Temperature elevate ed ammortizzatori sociali

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Bollettino ADAPT 24 luglio 2023 n. 28
 

Da alcune settimane si è intensificato, come accade ormai ciclicamente, il dibattito attorno alle temperature elevate ed alle condizioni di lavoro che, soprattutto in determinati settori e territori, rischiano di compromettere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ultima notizia è l’apertura di un confronto tra Governo e Parti sociali, cui è seguito un primo documento tecnico sui rischi da calore nei luoghi di lavoro e che potrebbe portare alla redazione di un Protocollo condiviso per soluzioni e buone prassi applicabili.

 

Tra gli strumenti che l’ordinamento già garantisce, oltre alle soluzioni di rimodulazione dell’orario di lavoro con interventi di natura negoziale in base alle procedure previste dalla contrattazione collettiva settoriale e/o aziendale, meritano sicuramente attenzione particolari causali di ammortizzatori sociali, sia per il settore industriale (CIGO) che terizario (FIS), nonché per le realtà tutelate tramite i fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26 e 40 d. lgs. n. 148/2015 e s.m.i.). Ed è recente il Messaggio INPS 20 luglio 2023, n. 2729, che rammenta requisiti e criteri d’accesso alla cassa integrazione ordinaria per eventi meteo.

 

Invero, una prima indicazione circa l’ammortizzatore applicabile è contenuta nella Circolare INPS 1 agosto 2016, n. 139, al paragrafo 6.4. (“Eventi meteo”), che specifica, tra l’altro, come Le temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi, costituiscono un motivo che dà titolo all’intervento, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto”, integrando una fattispecie di cui all’art. 6 del decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442, riportante le causali di cassa integrazione guadagni ordinaria.

 

L’anno successivo lo stesso Istituto è poi intervenuto con ulteriori chiarimenti (Messaggio INPS 3 maggio 2017, n. 1856), precisando come ai fini di determinazione della sussistenza di temperature eccezionalmente elevate superiori ai 35° C, l’Istituto acquisisce d’ufficio i bollettini meteo per le giornate oggetto d’istanza, dovendo l’azienda invece autocertificare in sede di relazione tecnica la effettiva presenza di tali temperature. Non meno rilevante è la specificazione della rilevanza, ai fini autorizzatori, anche delle temperature percepite, quando più elevate alla temperatura reale ad esempio per alti tassi di umidità.

 

Più ricco di indicazioni è invece il Messaggio dello scorso 20 luglio, che prevede come “la valutazione non deve fare riferimento solo al gradiente termico [sia reale che percepito, ndr] ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori” con verifica delle attività in atto e delle relative modalità esecutive, dovendosi effettuare le medesime valutazioni anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, laddove però – e l’inciso assume carattere dirimente ai fini autorizzatori – non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.

 

Fermo restando il requisito della non imputabilità all’impresa, può ottenersi cassa integrazione guadagni anche nel caso di determinazione della sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro su impulso dei responsabili della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, allorché occorrano i relativi rischi.

 

È infine utile specificare che la causale per “Evento meteo” è ricompresa nel novero dei cc.dd. “eventi oggettivamente non evitabili” (art. 11, co. 1, lett. a)) d. lgs. n. 148/2015 e s.m.i.), e quindi destinataria di particolari norme di favore, derogatorie rispetto alle regole generali in materia di ammortizzatori sociali. In particolare: nessun requisito di anzianità di servizio per i lavoratori coinvolti; esonero dal versamento del contributo addizionale; procedura di consultazione sindacale solo per riduzioni d’orario superiori alle 16 ore nella settimana, da attivarsi entro 3 giorni dall’informativa aziendale (per la quale non è previsto il carattere preventivo) e da concludersi, anche per via telematica, entro 5 giorni; presentazione dell’istanza all’INPS entro la fine del mese successivo; neutralizzazione rispetto ai limiti massimi di fruizione.

 

Ad ogni buon conto, come si può notare dal quadro composito di prassi amministrativa, è bene evidenziare come l’intervento di integrazione salariale non risulti un atto dovuto, un automatismo con erogazione dietro semplice richiesta. Nell’istanza l’azienda dovrà infatti argomentare circa la sussistenza delle condizioni richieste, non solo con riferimento alle temperature reali e/o percepite, ma anche avendo riguardo alle tipologie di lavorazione in atto, alle modalità ed all’assenza di cause imputabili all’azienda circa il perdurare delle temperature elevate ecc.
 

Da parte degli operatori e dei consulenti d’impresa è quindi opportuno, al presentarsi di condizioni meteo sfavorevoli, svolgere un’analisi preliminare circa la sussitenza e la dimostrabilità delle condizioni previste dalla prassi amministrativa, al fine di verificare la percorribilità dello strumento rispetto alla situazione in concreto (temperatura, tipologia e modalità di lavorazione, ecc.).

 
Marco Menegotto

ADAPT Professional Fellow

@MarcoMenegotto

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