Storie di azione e contrattazione collettiva – Contratto collettivo nazionale integrativo sulla Didattica digitale integrata e Linee guida nazionali per la Didattica digitale integrata

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Bollettino ADAPT 14 dicembre 2020, n. 46

 

La pandemia da COVID 19 ha rappresentato uno sconvolgimento organizzativo di svariati ambiti della nostra società tra i quali uno dei più influenzati è stato quello dell’istruzione. L’attività didattica degli istituti di ogni ordine e grado è stata soggetta a sospensioni e restrizioni fin dalla fine di febbraio, risultando essere il primo contesto sul quale si è agito per ridurre la diffusione del contagio. Tali misure hanno imposto una repentina riconversione della didattica che è dovuta passare da una classica modalità frontale e in presenza a una più interattiva e a distanza. Alla base di questa esigenza, dal 25 ottobre 2020 in poi (l’ultima firma è stata posta da parte di F.L.C.-CGIL il 6 novembre, mentre UIL – SCUOLA e SNALS e GILDA non hanno firmato) è stato sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali (F.L.C.-CGIL, CISL-SCUOLA, ANIEF) un Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) che va ad agire sul CCNL del comparto “Istruzione e ricerca”. Tale testo negoziale è stato seguito successivamente da una Nota operativa del Ministero e da una Dichiarazione congiunta, volta ad interpretare autenticamente il contenuto del CCNI e ad assumere una serie di impegni tra i quali spiccano quelli su formazione dei docenti, sviluppo delle relazioni sindacali e digitalizzazione degli istituti scolastici.

 

Passando ad analizzare il testo di questo accordo integrativo, è utile chiarire subito le materie sulle quali le parti si sono concentrate: didattica digitale integrata, quote orarie settimanali minime, ripartizione dell’orario di lavoro del docente, riservatezza e privacy, rilevazione delle presenze, salute e sicurezza, formazione, diritti sindacali.

 

Il primo tema – didattica digitale integrata – è sicuramente quello più centrale dell’intera negoziazione. Infatti, all’art. 1 sono definiti i casi nei quali svolgere didattica digitale integrata. Nello specifico si prevede che la DDI si debba leggere come strumento didattico “complementare o esclusivo quando si dovesse disporre la sospensione dell’attività didattica in presenza”. Rispetto a questo punto generale, le parti richiamano le Linee guida nazionali per la Didattica digitale integrata (che verranno approfondite nel proseguo dell’articolo) al fine di chiarire i comportamenti corretti rispetto ai casi di studenti con disabilità o particolari bisogni educativi. L’articolo chiarisce anche che la DDI debba inserirsi in conformità della libertà di insegnamento e dell’autonomia progettuale dell’istituzioni scolastiche. Si precisa inoltre che l’utilizzo della DDI sia predisposto nel caso in cui l’insegnate e la classe siano posti in quarantena o isolamento fiduciario (non malattia certificata), oltre che nella situazione in cui la solo l’insegnante sia in quarantena fiduciaria ma sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche.

 

Il secondo tema affrontato è quello dell’orario. Anche in questa situazione vi è un rimando importante a quanto disposto dalle Linee guida. All’interno del CCNI sono da segnalare, all’art. 2, l’obbligo da parte del docente di assicurare, nel rispetto dell’orario di servizio, le prestazioni didattiche, volte al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento programmati, in modalità a distanza. All’art. 3 invece si fa riferimento alla possibilità, riconosciuta al docente, di poter svolgere la prestazione didattica in modalità sincrona (integrando la prestazione in modalità asincrona a completamento dell’orario settimanale) o dividendo la classe in piccoli gruppi, sempre nel rispetto del piano delle attività deliberato dai collegi docenti.

 

Procedendo nell’analisi, all’art. 4 è disciplinato il tema della riservatezza e della privacy. È chiarito come la DDI si svolga nel rispetto dell’art. 4 della l. 300/1970 in materia di controllo a distanza. È garantita la riservatezza dei dati personali, dell’identità personale e delle credenziali di accesso. Inoltre, le disposizioni mirano a rendere la piattaforma didattica un luogo protetto dall’ingresso di persone non autorizzate o da malware. È infine previsto che, al fine di adottare i comportamenti più sicuri e adatti in merito, l’istituzione scolastica vada a fornire un’informativa ad hoc.

 

Infine, le ulteriori disposizioni del CCNI sono volte a disciplinare il tema della rilevazione delle presenze (che avverrà tramite registro elettronico), della salute e sicurezza (che verranno garantite attraverso il rispetto degli art. 36 e 37 del d.lgs. 81/2008), della formazione (che verrà fornita con uno specifico focus sulla DDI) e dei diritti sindacali (che potranno essere esercitati anche a distanza).

 

Come anticipato, visto l’ampio rimando da parte del CCNI delle Linee guida nazionali per la Didattica digitale integrata è necessario approfondire le stesse.  

Esse contengono le indicazioni operative utilizzate dagli gli istituti scolastici per la predisposizione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata: un piano di lavoro organizzato su una didattica mista, che punta ad equilibrare attività sincrone e asincrone.

In questo momento, nelle scuole in cui si svolge la didattica digitale integrata in maniera esclusivamente asincrona a causa dell’emergenza sanitaria, tale piano è adottato e operativo.

 

Conoscere le linee guida è fondamentale per comprendere come si sta svolgendo la didattica nelle scuole dato che predispongono una serie di indicazioni tra cui gli obiettivi da realizzare, gli strumenti da utilizzare, l’orario delle lezioni, il regolamento per la DDI, metodologie e strumenti. In particolare, relativamente alle metodologie, le Linee guida offrono degli spunti sui quali vogliamo concentraci perché rappresentano, a nostro parere, il nodo fondamentale su cui si basa il successo della DDI che in questo momento rischia di essere connotata socialmente in modo negativo, raggiungendo esattamente il risultato contrario da quello ipotizzato ovvero che la didattica a distanza non è scuola.

 

Le Linee guida, seppur solo accennandole, fanno riferimento a metodologie didattiche per l’online piuttosto innovative e che possono sfruttare le caratteristiche della didattica a distanza considerando il contesto di apprendimento che viene strutturato dagli strumenti digitali. In generale, si sostiene che la didattica a distanza può essere un modo in cui le lezioni diventi “da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto”: facile a dirsi ma non a farsi, eppure proprio le caratteristiche di una videolezione, se opportunamente preparata e gestita, consentono che ci sia uno cambio alla pari, dove coloro che in presenza sono spesso meno attivi siano facilitati nel prendere parte ad un confronto. Diversamente, in questa situazione, se si pensa che basti replicare quanto si farebbe in presenza attraverso un google meet perché avvenga un passaggio di conoscenze, si costruisce invece la ricetta perché “la didattica a distanza non sia scuola” ovvero senza un necessario coinvolgimento, senza richiesta di attenzione e rende difficile la co-costruzione del sapere, perfino da parte di chi in presenza sarebbe normalmente propenso a seguire la lezione ed essere proattivo.

 

Le linee guida portano successivamente come esempi di metodologie la didattica breve, l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom e il debate. Chiaramente ognuna di esse ha delle caratteristiche che ne rendono opportuna la scelta a seconda del contenuto didattico e della tipologia di discenti, ad ogni modo qualsiasi metodologia si scelga è fondamentale considerare l’aspetto della gestione del tempo di studio e di costruzione condivisa del sapere: la parte di studio che fa riferimento alla teoria può essere rimandata a risorse online (opportunamente vagliate dal docente) mentre la parte di compresenza in rete via videolezione  può essere dedicata al confronto e alla costruzione di significato, sulla base delle teoria appresa e attraverso tecniche come la flipped classroom in cui sono gli studenti stessi a costruire una lezione. A fronte di queste riflessioni, è chiaro che le Linee guida sono soprattutto (e poco più di) uno spunto per la realizzazione di una didattica digitale che abbia successo, occorrono specifici percorsi di formazione per il personale docente. Da questo punto di vista il Contratto collettivo nazionale integrativo sulla didattica digitale integrata prevede dei percorsi di formazione attraverso il programma Formare il futuro e l’istituzione di Future labs  ovvero poli per la formazione dei docenti sull’innovazione didattica e digitale distribuiti in tutte le regioni italiane.

 

In conclusione, l’emergenza sanitaria ha spinto ad una digitalizzazione delle attività didattiche che nella prima ondata dell’epidemia è stata vissuta come una digitalizzazione forzata, frutto dell’emergenze, in cui le scuole hanno provveduto come potevano, attivando o rinforzando percorsi a distanza. La situazione attuale e quanto viene proposto didatticamente non può più essere considerato frutto dell’imprevisto, al di là dell’efficacia della didattica a distanza che dipende da diversi fattori tra cui, come abbiamo provato a sostenere, la modalità con cui si svolge. Il rischio è più ampio ovvero che si connoti negativamente qualsiasi forma di utilizzo di didattica digitale da considerare esclusivamente in condizioni di emergenza.

Dovrebbe invece essere esattamente l’opposto, prefigurando un futuro in cui, in condizioni normali, la didattica digitale diviene un elemento stabile perché integra la didattica in presenza migliorandola.

 

Giacomo Pigni

Scuola di Dottorato di ricerca in Apprendimento e Innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

@PigniGiacomo

 

Tomaso Tiraboschi

Learning Manager & ADAPT Senior Research Fellow
@Tomaso Tiraboschi

 

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