazione (CSP) e il coordinatore per l’esecuzione (CSE), in particolare riguardo ai contenuti della formazione dedicata a queste figure. Al comma tre si rimanda ad un futuro apposito accordo in sede di conferenza Stato – Regioni che andrà ad aggiornare i contenuti e la durata del percorso formativo del CSP e CSE ad oggi regolata dall’allegato XIV.

 

Al titolo VIII relativo agli agenti fisici, capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, precisamente all’articolo 190, viene riscritto il comma 5-bis andando (finalmente) a ufficializzare e permettere l’utilizzo delle banche dati sul rumore, a patto che queste siano state approvate dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.

 

Sul tema delle sanzioni, il d.lgs. n. 151/2015 interviene pesantemente sull’impianto del d.lgs. n. 81/2008. Vengono infatti raddoppiate le sanzioni nel caso in cui il lavoratore non sia sufficientemente protetto dagli effetti derivanti dal rischio elettrico e quando il datore di lavoro non è in grado di dimostrare all’organo di vigilanza di aver cercato in tutti i modi di ridurre le probabilità di accadimento del danno a carico del lavoratore che utilizza attrezzature di lavoro di cui al Titolo III.

Quali saranno gli effetti di queste semplificazioni, ancora non è possibile dirlo, certo si nota un timido passo avanti verso una semplificazione e sburocratizzazione di alcuni aspetti gestionali della sicurezza sul lavoro. Qualcosa è stato fatto ma molto è ancora da fare, a partire da un’armonizzazione di decreti, norme e regolamenti che caratterizzano il bizantinismo legislativo italiano, soprattutto in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Mattia Colombo

ADAPT Professional Fellow

 

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