Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/60 – Il rinnovo del CCNL farmacie private

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

Bollettino ADAPT 18 ottobre 2021, n. 36

 

Contesto del rinnovo

 

Dopo otto anni di vacanza contrattuale, il 7 settembre 2021 è stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del CCNL dei dipendenti delle farmacie private, applicabile a circa 60mila lavoratori di oltre 18mila farmacie private sparse sul territorio nazionale.

L’ipotesi di accordo è stata firmata dall’associazione datoriale Federfarma e dai sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.

Il nuovo contratto collettivo nazionale, che scadrà il 31 agosto 2024, definisce in particolare la classificazione del personale, i nuovi minimi tabellari, il contributo da destinare per il finanziamento dell’Ente bilaterale, il livello di riduzione oraria annua, l’assistenza sanitaria integrativa e introduce un compenso Covid legato all’attività svolta per l’emergenza sanitaria.

 

Parte economica

 

Per quanto riguarda la parte economica, le risorse sono state stanziate sia sull’adeguamento dei minimi tabellari, sia sulle quote di finanziamento del welfare contrattuale e della bilateralità.

Quanto all’incremento salariale, il rinnovo prevede un aumento mensile di 80 euro da corrispondere in unica soluzione a decorrere dal 1° novembre 2021. Il primo elemento di particolarità di questo rinnovo riguarda proprio le modalità di erogazione dell’adeguamento, il quale non viene rateizzato nelle classiche tranches scadenziate nel triennio, bensì corrisposto, per l’appunto, in un’unica soluzione, generando un montante salariale complessivo pari a 3.120 euro nei 33 mesi di vigenza contrattuale (cui si aggiungono 6 mensilità tra 13esime e 14esime contenute nel periodo in questione). Tale risultato è frutto della mediazione economica tra parte sindacale e parte datoriale, con quest’ultima che, nel corso delle trattative, si è sempre dichiarata indisposta ad elargire l’una tantum a copertura della lunga vacanza contrattuale. Di conseguenza, l’equilibrio è stato trovato nella decorrenza dell’intero aumento contrattuale fin dal primo giorno di validità dell’accordo.

 

Sul fronte del welfare contrattuale, le parti hanno introdotto nel settore l’assistenza sanitaria integrativa: si tratta di un’importante novità, dato che il CCNL Farmacie Private rimaneva tra i pochi contratti a non riconoscere tale istituto ai lavoratori. Il diritto alla prestazione è a totale carico del datore, il quale dovrà versare mensilmente, a partire dal 1° novembre 2021, un contributo di 13 euro per ciascun lavoratore assunto a tempo determinato e indeterminato, anche part time. Qualora entro il 1° gennaio 2022 le Parti non abbiano ancora individuato il Fondo sanitario cui aderire per l’erogazione delle prestazioni, il contributo sarà corrisposto al lavoratore sotto forma di E.d.r. Inoltre, il datore di lavoro che ometta il versamento dei contributi – fermo l’obbligo di garantire le prestazioni sanitarie – dovrà corrispondere ai lavoratori un E.d.r. sostitutivo pari a € 25 per 14 mensilità.

 

Nell’alveo del trattamento economico rientra anche la riforma dell’Ente bilaterale (EBN), secondo i criteri di “efficienza e certezza di prestazioni”. Al compimento di tale riforma seguirà, a partire dal 1° luglio 2023, l’avvio del finanziamento dell’Ente, tramite una quota contrattuale di servizio pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità, da ripartire pariteticamente tra datore e lavoratore. Dalla stessa data, il datore di lavoro che ometta il versamento del contributo dovrà, anche in questo caso, corrispondere ai lavoratori un E.d.r. di importo maggiorato del 10%, non assorbibile, per 14 mensilità.

 

L’ultimo elemento di novità in materia economica riguarda il Compenso Covid, introdotto in via sperimentale in relazione all’attuale situazione emergenziale. È previsto infatti un contributo non inferiore a €2,00 per ogni vaccinazione effettuata dal farmacista, il quale potrà alternativamente optare per un compenso forfettario di 200 euro annui.

 

Parte normativa

 

Due sono le novità che rilevano in materia di organizzazione del lavoro.

Da segnalare, anzitutto, la riforma del sistema di inquadramento professionale contenuta nella prima parte dell’ipotesi di accordo, riguardante in particolare la riclassificazione dell’area quadri. In quest’area viene infatti inserita la nuova figura professionale del farmacista collaboratore (liv. Q2), ovvero il farmacista che svolge “attività di gestione autonoma di uno specifico settore o area istituiti all’interno della Farmacia dei Servizi” oppure che assume “la responsabilità del coordinamento dei servizi nelle Farmacie organizzate per svolgere pluralità di servizi”. La volontà esplicita delle parti è quella di assecondare l’evoluzione della “Farmacia dei Servizi”, tramite la previsione di una nuova figura professionale che valorizzi tutte quelle nuove attività, legate all’incremento dei servizi offerti dalla farmacia che vanno oltre la dispensazione dei farmaci, che possono essere svolte dal farmacista nella società contemporanea.

 

Infine, il secondo tratto di novità riguarda i permessi retribuiti, che nel corso delle difficili trattative si sono rivelati un elemento insidioso ai fini del raggiungimento dell’intesa, dal momento che Federfarma ne chiedeva la liquidazione in busta a chi li aveva e l’eliminazione per i neoassunti. Partendo da tali basi, la mediazione raggiunta sui ROL nell’ipotesi di accordo prevede il mantenimento invariato dei permessi per chi è già assunto (nel limite delle 40 ore annue), e la maturazione progressiva legata all’anzianità (50% dopo 3 anni, 100% dopo 6 anni) per chi verrà assunto dopo il 1° novembre 2021. A tal fine, per il calcolo dell’anzianità si terrà conto anche del servizio prestato in precedenza dal lavoratore neoassunto presso altre Farmacie, che dovrà essere documentato per iscritto all’atto dell’assunzione a pena di decadenza.

 

Parte obbligatoria

 

Con riferimento alla parte obbligatoria dell’intesa, le novità più rilevanti riguardano diverse materie.

In tema di salute e sicurezza sul lavoro, a latere dell’ipotesi di accordo è stata sottoscritta l’intesa relativa all’affidamento delle attività di screening per il Covid-19 mediante tamponi antigenici rapidi e test sierologici alle farmacie. Essa prevede la costituzione di un Osservatorio nazionale e di Comitati regionali paritetici cui è assegnato il compito di individuare e suggerire, anche attraverso apposite linee guida, adeguate soluzioni al fine di dirimere eventuali problematiche. In particolare, i Comitati Covid rispondono all’esigenza di individuare luoghi idonei di confronto tra le Parti, atti a prevenire i nuovi rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle ultime mansioni attribuite ai farmacisti per gestire l’emergenza sanitaria.

 

Un ulteriore impegno assunto dalle Parti riguarda la volontà condivisa di costituire una Commissione Paritetica che avrà il compito di proporre alle organizzazioni stipulanti eventuali modifiche della classificazione del personale, nell’ottica di adeguare sempre di più il CCNL alla realtà produttiva di riferimento, specie in relazione all’evoluzione della Farmacia dei Servizi e al conseguente aggiornamento dei sistemi d’inquadramento.

 

Valutazione d’insieme

 

La sottoscrizione del CCNL Farmacie Private attribuisce una rinnovata vitalità alle relazioni industriali di questo importante settore, il cui contratto nazionale era scaduto il 31 gennaio 2013.

L’emergenza sanitaria ha certamente aiutato a sbloccare le lunghe trattative di rinnovo, contribuendo ad accendere i riflettori dell’opinione pubblica e della politica su questa difficile partita contrattuale. Tanto è vero che, la notizia della sigla dell’ipotesi di accordo, è stata anticipata dal Ministro della Salute Roberto Speranza prima ancora che dalle organizzazioni stesse. Soltanto dopo l’annuncio del titolare del dicastero le Parti hanno diramato le loro note ufficiali, rimarcando i punti salienti dell’intesa ed esprimendo una valutazione complessivamente positiva, tenuto conto delle iniziali ampie distanze. L’accento è stato posto, in particolare, sulla valorizzazione della professionalità dei farmacisti. Una valorizzazione avvertita come necessaria da ambo le Parti, viste le significative riforme in ordine alle attività che possono essere esercitate nell’ambito della Farmacia dei Servizi.

 

Inoltre, la sottoscrizione del CCNL Farmacie Private sembra aver aperto la strada anche al rinnovo del CCNL Farmacie Speciali (ex-municipalizzate), producendo un’accelerazione delle trattative con Assofarm nel corso delle quali è stato definito un nuovo calendario di appuntamenti che dovrebbero permettere di impostare il negoziato ed entrare nel merito del rinnovo. I primi incontri sono programmati per i giorni 19 e 27 ottobre.

 

Jacopo Saracchini

ADAPT Junior Fellow

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