Shopper: firmato l’accordo collettivo per i lavoratori autonomi della spesa a domicilio via app

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Bollettino ADAPT 11 marzo 2024, n. 10
 
Lo scorso 19 febbraio, è stato siglato da Assogrocery (associazione che rappresenta le imprese del c.d. e-grocery) e da NIDIL – CGIL, Felsa – CISL e Uiltemp (associazioni sindacali che rappresentano i lavoratori somministrati, autonomi e atipici) un accordo collettivo volto a disciplinare, in via sperimentale, i rapporti di collaborazione tra le imprese che, tramite l’ausilio di piattaforme digitali, forniscono servizi di spesa online, e i c.d. shopper, ovvero coloro che si occupano di ritirare i prodotti presso i punti vendita e consegnarli agli utenti delle piattaforme.
 
Come ha notato Dario Di Vico nell’articolo “Perché il contratto degli shopper è una svolta positiva”, pubblicato sul quotidiano Il Foglio del 1° marzo 2024, uno degli aspetti più interessanti di tale notizia consiste nel fatto che, con il citato accordo, il sindacato si è impegnato a regolare rapporti di lavoro di natura autonoma, sempre più presenti nel mercato del lavoro, anche per via della diffusione delle piattaforme digitali, ma spesso estranei alle dinamiche della contrattazione collettiva (almeno con riferimento ai più recenti lavori della c.d. gig economy).
 
Va ricordato che un tentativo di regolare le medesime figure professionali era già stato fatto da Assogrocery nel 2021. Tuttavia, l’accordo in questione era stato fortemente criticato sia per la scarsa rappresentatività della sigla sindacale che lo aveva sottoscritto, la Union Shopper Italia, che per le previsioni ivi contenute. Questa volta l’accordo, stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 81/2015, è stato sottoscritto dalle sigle sindacali confederali che rappresentano i lavoratori somministrati, autonomi e atipici. La disposizione richiamata abilita le parti sociali e, conseguentemente, i soggetti che ricadano sotto l’ambito applicativo dell’accordo a derogare alla disciplina delle collaborazioni etero-organizzate. Infatti, si ricorda che il primo comma del citato articolo 2 dispone l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate del committente, prevedendo, poi, al secondo comma, un elenco di eccezioni, tra cui “le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore”. Con questa scelta, quindi, le parti sociali stipulanti hanno ritenuto che le peculiarità del settore di riferimento rendessero necessaria una disciplina specifica, diversa da quella del rapporto di lavoro subordinato, che avrebbe dovuto trovare applicazione al ricorrere delle caratteristiche di organizzazione della prestazione lavorativa da parte del committente.
 
L’accordo collettivo ha una struttura comune a molti accordi collettivi ex art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 81/2015. In particolare, l’accordo è composto da una prima sezione, in cui si individua l’ambito di applicazione e si delinea la figura professionale dello shopper (artt. 1 e 2), una seconda sezione dedicata al “sistema di relazioni sindacali” (artt. 3-13) e una terza sezione dedicata alla “disciplina delle collaborazioni degli shopper” (artt. 14-37), suddivisa in due parti (normativa ed economica).
 
Ambito di applicazione

 
Al fine di escludere una sovrapposizione delle discipline volte a regolare il rapporto di lavoro dello shopper, nell’accordo si individua un ben preciso ambito di applicazione, che si pone al di fuori del titolo V-bis (Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali) del d. lgs. n. 81/2015. Nello specifico, le parti sociali chiariscono che l’accordo si applica agli shopper (lavoratori addetti alla “preparazione del carrello (…), effettuazione dell’acquisto e consegna presso il domicilio del cliente (…)”) che si avvalgono   di veicoli “a quattro ruote (…) con esclusione dei velocipedi o veicoli a motore di cui all’art. 47, c. 2, lett. a) del Codice della Strada”, quest’ultimi espressamente richiamati dalla disposizione  (art. 47-bis) che individua l’ambito di applicazione del suddetto titolo V-bis. Inoltre, si legge che sono escluse dal campo di applicazione dell’accordo “le figure che svolgono attività di consegna di beni del comparto food delivery per conto altrui in ambito urbano (ivi comprese i c.d. “riders” o “drivers”, che effettuano esclusivamente consegne) (…)”. Sono, inoltre, esclusi quanti svolgano “solo parte di tale attività già coperta dalla contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative”.
 
Sistemi di relazioni sindacali

 
All’interno dell’accordo, si stabiliscono procedure per l’informazione e la consultazione a livello nazionale e aziendale delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze sindacali. Si riconosce, inoltre, il diritto degli shopper, delle oo.ss. e delle rappresentanze sindacali di ricevere informazioni con riferimento ai “criteri di accesso al sistema di prenotazione degli slot orari”; ai “criteri di distribuzione e/o di accesso alle proposte di incarico” e alle “informazioni sulla tipologia di sistemi utilizzati per la raccolta di dati relativi allo svolgimento delle attività ed eventuale monitoraggio o meccanismi di valutazione delle prestazioni (nomi dei sistemi e funzionamento)”. Le parti sociali, infine, disciplinano le condizioni per il rinnovo dell’accordo collettivo e per la stipula di accordi di secondo livello, nonché i diritti sindacali riconosciuti agli shopper, tra cui il diritto di eleggere rappresentanti sindacali in azienda, il diritto a 10 ore annue di assemblea sindacale e il diritto delle oo.ss. e delle rappresentanze sindacali di indire referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all’attività sindacale a cui tutti i collaboratori hanno diritto di partecipare.
 
Disciplina delle collaborazioni degli shopper
 
Le parti sociali specificano che lo shopper opera senza alcun vincolo di orario ed è sempre libero di dare o revocare la propria disponibilità a svolgere l’attività negli slot orari e nell’area territoriale (provincia, città o quartiere) resi disponibili dalla committente. Lo shopper è altresì libero di instaurare altri rapporti di lavoro autonomo o subordinato con altre imprese. L’accordo, inoltre, prescrive la forma scritta del contratto e un contenuto minimo dello stesso. Si prevede che gli strumenti e i mezzi di lavoro siano di proprietà del collaboratore. Tuttavia, il committente può richiedere l’utilizzo di kit dell’impresa (es. borse frigo o indumenti con marchio aziendale), a condizione che detto utilizzo sia disciplinato all’interno di apposito regolamento aziendale. L’accordo specifica altresì i requisiti della proposta di incarico. Infine, le parti sociali dettano tutele specifiche in materia di riposi, conciliazione vita-lavoro, malattia, maternità, sicurezza sul lavoro, infortuni e recesso. Inoltre, si riconosce allo shopper un bonus 1000 incarichi e il diritto alla formazione gratuita a carico del committente.
 
Quanto alla parte economica, le parti sociali riconoscono un compenso minimo, da erogarsi con cadenza settimanale o mensile, che arriverà, a partire dal 1.1.2026, a 13,50 euro ad incarico (la cui durata convenzionale è di 60 minuti). L’accordo prevede, inoltre, specifiche maggiorazioni per lavoro domenicale o festivo o in caso di “spesa scomoda” (in ragione del peso dei prodotti e delle condizioni per la consegna). Infine, viene garantita allo shopper una indennità di disponibilità (cui si ha diritto a determinate condizioni) per le ore in cui si è data la disponibilità a svolgere un incarico che non è stato effettuato per ragioni diverse dal rifiuto dello shopper stesso.
 
Non di minore importanza appaiono le “disposizioni finali”, in cui le parti sociali hanno collocato, oltre alle indicazioni per la gestione del c.d. periodo transitorio, una disposizione relativa alla “sostenibilità ambientale” per la promozione dell’impiego, da parte degli shopper, di veicoli a minore impatto ambientale e il divieto di utilizzo di account di terzi.
 

Federica Capponi

Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Economia “Marco Biagi”

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

@FedericaCapponi

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