La privacy del minore nella promozione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro

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Bollettino ADAPT 5 marzo 2019, n. 9

 

L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro sta promuovendo l’alternanza scuola-lavoro, attraverso una serie di intese con soggetti quali associazioni di rappresentanza e aziende. In questa direzione, si possono introdurre a titolo esemplificativo i protocolli con Confcooperative e Decathlon Italia che prevedono campagne di sensibilizzazione e disseminazione delle buone pratiche volte alla promozione della cultura dell’alternanza.

 

Le azioni intraprese da ANPAL, che vedono già il coinvolgimento di 1250 scuole sul territorio nazionale, sono senza dubbio positive ed è auspicabile, ad avviso di chi scrive, che ne seguano altre in tal senso, nonostante la manovra di governo abbia ridotto il monte ore dell’alternanza (da 400 a 150 ore per gli istituti tecnici e da 200 a 90 ore per i licei) e abbia previsto tagli ai fondi dedicati per 56 milioni. Allo stesso tempo ci si chiede come la promozione e la diffusione delle esperienze di alternanza degli studenti per lo più minorenni si ponga rispetto alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali anche alla luce di quanto previsto dalla normativa nazionale, in particolare rispetto al diritto all’immagine del minore, e dal Regolamento europeo n. 679 del 2016 e quali accorgimenti debbano tenere a mente gli operatori.

 

Il quesito posto risulta di interesse per gli operatori pubblici e privati. L’alternanza, infatti, non interessa solo gli istituti di istruzione secondaria stricto sensu, ma anche realtà quali gli enti privati di istruzione e formazione professionale con accreditamento regionale, che condividono la partecipazione alle azioni di ANPAL in attuazione del Programma Operativo Nazionale FSE 2014-2020 denominato “Sistemi per le politiche attive per l’occupazione” e finalizzato, tra l’altro, al potenziamento dell’alternanza scuola lavoro.

 

Sebbene per gli istituti scolastici la base giuridica del trattamento dei dati personali possa essere costituita “dall’interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, co. 1, lett. e), occorre sottolineare come le finalità di diffusione e promozione della cultura dell’alternanza perseguite dalle intese di cui sopra, qualora comportino la raccolta e la diffusione di foto o meglio materiale audio-video, quali interviste dei ragazzi, volto a testimoniare le buone pratiche e le esperienze in percorsi di alternanza, vadano anche a trattare dati particolari di cui all’art. 9 del GDPR (es. immagine) rendendo, quindi, necessario il consenso espresso del titolare della potestà genitoriale o meglio di entrambi, o del tutore del minore.

 

Infatti, l’art. 8 del GDPR stabilisce che, in caso di prestazioni di consenso per il trattamento di dati “comuni (e non dunque per quelli appartenenti a particolari categorie di dati, previsti dagli artt. 9 e 10 del GDPR), il trattamento che abbia come base giuridica il consenso del minore è lecito solo per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori – per tale deve intendersi «qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi» (così l’art. 1, co. 1, lett. b, della direttiva europea n. 1535/2015, richiamata dall’art. 4, n. 25 del GDPR) – qualora questi abbiano almeno sedici anni. In caso di minore infrasedicenne, invece, tale tipologia di trattamento è lecita solamente se, e nella misura in cui, tale consenso è stato prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale (art. 8, co. 1). È stata tuttavia accordata la facoltà agli Stati membri di stabilire per legge un’età inferiore ai suddetti fini, purché la stessa non sia inferiore ai tredici anni (art. 8, co. 1, ult. inc.). L’Italia ha fissato tale età minima a quattordici anni (art. 2 – quinquies del d.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018).

 

Come si evince dall’enunciato normativo, la ratio della disposizione è quella di sanare i profili di responsabilità dei fornitori di servizi della società dell’informazione, a fronte del crescente uso delle tecnologie telematiche da parte dei giovani, ormai decisamente massivo, anziché risolvere il problema in ordine alla capacità per questi ultimi di prestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

Al di fuori, dunque, di tale limite oggettivo (servizi della società dell’informazione) e soggettivo (quattordici anni), opera la regola generale secondo cui, per il compimento di un atto giuridico (come la dichiarazione di consenso), rimane inderogabile il limite dei diciotto anni di età fissato dall’art. 2 del c.c. In altri termini, la dichiarazione di consenso deve essere prestata dal soggetto che esercita la potestà genitoriale[1].

 

Una considerazione ulteriore merita un particolare dato personale del minore, ossia la sua immagine.

Oltre che costituire un “frammento di identità”, l’immagine di una persona è oggetto di un diritto assoluto e personalissimo nell’ambito del nostro ordinamento giuridico. Pertanto, accanto al nucleo di norme poste a protezione dei dati personali, occorre tener presente anche la disciplina del diritto all’immagine, di cui all’art. 10 c.c. e dagli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore (l. 22 aprile 1941, n. 633).

L’art. 10 c.c. dispone l’illiceità dell’esposizione o della pubblicazione dell’immagine di una persona al di fuori dei casi consentiti dalla legge o, comunque, con pregiudizio al suo decoro o alla sua reputazione. Come appare ictu oculi, il suddetto articolo, anziché disciplinare e definire il concetto di immagine o di diritto all’immagine, si occupa esclusivamente dell’abuso che terzi soggetti possano fare dell’immagine altrui, demandando alla normativa specifica i casi e le circostanze in cui è ammesso l’utilizzo a fini espositivi o di pubblicazione dell’immagine altrui.

 

Gli artt. 96 e 97 della l. sul diritto d’autore precisano, invece, che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salvo che la riproduzione appaia giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, oppure, quando la riproduzione sia collegata a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio giuridico unilaterale avente ad oggetto soltanto l’esercizio del diritto all’immagine, che resta un diritto personalissimo ed inalienabile. La normativa vigente non impone alcuna forma vincolata per la manifestazione di tale consenso ed esso è revocabile in qualsiasi momento.

 

Alla luce di tali considerazioni, gli istituti scolastici così come gli enti privati di istruzione e formazione professionale e altri soggetti promotori di percorsi di alternanza scuola-lavoro, nel momento in cui raccolgono i dati dei minori al fine di favorire la promozione e diffusione delle esperienze di alternanza degli studenti, devono fornire ai minori interessati un’idonea informativa privacy, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679. In tale informativa dovranno essere indicate, in modo puntuale, le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica che lo giustifica; quella più idonea, alla luce delle considerazioni suesposte, è costituita dal consenso di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Infine, nel caso in cui l’oggetto del trattamento sia costituito dall’immagine del minore, è necessario richiedere non solo il consenso al trattamento di tale dato personale, ma anche, all’interno della stessa informativa o con un apposito atto giuridico separato (ad es. una liberatoria), il consenso alla pubblicazione dell’immagine.

 

Michele Cibin

Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

Università degli Studi di Bergamo

@mchlcbn

 

Annalisa Scarlino

Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

Università degli Studi di Bergamo

@annalisascarli1

 

1] Per un approfondimento cfr. AA.VV., a cura di G. Finocchiaro, “Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali”, Zanichelli, 2017, pag. 167 e ss.

 

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