Il sostegno al reddito? Questione di interpretazione…

 

Semplificando in modo estremo, in campo giuridico, l’interpretazione è quella attività che si pone il fine di chiarire e stabilire il significato di una o più disposizioni, affinché sia possibile applicarle nei casi concreti. Di primo acchito, interpretare pare una cosa semplice, la realtà dimostra che non lo è.

 

Oggetto di interpretazione, nel nostro caso, sono le conseguenze da ricondurre all’abrogazione, a far data dal 23 settembre 2015, dell’art. 3 comma 17 della legge n. 92/2012, ad opera dell’art. 46, comma 1, d.lgs. n. 148/2015.

 

La questione non deve essere di così facile risoluzione se nel giro di 20 giorni ha richiesto chiarimenti sia da parte dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, che, in ultimo, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Sono trascorse, infatti, appena tre settimane dall’emanazione, lo scorso 30 settembre, del messaggio INPS n. 6024, con cui l’Istituto ha comunicato la sospensione dell’erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito ASpI per i lavoratori dipendenti di aziende non destinatarie di trattamenti di integrazioni salariali e sospesi per crisi aziendali o occupazionali, e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è tornato ad occuparsi della questione, nella recente circolare n. 27 del 20 ottobre 2015, questa volta con una buona notizia per almeno una parte dei lavoratori coinvolti.

 

Come abbiamo già avuto modo di accennare, la misura di cui sopra era prevista, in via sperimentale, all’art. 3, comma 17 della legge n. 92/2012 e stabiliva, per il triennio 2013-2015, che i lavoratori dipendenti di aziende non destinatarie di trattamenti di integrazioni salariali e sospesi per crisi aziendali o occupazionali potessero ricevere il trattamento di sostegno al reddito ASpI, a seguito dell’intervento integrativo, nella misura minima del 20%, dei relativi fondi di solidarietà.

 

Senza attendere che la sperimentazione della misura giungesse a naturale scadenza e dovendo decidere come comportarsi rispetto all’intervenuta abrogazione della normativa relativa ai fondi di solidarietà, l’INPS, nel suo messaggio, aveva assunto, quello che il Ministero, nella circolare, definisce «un orientamento restrittivo e di interpretazione letterale della norma».

Tale presa di posizione sanciva sia il venir meno dell’erogazione del trattamento di sostegno al reddito per coloro che già erano destinatari della misura a partire dal 23 settembre 2015, sia l’impossibilità di accedere al trattamento in tutti i casi in cui la sospensione dell’attività di lavoro avveniva o comunque si protraeva dopo tale data, permettendo, comunque l’inoltro delle domande riferibili al periodo sino al 12 ottobre.

 

Il MLPS, sulla spinta delle richieste di chiarimento avanzate da aziende, consulenti e enti bilaterali, riconosce che questa interpretazione «andando ad incidere su fattispecie già perfezionate, determinerebbe un evidente vuoto di tutele, a causa del venir meno di una misura prevista, seppur in via sperimentale, sino a tutto il 2015» e ritiene di doverne adottare una più estensiva.

 

Quest’ultima, come si evince dalla circolare in esame, sempre nel limite delle risorse disponibili, consente ai lavoratori già destinatari della misura di continuare a percepire il trattamento di sostegno al reddito per tutto il periodo di sospensione previsto e comunque sino a tutto il 31 dicembre 2015 (e non solo sino al 23 settembre). Oltre a ciò, si avrà diritto al trattamento anche nei casi in cui la sospensione, oggetto di accordo sindacale, è intervenuta prima del 23 settembre e la relativa domanda è stata inoltrata entro i tempi stabiliti (12 ottobre 2015).

 

Preso atto del felice cambio di direzione operato dalle istituzioni, resta solo da osservare che comunque un vuoto di tutela permane ed è quello che vede coinvolti i lavoratori non coperti dal sistema ordinario di ammortizzatori sociali che dovessero essere coinvolti in sospensione dell’attività a partire dal 23 settembre. Infatti, sino a quando la bilateralità non avrà creato misure sistematiche volte a fronteggiare tali rischi, previste all’art. 27, comma 3, d.lgs. n. 148/2015, i lavoratori interessati potrebbero trovarsi privi di protezione.

 

Infatti, deve, ad onor del vero, rilevarsi come, a seguito del più volte richiamato messaggio n. 6024, una parte della bilateralità, quella del settore artigiano, da sempre molto pronta nell’elaborare soluzioni concrete per gli addetti del settore, abbia sottoscritto a questo proposito, il 13 ottobre scorso, un accordo interconfederale nazionale. Detto accordo, già recepito dal Fondo di solidarietà di riferimento, prevede l’impegno di quest’ultimo ad erogare, ai lavoratori coinvolti in sospensioni o riduzione dell’attività di lavoro per eventi già occorsi o emersi dopo il 24 settembre e sino al 31 dicembre 2015, un trattamento di integrazione del reddito, totalmente a suo carico, nella misura del 40% dell’indennità ASpI inizialmente prevista.

 

Quindi, facendo bene i conti, a seguito del mutamento interpretativo istituzionale, i lavoratori del settore artigiano con periodi di sospensione iniziati prima del 23 settembre 2015 potranno godere, almeno in teoria e a meno di ulteriori interventi della bilateralità, sino al 31 dicembre 2015, di ben due diversi trattamenti: quello dell’ASpI (con integrazione del 20% del fondo bilaterale), reintrodotto dalla circolare n. 27 e quello a esclusivo carico del Fondo bilaterale (di importo più ridotto), definito dall’accordo del 13 ottobre. I lavoratori coinvolti, invece, in periodi di sospensione iniziati dal 24 settembre in poi usufruiranno solo del trattamento erogato dalla bilateralità nella misura del 40%.

 

Di contro, i lavoratori di settori diversi da quello dell’artigianato che si vedranno sospendere l’attività produttiva dal 24 settembre, nel silenzio della bilateralità di settore, restano sempre in attesa dell’introduzione delle misure sistematiche previste dall’art. 27, d.lgs. n. 148/2015.

 

Alla luce di questi risultati, sorge spontaneo chiedersi se l’operazione ermeneutica posta in essere dalle istituzioni, nelle sue diverse fasi, abbia raggiunto lo scopo di chiarire il significato e la portata applicativa di una disposizione per poterla applicare nella realtà.

 

 

Chissà, quindi, che il Ministero non ci ripensi un’altra volta e, con una nuova interpretazione, improntata al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., non decida di estendere la portata soggettiva della norma, sino al 31 dicembre di quest’anno, così che i casi concreti, cui la norma interpretata deve essere applicata, godano tutti (finalmente) di eguale tutela.

 

 

Daniela Del Duca

Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Bergamo

@DelducaD

 

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