Prestazione Eber 2021: come la bilateralità artigiana in Emilia Romagna ha reagito alla pandemia

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Bollettino ADAPT 6 aprile 2021, n. 13

 

L’Eber, Ente bilaterale dell’artigianato per l’Emilia Romagna, fondato da Cna, Confartiganato, Casartigiani e Claai con Cgil, Cisl e Uil, ha recentemente pubblicato l’annuale Regolamento Regionale per il Fondo di Welfare Contrattuale per il 2021, le cui prestazioni sono erogate a favore dei lavoratori e delle imprese aderenti, appartenenti ai settori artigiani.

 

L’anno appena trascorso ha messo in luce punti di forza e di debolezza delle relazioni sindacali nell’artigianato, facendo emergere che il sistema della bilateralità artigiana è efficace solo laddove esiste un consolidato di relazioni sindacali: in Emilia Romagna nel 2020 le ore non lavorate a causa della pandemia sono state 24 milioni; Eber, nonostante la diffusa evasione dall’obbligo legale della contribuzione a Fsba, ha erogato complessivamente per l’emergenza Covid-19 oltre 240 milioni di euro, compresa la contribuzione correlata, agli 80.000 lavoratori delle 21.000 imprese che ne hanno fatto richiesta.

 

È evidente che il 2020 è stato caratterizzato dalla fase acuta dell’emergenza e proprio in un tale contesto ci sono stati due importanti elementi di valorizzazione del sistema bilaterale dell’artigianato: da un lato  il Protocollo dell’Artigianato concordato con la Regione e il Protocollo per l’effettuazione dei test rapidi hanno confermato l’importanza delle relazioni sindacali in materia di sicurezza sul lavoro; dall’altro lato l’adesione ad opera del comparto della meccanica artigiana al Fondo di Welfare contrattuale, sottoscritto il 14 dicembre, ha consolidato il sistema di relazioni sindacali in Emilia Romagna.

 

L’adesione alla bilateralità Eber è un obbligo contrattuale derivante dall’Accordo Interconfederale regionale del 27 settembre 2017 ss.mm.ii. per le imprese artigiane e le imprese che applicano contratti artigiani; per le imprese del trasporto merci la contribuzione è stata prevista da ottobre 2018; le imprese che applicano i contratti della meccanica, odontotecnica e oreficeria vi hanno aderito a fine dell’anno scorso, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e con accessibilità alle prestazioni per i dipendenti e le imprese a novanta giorni dal primo versamento, ovvero dal 1° aprile.

 

Il sistema della bilateralità artigiana si fonda infatti sull’adesione e connessa contribuzione, le quali permettono alle imprese e ai loro dipendenti di accedere ai vantaggi derivanti dalle attività e prestazioni previste dalla contrattazione nazionale, regionale e dalla legislazione in relazione alle materie di sostegno al reddito, sicurezza, rappresentanza, welfare e sviluppo per le imprese. L’adesione a Ebna, Ente bilaterale nazionale dell’artigianato, e a Eber è prevista per tutte le imprese artigiane e le imprese iscritte nell’apposito registro, a prescindere dal CCNL applicato, nonché le imprese non artigiane che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro dell’artigianato; possono inoltre aderire alla bilateralità artigiana per accedere alle prestazioni regionali Eber, sicurezza e rappresentanza, le imprese non artigiane che applicano contratti diversi dai CCNL dell’artigianato, previo accordo aziendale sottoscritto dalle parti sociali costituenti Eber; infine possono aderire al solo sistema di sicurezza e salute le imprese non artigiane che applicano contratti diversi dai CCNL dell’artigianato, ma associate a CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI e CLAAI. Resta escluso solo il comparto dell’edilizia.

 

Le prestazioni del Fondo si articolano in tre diverse destinazioni e sono tutte accessibili da un unico portale informatico: (1) prestazioni per i dipendenti a carico del Fondo Welfare; (2) prestazioni per le imprese a carico del Fondo Sviluppo Imprese; (3) prestazioni a carico del Fondo sostegno al reddito.

 

Per il primo, le prestazioni di welfare derivanti dalla contrattazione regionale, possono fruire tutti i settori dell’artigianato, ad esclusione del comparto dell’edilizia, e possono essere fatte confluire in cinque pacchetti: maternità facoltativa, istruzione, non autosufficienza e assistenza, spese personali e pacchetto casa. Viene aggiunta nel pacchetto istruzione la prestazione per la didattica a distanza di cui possono godere i dipendenti in forza nel 2021 di aziende aderenti e versanti la quota di welfare contrattuale nell’anno 2020, con figli a carico per i quali si sono acquistati tablet o computer per la didattica a distanza nel corso dell’anno stesso; resta in questo senso esclusa l’area della meccanica.

 

Nel secondo, le prestazioni a favore delle imprese, possono classificarsi sei macro aree, di cui le prime due rappresentano delle novità rispetto all’anno precedente, mentre le restanti quattro confermano quanto già previsto: recupero punti patente, prestazione straordinaria Covid-19 per la messa in sicurezza dell’azienda, astensione per maternità, formazione, qualità ed infine linee di investimento per il miglioramento degli ambienti lavorativi, macchinari ed attrezzature, allestimento di automezzi, ristrutturazione, contenimento energetico, innovazione tecnologica.

 

Il terzo, il Fondo di sostegno al reddito, garantisce ai lavoratori dipendenti la prestazione per gli eventi di forza maggiore e la copertura di quattro giornate lavorative per l’effettuazione del test molecolare di verifica. Non sono accessibili in questo periodo di emergenza Covid le prestazioni dell’assegno ordinario e delle giornate aggiuntive per i dipendenti di aziende aderenti non artigiane e non industriali (fino a cinque dipendenti) e l’integrazione al reddito di sospensione per i dipendenti di aziende aderenti, ma tenute al versamento di Cig o Fis. Per le imprese invece è garantito il Fondo di sostegno al reddito per interventi di ricostruzione e/o ripristino delle strutture aziendali danneggiate da eventi di forza maggiore, nonché per la messa a disposizione a favore delle maestranze di un singolo intervento di screening attraverso test antigenico rapido.

 

Per quanto attiene infine al Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato, rimane in forza esclusivamente la sospensione Covid-19 a favore dei lavoratori delle imprese che abbiano interruzioni dell’attività produttiva a seguito delle difficoltà generate dalla pandemia e non sono invece accessibili l’assegno ordinario e l’assegno di solidarietà.

 

Eleonora Peruzzi

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

@PeruzziEleonora

 

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