Ammortizzatori sociali: misure speciali per eventi legati all’emergenza del COVID-19

ADAPT - Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro
Per iscriverti al Bollettino ADAPT clicca qui
Per entrare nella Scuola di ADAPT e nel progetto Fabbrica dei talenti scrivi a: selezione@adapt.it

Bollettino speciale ADAPT 18 marzo 2020, n. 3 

 

Con il decreto-legge n. 18/2020 il Governo è intervenuto disciplinando misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale. Sono stati introdotti trattamenti di Cassa Integrazione Salariale in deroga per datori di lavoro operanti nei settori esclusi dall’applicazione dei vigenti strumenti di sostegno al reddito disciplinati dal D.lgs. n. 148/2015. Il decreto-legge è, inoltre, intervenuto su alcuni ammortizzatori a regime. È stata individuata, infatti, come specifica causale la “emergenza COVID-19”, rispetto alla quale sono definite delle procedure semplificate, pur nella garanzia di informazione, consultazione e esame congiunto, “svolti anche in via telematica”. A questi trattamenti di sostegno al reddito si aggiungono delle indennità una tantum riconosciute ad alcune tipologie di lavoratori autonomi, a lavoratori stagionali e a lavoratori agricoli.

 

Dato il complesso assetto degli ammortizzatori sociali nel nostro ordinamento, la tipologia di intervento applicabile a un dato lavoratore dipende in primis dal settore di apparenza del datore di lavoro presso il quale è impiegato. Poiché la sospensione dell’attività lavorativa dovuta al contenimento dell’epidemia può essere ricondotta nella causale degli eventi oggettivamente non evitabili, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) possono ricorrere alle relative misure di integrazione del reddito, ancorché con riferimento alla causale specifica per l’“emergenza COVID-19” e attraverso le modalità e condizioni agevolate stabilite dal decreto-legge n. 18/2020.

 

Le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO posso ricorrere ai diversi fondi di solidarietà a loro applicabili e a cui sono iscritti. Anche in questo caso sono state previste semplificazioni delle procedure con riferimento all’emergenza in corso.

 

Per i datori di lavoro esclusi dagli ammortizzatori a regime è stata concessa la Cassa in deroga. Rimangono tuttavia esclusi dalle misure i lavoratori dipendenti di datori di lavoro domestico.

 

Di seguito, dalla primissima lettura del nuovo provvedimento in parola, le schede di sintesi di alcuni interventi di sostegno al reddito previsto dal decreto-legge n. 18/2020 per i lavoratori delle principali tipologie di datori di lavoro e per alcuni lavoratori autonomi.

 

Imprese industriali

  • Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  • imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • imprese addette all’armamento ferroviario;
  • imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione (art. 10 D.lgs. n. 148/2015)

 

Intervento di sostegno al reddito

  • Trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO)

 

Destinatari

  • Lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a tempo determinato, lavoratori a chiamata, apprendisti, in forza alla data del 23 febbraio 2020

 

Causale e procedura

  • Sospensione o riduzione oraria con causale “emergenza COVID-19”, esenzione da normale procedura (ex 14 D.lgs. n. 148/2015), fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva (art. 19 D.L. n. /2020)

 

Importo

  • 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite del massimale*

 

Durata

  • Durata massima di 9 settimane decorrenti dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020
  • Tale periodo non si computa nella durata  di  52 settimane in un biennio mobile della CIGO (art. 12 D.lgs. n. 148/2015), né nella durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile (art. 4, comma 1 D.lgs. n. 148/2015)

 

Deroga

Esclusione di contribuzione addizionale (ex art. 5 D.lgs. n. 148/2015)

 

Datori di lavoro esclusi dagli attuali strumenti normativi di sostegno al reddito

  • Trattasi di datori di lavoro operanti nei settori che non rientrano nell’ambito di applicazione dei diversi strumenti di sostegno al reddito disciplinati dal D.lgs. n. 148/2015, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti

 

Intervento di sostegno al reddito

  • CIG in deroga (art. 22, D.L. n. 18/2020)

 

Destinatari

  • Tutti i lavoratori subordinati, in forza alla data del 23 febbraio 2020

 

Causale e procedura

  • Sospensione o riduzione dell’attività aziendale determinata da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L’accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.
  • Trattamenti concessi con decreto delle regioni e province autonome

 

Importo

  • 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite del massimale*

 

Durata

  • durata massima 9 settimane, nel periodo dal 23 febbraio 2020 a fine agosto 2020(art. 22, comma 1 D.L. n. 18/2020)

 

Finanziamento

Trattamenti riconosciuti nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, ripartite tra le regioni e province autonome

 

Imprese artigiane

  • Iscritte al FSBA (Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato), senza limiti dimensionali, per l’intero territorio nazionale

 

Intervento di sostegno al reddito

  • Assegno ordinario

 

Destinatari

  • Tutti lavoratori dipendenti (compresi apprendisti), in forza alla data del 23 febbraio 2020, esclusi lavoratori a domicilio e dirigenti

 

Causale

  • Sospensione dell’attività aziendale determinata da COVID-19/CORONAVIRUS (introdotta con Accordo Interconfederale sottoscritto dalle Parti Sociali in data 26 febbraio 2020) da coordinare con quanto successivamente previsto dall’art. 19, comma 6, D.L. n. 18/2020

 

Importo

  • 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite del massimale previsto per i trattamenti di integrazione salariale*

 

Durata

  • Durata massima 9 settimane, e comunque entro il mese di agosto 2020 (art. 19, commi 1 e 6, D.L. n. 18/2020)

 

Finanziamento

Trattamento finanziato con una quota di 80 milioni di euro per l’anno 2020 (riconosciuto cumulativamente ai Fondi di cui all’art. 27 D.lgs. n. 148/2015)

 

Datori di lavoro con più di 15 dipendenti iscritti al FIS (Fondo di Integrazione Salariale)

  • Si tratta di datori di settori esclusi da CIGO o CIGS e senza fondo di solidarietà bilaterale

 

Intervento sostegno a reddito

  • Assegno ordinario

 

Destinatari

  • Tutti i lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante) esclusi dirigenti, lavoratori a domicilio, apprendisti con contratto non professionalizzante (tipo I e III), in forza alla data del 23 febbraio 2020

 

Causale e procedura

  • Sospensione o riduzione oraria con causale “emergenza COVID-19”, esenzione da normale procedura (ex 30, comma 2, d.lgs. n. 148/2015), fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva (art. 19, D.L. n. 18/2020)

 

Importo

  • 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite del massimale*

 

Durata

  • Durata massima 9 settimane, nel periodo dal 23 febbraio 2020 a fine agosto 2020(art. 19, commi 1, D.L. n. 9/2020)
  • la sospensione con causale “emergenza COVID-19” non è computata nella durata massima di 26 settimane nel biennio mobile, né nella durata massima complessiva dei 24 mesi nel quinquennio mobile

 

Deroga

Esclusione di contribuzione addizionale (ex art. 5 D.lgs. n. 148/2015)

 

Datori di lavoro fino a 15 dipendenti iscritti al FIS (Fondo di Integrazione Salariale)

 

  • Per i datori di lavoro iscritti a FIS con più di 5 e fino a 15 dipendenti, non è normalmente previsto l’assegno ordinario

 

Intervento di sostegno al reddito

  • Assegno ordinario “in deroga” (art. 19, comma 5, D.L. n. 18/2020)

 

Destinatari

  • Lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a tempo determinato, lavoratori a chiamata, apprendisti, in forza alla data del 23 febbraio 2020

 

Causale

  • Sospensione o riduzione oraria con causale “emergenza COVID-19”, esenzione da normale procedura (ex 30, comma 2 D.lgs. n. 148/2015), fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della della comunicazione preventiva (art. 19, D.L. n. 18/2020)

 

Importo

  • 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite del massimale*

 

Durata

 Durata massima 9 settimane, nel periodo dal 23 febbraio 2020 a fine agosto 2020 (art. 19, commi 1 e 6, D.L. n.  18/2020)

 

Lavoratori somministrati

 

La parti sociali hanno siglato un accordo in data 6 marzo 2020. Pare ora necessario coordinare quanto previsto con quanto stabilito dall’art. 19, comma 6, D.L. n. 18/2020.

 

Intervento di sostegno al reddito

  • Trattamento di Integrazione Salariale (TIS)
  • Trattamento di Integrazione Salariale (TIS) in deroga (Accordo 6 marzo 2020), validità 23 febbraio 2020 fino al 30 aprile 2020
  • Trattamento di Integrazione Salariale (TIS) ex 19, comma 6, D.L. n. 18/2020

 

Destinatari

  • TIS in deroga: lavoratori in somministrazione sospesi dalla loro attività lavorativa, o con orario ridotto per ragioni direttamente o indirettamente collegate agli effetti legati all’emergenza COVID-19
  • TIS ex 19, comma 6, D.L. n. 18/2020: Lavoratori attivi assunti in somministrazione a tempo determinato e indeterminato, anche in apprendistato, che si trovino in situazioni di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro, in forza alla data del 23 febbraio 2020

 

Causale

  • TIS: Sospensione per eventi oggettivamente non evitabili dell’azienda utilizzatrice con procedura semplificata per unità produttive ubicate nelle cd “aree rosse e gialle” (Accordo 6 marzo 2020)
  • TIS in deroga: Sospensione per ragioni direttamente o indirettamente collegate all’emergenza COVID19, con riferimento unità produttive dell’utilizzatore ubicate nelle cd “zone gialle” e “zone rosse”, che non attivi un ammortizzatore sociale (Accordo 6 marzo 2020)
  • TIS ex 19, comma 6, D.L. n. 18/2020: causale “emergenza COVID-19”

 

Importo

  • 80% dell’ultima retribuzione percepita dal lavoratore, nel limite del massimale previsto per i trattamenti di integrazione salariale*

 

Durata

  • TIS: durata del contratto di somministrazione ovvero dell’ammortizzatore a cui ha accesso l’impresa utilizzatrice
  • TIS in deroga: applicabile per la vigenza dell’accordo validità 23 febbraio 2020 fino al 30 aprile 2020
  • TIS ex 19, comma 6, D.L. n. 18/2020: massimo 9 settimane, nel periodo dal 23 febbraio 2020 a fine agosto 2020

 

Finanziamento

Trattamento finanziato con una quota di 80 milioni di euro per l’anno 2020 (riconosciuto cumulativamente ai Fondi di cui all’art. 27 D.lgs. n. 148/2015)

 

Lavoratori autonomi

 

Intervento di sostegno al reddito

  • Indennità una tantum

 

Destinatari

  • Collaboratori coordinati e continuativi, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
  • Professionisti titolari di P. IVA, attiva alla data del 23 febbraio 2020 (art. 27, comma 1, D.L. n. 18/2020)
  • Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata (art. 28, comma 1, D.L. n. 18/2020)

 

Causale e procedura

  • Causale non specificata
  • Domanda all’INPS

 

Importo

  • 600 euro per il mese di marzo (non costituisce reddito)
  • Non cumulabile con altre misure e con il reddito di cittadinanza
  • Nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020 per iscritti a Gestione separata e 2.160 milioni di euro per l’anno 2020 per iscritti alle gestioni speciali dell’AGO

 

Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali 

 

Intervento di sostegno al reddito

  • Indennità una tantum

 

Destinatari

  • Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, comma 1, D.L. n. 18/2020)

 

Causale e procedura

  • Cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020
  • Domanda all’INPS

Importo

  • 600 euro per il mese di marzo (non costituisce reddito)
  • Non cumulabile con altre misure e con il reddito di cittadinanza
  • Nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020

 

Lavoratori del settore agricolo

 

Intervento di sostegno al reddito

  • Indennità una tantum

 

Destinatari

  • Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30, comma 1, D.L. n. 18/2020)

 

Causale e procedura

  • Causale non specificata
  • Domanda all’INPS

Importo

  • 600 euro per il mese di marzo (non costituisce reddito)
  • Non cumulabile con altre misure e con il reddito di cittadinanza
  • Nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l’anno 2020

 

Esclusi dalle misure di sostegno al reddito

  • Tirocinanti
  • Datori di lavoro domestico (anche dalla CIG in deroga; art. 22, comma 2, D.L. n. 18/2020)

 

* I massimali previsti per le integrazioni salariali per il 2020 (circ. INPS n. 20/2020) sono stabiliti nelle misure di: 998,18 euro lordi (939,89 euro netti) per retribuzioni fino a 2.159,48 euro lordi e 1.199,72 euro lordi (1.129,66 euro netti) per retribuzioni superiore a 2.159,48 euro lordi.

 

Giovanni Piglialarmi

Assegnista di ricerca presso il centro studi DEAL (Diritto Economia Ambiente Lavoro)
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Gio_Piglialarmi

 

Silvia Spattini

Direttore ADAPT

SilviaSpattini

 

Ammortizzatori sociali: misure speciali per eventi legati all’emergenza del COVID-19