Sospensione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio: quando la cura è peggio della malattia

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Ha già fatto molto discutere, per non dire insorgere (tanto che l’Unione delle Camere Penali ha già proclamato 4 giorni di astensione), la proposta del Ministro della Giustizia di sospendere il decorso della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, proposta già veicolata nelle Commissioni congiunte Giustizia e Affari costituzionali della Camera attraverso un emendamento al disegno di legge Anticorruzione. L’accordo raggiunto in Consiglio dei Ministri sull’emendamento prevede che questa misura entrerà in vigore nel gennaio 2020, per permettere prima al Governo di attuare, entro dicembre 2019, la delega per una complessiva riforma del processo penale.

 

L’idea di sospendere la prescrizione nasce lo scorso giugno, alla commemorazione delle 32 vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 2009. In quell’occasione il Ministro Bonafede si era detto indignato per l’incapacità dello Stato di punire i colpevoli, a fronte della prescrizione in appello di vari reati (fatto salvo l’omicidio colposo plurimo) per cui in primo grado erano state accertate le responsabilità di più dipendenti delle Ferrovie dello Stato.

 

Stessa sorte, peraltro, avevano avuto anche altri processi come quello Eternit, quello relativo al terremoto de L’Aquila o ancora il processo per l’inquinamento del petrolchimico di Porto Marghera. A ben vedere, quindi, il problema investe molti dei più importanti processi legati alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, intendendo per tale non soltanto la protezione dei lavoratori ma anche la tutela della salute e dell’incolumità pubblica dalle attività intrinsecamente pericolose.

 

Di sicuro non soddisfa il comune senso di giustizia vedere un simile esito per processi tanto rilevanti, se non altro, per la gravità dei danni prodotti dalle condotte incriminate, anche in termini di vite umane. Né soddisfa le famiglie delle vittime, che hanno già subito tragedie spesso assurde per la loro inspiegabilità, una risposta dello Stato che non consenta di ottenere dei responsabili certi di queste tragedie e di vederli quindi condannati a corrispondere un conseguente risarcimento del danno.

 

Ma v’è da chiedersi se la riforma in discussione sarebbe in grado di offrire una risposta più soddisfacente a queste stesse famiglie, anche tralasciando per un attimo le smisurate implicazioni che questa avrebbe in termini di sacrificio dei diritti dei soggetti imputati, di cui si dirà a breve. La risposta sembra essere in ogni caso negativa. Senza prescrizione, infatti, la durata dei processi perderebbe ogni controllo estendendosi a dismisura e ciò per due ordini di ragioni. La più immediata è quella derivante dall’improvviso venir meno dell’esigenza di contenere, per quanto possibile, la durata del processo all’interno dei termini prescrizionali, motivo per cui i giudici non sarebbero più spinti a fissare udienze ravvicinate per assicurare la chiusura del giudizio entro questi termini. La ragione mediata, invece, deriva dal fatto che, non maturando più la prescrizione – che costituisce una causa di estinzione del reato – si avrebbe un notevole aumento del numero di processi pendenti così ottenendosi, come per una sorta di eterogenesi dei fini, un effetto del tutto indesiderato e indesiderabile, ovvero un aggravamento delle lungaggini processuali. Questo vorrebbe dire che gli stessi familiari delle vittime – che ad oggi hanno interesse a costituirsi parte civile nel giudizio penale anche per vedersi riconosciuto un risarcimento in tempi che sono generalmente più rapidi di quelli propri della giustizia civile – dovrebbero aspettare un tempo indefinibile per ottenere questo stesso risultato in un processo penale senza prescrizione.

 

Inoltre resta una insormontabile ragione ostativa alla riforma della prescrizione, avente un ancoraggio di rango costituzionale. Questo istituto di garanzia per il cittadino che si trovi ad essere indagato o imputato svolge una funzione di contenimento dei tempi processuali che è essenziale ai fini del rispetto del principio di ragionevole durata dei processi stabilito dall’art. 111 Cost. La certezza della pena non può andare a detrimento della certezza dei rapporti giuridici e della presunzione di non colpevolezza. In altri termini, il bisogno comune di ottenere una risposta sanzionatoria penale non può prevaricare i diritti del cittadino, fra i quali rientra anche il diritto a non essere sottoposti a processi senza fine e a veder accertata in tempi ragionevoli la propria innocenza o la propria colpevolezza.

 

Non bisogna infatti dimenticare che ai sensi dell’art. 27, comma 2, Cost. di ogni imputato è presunta la non colpevolezza fino alla condanna definitiva. Né si può dimenticare l’insegnamento di uno dei padri del diritto, Francesco Carnelutti, secondo cui il processo penale è già pena in sé. Quindi si avrebbe un (almeno presunto) innocente in perenne attesa di giudizio, esposto a tempo indeterminato all’intervento repressivo dello Stato, il quale a distanza di svariati anni avrebbe addirittura perso interesse a punire un reato commesso tanto tempo addietro. Persino l’imputato che sia stato assolto in primo grado potrebbe dover attendere un tempo indefinito, stante la sospensione della prescrizione, per sentirsi dichiarare innocente con sentenza irrevocabile. Il rischio è quindi che, pur in assenza di una certa affermazione di responsabilità a suo carico, l’imputato diventi un ostaggio del processo, con tutto quello che questo comporta per tutta la sua durata: ansia e altre forme di sofferenza psichica, ripercussioni sugli affetti più stretti e sul lavoro, impossibilità di partecipare a concorsi pubblici a causa della presenza di un carico pendente a tempo indeterminato.

 

Si tenga inoltre presente che la maggior parte dei procedimenti penali si conclude per raggiunta prescrizione nella fase delle indagini preliminari (in media circa il 70% stando alle statistiche ufficiali del ministero della Giustizia). Questo dato dovrebbe bastare a far comprendere come lo strumento venga di fatto utilizzato dalla magistratura requirente per selezionare le notizie di reato da perseguire lasciando indietro quelle meno meritevoli, in barba all’effettività del principio sancito dall’art. 112 Cost. secondo cui l’esercizio dell’azione penale è obbligatorio.

 

Con ciò non si vuole tuttavia accusare di inefficienza le Procure della Repubblica poiché pare del tutto fisiologico che, alla luce delle risorse (anche di organico) attualmente a disposizione e dell’enorme numero di fattispecie costituenti reato, alcune notizie di reato vengano trascurate a vantaggio di altre che presentino un maggior disvalore penale. Anzi, tale differenziazione è purtroppo necessaria per scongiurare che quei delitti che déstino un significativo allarme sociale siano perseguiti in maniera meno efficace a causa del contestuale esercizio dell’azione penale nei confronti di reati minori. Ma la presenza di queste corsie preferenziali rappresenta una ingiustizia inaccettabile, posto che si vengono a creare, a discrezione del pubblico ministero procedente e senza alcuna trasparenza, indagati di serie A e indagati di serie B, C, ecc.

 

Quello che non pare ragionevole è che questa ingiustizia sia combattuta con un colpo di spugna sull’istituto della prescrizione. Al fine di combattere queste forme patologiche, benché strutturali, di impunità sarebbe semmai necessaria, ancora una volta, una seria e organica opera di depenalizzazione che liberi l’ingolfata macchina della giustizia penale da quei reati di natura bagatellare che minano la funzione di extrema ratio del rimprovero penale. Allo stesso modo, sarebbero necessari anche maggiori investimenti per sopperire alle carenze di organico di cui soffrono molti tribunali, anche, se non soprattutto, con riferimento al personale di cancelleria.

 

Sarebbe di sicura utilità, inoltre, un’estensione del campo di applicazione dei riti speciali che assicurano una contrazione dei tempi processuali, mentre si deve registrare la direzione contraria intrapresa dal legislatore, considerato che il 6 novembre scorso è stata approvata dalla Camera dei deputati una proposta di legge volta a escludere l’applicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l’ergastolo. Oppure, come di recente proposto dal Primo presidente emerito della Corte di cassazione Giovanni Canzio, si potrebbe pensare di attribuire al giudice delle indagini preliminari un ruolo di controllo più incisivo, considerato che ad oggi il suo intervento si limita sostanzialmente alla concessione di proroga dei termini delle indagini.

 

Sono ancora molte le soluzioni da più parti indicate per riportare nei limiti della ragionevolezza gli abnormi tempi della giustizia penale: dalla riforma del sistema delle notificazioni, alla stretta sulle ipotesi di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e alla separazione delle carriere finalizzata a rendere più efficace il filtro dell’udienza preliminare, per finire con il superamento del divieto di reformatio in pejus, che dovrebbe avere l’effetto di ridurre il contenzioso nel secondo grado di giudizio. La ricetta per curare il male, come spesso accade, non sembra una sola né si può dire che garantisca una sicura guarigione, ma resta la certezza che la cura suggerita dal Ministro Bonafede non potrebbe far altro che aggravare le condizioni della nostra giustizia ammalata.

 

Lorenzo Maria Pelusi

Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

Università degli Studi di Bergamo

@lorempel

 

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