Piattaforme digitali e legittimità nell’attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro: il caso JustKnock

Il settore del recruiting e dell’intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro è stato interessato negli ultimi anni da un processo di profonda trasformazione, legato alle nuove frontiere dell’evoluzione tecnologica e alla diffusione degli strumenti dell’ICT, che sfidano gli operatori tradizionali sul mercato, ponendosi in un rapporto di concorrenza con questi ultimi. Le caratteristiche e le modalità organizzative di alcune piattaforme digitali nello svolgimento di tale attività, spesso affiancata dall’erogazione di servizi variegati e sofisticati, che hanno l’effetto di opacizzare la reale funzione della piattaforma stessa, sollevano, dunque, la questione dell’effettività della normativa deputata a presidiare il fenomeno.

 

In questo contesto, si propone l’analisi di un case study, riguardante Justknock, una piattaforma gestita da Justknock srl, la cui peculiarità è quella di mettere in contatto le aziende iscritte e gli utenti mediante la proposta, da parte di questi ultimi alle prime, di un progetto innovativo. Ciò può avvenire tramite due canali: il primo è la candidatura spontanea dell’utente nei confronti di una delle aziende partner del sito, attraverso la presentazione di un progetto, che viene inoltrato all’azienda senza l’indicazione dei dati del proponente. Il secondo consiste, invece, nell’offerta di un progetto in risposta ad una job call pubblicata sul sito da una delle aziende iscritte.

 

Nel caso dell’autocandidatura, Justknock verifica che il progetto sia stato compilato nella forma corretta e che sia in linea con il business aziendale, e, in seconda battuta, inoltra una versione di sintesi dell’idea all’azienda che ha un termine di 30 giorni per valutarla. Nell’ipotesi in cui quest’ultima si dimostri interessata all’idea, versa una fee a JustKnock, che solo a questo punto trasmetterà il progetto completo. L’azienda ha ulteriori 30 giorni per valutarlo, per esprimere, eventualmente, una “Manifestazione di interesse”, in seguito alla quale potrà accedere al profilo dell’utente e, quindi, anche al suo cv. Il contatto con l’utente, che avviene necessariamente sulla piattaforma, è finalizzato a verificare la possibilità di collaborazioni e sviluppo del progetto, ovvero la sua semplice vendita.

 

Nel secondo caso, JustKnock pubblica una bacheca di Job Call da parte delle aziende, cui l’utenza può rispondere, compilando un modulo di candidatura, tramite la presentazione di un progetto, che Justknock valuterà se corretto nella forma e in linea con la richiesta aziendale. L’azienda individua i progetti cui accedere integralmente e, dopo averne stilato una classifica, potrà accedere al profilo dei candidati cui sono collegati i migliori progetti. In questa ipotesi, non sono chiare le tempistiche nonché il momento di versamento della fee alla piattaforma. Peraltro, gli allegati richiamati nel testo del regolamento, contenenti informazioni rilevanti tra cui l’ammontare del corrispettivo, non sono reperibili. È, tuttavia, ragionevole ritenere che il pagamento avvenga al momento dell’individuazione, da parte dell’azienda, dei progetti che abbia interesse a visionare per intero, in analogia con l’iter dell’autocandidatura.

 

Ora, preliminarmente, si profila un problema definitorio, vale a dire se il servizio erogato da JustKnock possa essere giuridicamente qualificato come attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, giustificandone l’inquadramento nell’ambito applicativo della relativa disciplina.

 

L’art. 2, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 276/2003 definisce l’intermediazione come l’“l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, […], comprensiva tra l’altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell’orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo”.

 

Non vi è dubbio che molti dei servizi offerti sulla piattaforma rientrino nell’ambito delle operazioni di intermediazione, quali la raccolta dei cv trasmessi dai candidati al momento della registrazione, quindi presumibilmente organizzati in banche dati, e la successiva gestione dell’incontro tra domanda ed offerta. Del resto, la mission stessa dichiarata di JustKnock è quella di mediare nel mercato del lavoro la domanda e l’offerta tramite un sistema rivoluzionario. In particolare, non si può escludere che, in seguito alla presa di contatto tra l’utente e l’azienda, che, per regolamento di JustKock deve avvenire necessariamente sulla piattaforma, possa instaurarsi tra le parti un vero e proprio rapporto di lavoro, in forma autonoma ovvero subordinata. Il che risulta ancora più evidente nel secondo caso sopra delineato, della candidatura da parte dell’utente in risposta ad una Job Call dell’azienda, che, dunque, sembrerebbe implicare l’interesse di quest’ultima ad instaurare una possibile collaborazione con l’ideatore del progetto vincente.

 

L’ambiguità nasce, piuttosto, dalle indicazioni contenute nello Statuto di JustKnock, che annovera come attività principale la fornitura di servizi innovativi, e quella di intermediazione vera e propria come oggetto sociale non prevalente. Il principio ispiratore della piattaforma è quello, infatti, di soddisfare, in prima battuta l’interesse di un committente ad un prodotto, selezionato esclusivamente in base alle caratteristiche tecniche, prescindendo dall’identità di chi l’ha offerto, che è rivelata solo in un secondo momento.

 

Si tratta, pertanto, di verificare che implicazioni discendono dalle modalità operative di JustKnock, con riferimento al carattere misto dell’oggetto sociale, ove l’attività di intermediazione figura come non prevalente e, in pratica, eventuale, rispetto alla conformità della piattaforma con le disposizioni vigenti in materia di legittimità dell’attività intermediazione.

 

Sotto questo profilo, l’inquadramento dell’attività di intermediazione come non prevalente sembrerebbe voler escludere l’applicabilità del regime autorizzatorio ordinario disciplinato dall’art. 4 del d.lgs. n. 276/2003 e dall’art. 5, che, al comma 4, tra l’altro, ai fini dell’iscrizione nel relativo albo dei soggetti intermediari, impone l’obbligo di indicare l’attività di intermediazione come “oggetto sociale prevalente anche se non esclusivo”.

 

In tal caso, occorre, pertanto, verificare il rispetto dei requisiti di cui all’art. 6, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 276/2003, che, nel disciplinare i regimi speciali di autorizzazione, subordina la possibilità, per i gestori di siti internet, di svolgere l’attività di intermediazione alla duplice condizione che quest’ultima sia esercitata senza finalità di lucro e che risultino i dati del legale rappresentante. La disposizione è da leggersi  in combinato disposto con l’art. 9 del d.lgs. n. 276/2003 che vieta “comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entità ad essi collegate […]

 

Tale divieto mira a riservare l’attività di intermediazione ai soli soggetti autorizzati, in qualità di operatori affidabili in un mercato trasparente, in possesso dei requisiti giuridici e finanziari di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 276/2003. Tuttavia, la crescente diffusione, rispetto ai primi anni 2000, di piattaforme on line non abilitate a gestire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, ha indotto il legislatore a regolamentare il fenomeno con la l. n. 183/2010, subordinando la possibilità, per i gestori di reti internet, di svolgere tale attività a condizione della gratuità del servizio e della trasparenza dei dati del gestore. Nell’ipotesi in cui, diversamente, l’intermediazione venga svolta a scopo di lucro, con la circolare del 13 gennaio 2011, il Ministero ha chiarito l’obbligo, per il gestore del sito, di richiedere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 276/2003, nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 5.

 

Ora, è evidente che JustKnock persegua una finalità di lucro. Tuttavia, occorre verificare se la natura accessoria dell’attività di intermediazione implichi il carattere oneroso solo dell’attività principale, vale a dire la fornitura di un servizio innovativo, con la conseguente osservanza del requisito della gratuità di cui all’art. 6 citato.

 

Infatti, come sopra chiarito, il principio alla base del funzionamento della piattaforma è la fornitura di un progetto all’azienda dietro corrispettivo, che, di per sé, non rientra nel campo della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro. Del resto, il Ministero del lavoro, con Interpello n. 12/2013, rispetto alle attività di intermediazione svolte in crowdsourcing, ha escluso l’obbligo dell’autorizzazione preventiva di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 276/2003 e di quella prevista dall’art. 6, comma 1, lett. f), qualora la finalità perseguita risulti, in linea generale, non la conclusione di contratti di lavoro, ma la mera stipula di contratti di natura commerciale, tra i quali la compravendita ex art. 1470 c.c. o l’appalto ex art. 1655 c.c. e s.s.

 

Tuttavia, non pare così agevole, ad avviso di chi scrive, approdare alle stesse conclusioni nei casi come quello in esame, ove l’oggetto sociale ha natura mista e la presa di contatto tra l’utente e l’azienda potrebbe ragionevolmente sfociare nella conclusione di un contratto di lavoro. Diventa, pertanto, cruciale individuare con precisione la tipologia della prestazione cui è legato il pagamento del corrispettivo, guardando alla finalità ultima perseguita dalla piattaforma.

 

Nel caso dell’autocandidatura, come specificato, il versamento della fee, da parte dell’azienda, è volto alla trasmissione del progetto completo, e non ancora dei riferimenti di colui che l’ha presentato, mentre nell’ipotesi, invece, di risposta ad una JobCall, non è chiaro il momento in cui il pagamento avviene. Formalmente, dunque, l’onerosità del servizio sembrerebbe limitato alla sola trasmissione del progetto, che non rientra nell’ambito dell’attività di intermediazione. Tuttavia, considerati i servizi erogati successivamente sulla piattaforma, dall’invio dei dati del candidato alla gestione, in via esclusiva, della presa di contatto tra le parti, se si circoscrivesse la corrispettività del servizio alla sola fornitura di un prodotto, per escludere l’onerosità dell’attività di intermediazione, ne deriverebbe la surrettizia elusione del regime autorizzatorio. Regime introdotto con lo scopo, appunto, di rimettere attività che implicano, tra l’altro, la gestione di dati sensibili ad operatori affidabili ed autorizzati che prestino specifiche garanzie.

 

Pertanto, alla luce di un’interpretazione sostanziale della normativa vigente, il modus operandi di JustKnock non pare in linea con le disposizioni dettate in materia di intermediazione, posto che la piattaforma, ad oggi, non risulta iscritta in alcun albo.

 

Il carattere non prevalente dichiarato nella descrizione dell’oggetto sociale escluderebbe, infatti, l’esistenza di uno dei requisiti cui è subordinata l’autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 276/2003. Tuttavia, rientrando la fattispecie nel regime speciale di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 276/2003, non risultano pienamente rispettate le condizioni ivi previste, sotto il profilo, segnatamente, della gratuità dell’attività. Il pagamento del corrispettivo per un servizio di diversa natura, infatti, avrebbe un effetto elusivo delle disposizioni vigenti sul regime autorizzatorio, tanto più che il fine ultimo della presa di contatto tra utente e azienda non è necessariamente la vendita del prodotto, ma anche l’instaurazione di un rapporto lavorativo.

 

Tuttavia, poiché la linea di confine tra la conformità e non conformità dell’attività rispetto alle previsioni legali appare labile, e legata alle valutazioni dell’interprete in base alle circostanze del caso concreto, sarebbe opportuno, vista la rilevanza del fenomeno delle piattaforme on line di intermediazione, un intervento ministeriale che detti dei principi generali in materia di liceità di tali piattaforme rispetto alla legislazione vigente.

 

Arianna D’Ascenzo

Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Bergamo

@a_dascenzo

 

Tommaso Grossi

Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Bergamo

@TommasoGrossi1

 

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