Il non detto sul decreto dignità e gli avvertimenti del Consiglio di Stato

Nei giorni scorsi si è parlato molto delle norme del “decreto dignità” in tema di lavoro. Il profilo più rilevante attiene agli impatti del decreto o – meglio – alla loro assenza nel documento preposto ad esplicitarli: la relazione di analisi di impatto della regolamentazione. Di cosa si tratti è ormai noto a (quasi) tutti, ma vale la pena ribadirlo, usando le parole del regolamento – emanato nel settembre 2017 – che ne ha modificato la disciplina:

 

“Obiettivo dell’AIR è quello di offrire, nel corso dell’istruttoria normativa, attraverso un percorso trasparente di analisi, basato sull’evidenza empirica, un supporto informativo in merito all’opportunità e ai contenuti dell’intervento normativo”.

 

Il nuovo regolamento presenta molti profili innovativi: in particolare l’obbligo di predisporre una relazione sugli impatti anche per i decreti-legge. Invece, ai sensi della disciplina previgente, si poteva chiedere l’esenzione dall’AIR al Dipartimento Affari Giuridici e Legali (DAGL) della Presidenza del Consiglio, tra l’altro, per casi straordinari di necessità ed urgenza.

 

Il regolamento AIR prevede anche regole di trasparenza: “la relazione AIR che accompagna i decreti-legge, verificata dal DAGL, è trasmessa al Parlamento e pubblicata sul sito istituzionale del Governo”. Ma la relazione AIR riguardante il “decreto dignità” non si trova sul sito indicato, né tra gli allegati al decreto trasmesso in Parlamento, pubblicato sul sito della Camera completo di altre relazioni, ma non di quella sugli impatti. E risulta rimosso dal sito del governo il contenuto del link inerente alla valutazione che di tale relazione dà il Nucleo AIR presso il DAGL (anche se sul web è reperibile comunque). Circa tale relazione, il Nucleo AIR scrive che…

 

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