Rappresentatività datoriale: la Francia cambia le regole

La legge francese sul dialogo sociale e sull’impiego del 17 agosto 2015, n. 994 è intervenuta sull’impianto normativo della rappresentatività delle organizzazioni datoriali, integrando e specificando le disposizioni della legge del 5 marzo 2014, n. 288.

Sulla scorta delle raccomandazioni del rapporto Combrexelle del 2013 e di numerosi arresti giurisprudenziali in materia, l’intervento segna così il definitivo superamento del criterio della rappresentatività presunta e del principio del mutuo riconoscimento anche per la rappresentanza imprenditoriale. Il 1° gennaio 2017, sarà pubblicato dal Ministro del lavoro il primo elenco delle organizzazioni datoriali rappresentative secondo la nuova normativa.

 

I sei criteri della rappresentatività datoriale

 

Ai sensi dell’articolo 2151-1 del Codice del lavoro francese, come modificato dalle leggi in commento, un’organizzazione datoriale è rappresentativa se soddisfa i seguenti sei criteri cumulativi: il rispetto dei valori repubblicani, l’indipendenza, la trasparenza finanziaria, almeno due anni di attività negoziale, l’autorevolezza legata all’attività ed all’esperienza, e, infine, il numero di imprese aderenti, variabile a seconda dei livelli di negoziazione.

 

Le novità legislative hanno riguardato, in particolare, l’ultimo criterio. A prescindere dal livello di negoziazione, si considera adesione l’iscrizione dell’impresa che abbia effettivamente versato un contributo alla rispettiva associazione di rappresentanza.

 

Il criterio dell’adesione secondo il livello di negoziazione

 

La legge 5 marzo 2014 n. 288 ha individuato tre livelli di negoziazione: il livello nazionale e intercategoriale, il livello categoriale, e il nuovo livello c.d. “multicategoriale”.

 

Il livello intercategoriale. Il livello intercategoriale ricomprende i seguenti settori produttivi: commercio, industria, costruzioni e servizi. A tale livello operano le confederazioni, composte da federazioni settoriali, organizzazioni territoriali e imprese. Per essere rappresentativa una confederazione datoriale deve soddisfare i primi cinque requisiti sopra menzionati e, al contempo, le rispettive organizzazioni datoriali aderenti devono essere rappresentative in almeno due settori. Inoltre, le federazioni settoriali, le organizzazioni territoriali e le imprese che la compongono devono rappresentare l’8% del totale delle imprese aderenti alle organizzazioni datoriali di tali settori produttivi. Al fine di calcolare la predetta percentuale, il legislatore ha precisato che sono considerati membri le imprese che aderiscono sia direttamente all’organizzazione datoriale, sia indirettamente, attraverso le c.d. “adesioni indirette”. Grazie a tale meccanismo, un’impresa che abbia aderito direttamente ad un’organizzazione datoriale membro della confederazione, sarà considerata come impresa aderente della rispettiva confederazione.

 

Livello categoriale. A livello categoriale, sono rappresentative le organizzazioni datoriali che rappresentino l’8% del totale delle imprese aderenti alle organizzazioni datoriali della categoria di riferimento. Posto che il meccanismo di “adesione indiretta” non era però previsto per questo livello negoziale, la legge del 17 agosto 2015 è allora intervenuta al fine di riconoscere le adesioni indirette anche a questo livello. Inoltre, il legislatore ha posto l’attenzione sul cosiddetto fenomeno della “multi-adesione”, fattispecie che si realizza quando le organizzazioni territoriali aderiscono a diverse organizzazioni datoriali nazionali. In questo modo, gli aderenti di base potrebbero effettivamente essere membri di diverse organizzazioni senza la consapevolezza di esserlo. Per evitare che l’adesione possa essere costituita senza manifestazione di volontà, la legge del 17 agosto 2015 ha aggiunto l’avverbio “volontariamente” all’articolo 2152-1: l’adesione deve quindi essere volontaria.

 

Livello “multicategoriale”. Nel 2014, il legislatore, d’intesa con le parti sociali, ha creato il livello di negoziazione c.d. “multicategoriale. Considerando che il livello intercategoriale non include tutte le realtà produttive poiché riguarda soltanto i settori dell’industria, del commercio, delle costruzioni e dei servizi, la creazione di questo ulteriore livello negoziale ha voluto valorizzare i comparti tradizionalmente esclusi, come l’agricoltura, i liberi professionisti, l’economia sociale e solidale. Per le organizzazioni datoriali che appartengono a questi settori, si applicano tutti i criteri di cui all’articolo 2151-1, eccetto quello della percentuale dell’8% di imprese aderenti, in luogo del quale saranno considerate rappresentative se le organizzazioni aderenti che la compongono siano almeno 15 e firmatarie di almeno 10 accordi collettivi in questi settori.

 

Le criticità di un criterio di adesione fondato esclusivamente sul numero delle imprese aderenti

 

Rispetto alla normativa in commento, il 9 novembre 2015, il Consiglio di Stato francese, ha sollevato una questione di costituzionalità in questi termini: «le disposizioni del Codice del Lavoro sulla rappresentatività datoriale, basando in parte la misura della rappresentatività sul numero delle imprese aderenti, senza tener conto del numero dei lavoratori, risultano in conformità con i diritti e le libertà garantiti dalla Costituzione e, in particolare, con il principio di partecipazione alla negoziazione collettiva?».

 

In effetti, alcune organizzazioni datoriali contestano al legislatore di non avere scelto il numero dei lavoratori come criterio di riferimento. Il meccanismo attuale potrebbe infatti non riconoscere rappresentativa un’organizzazione datoriale composta però di imprese che impiegano la maggior parte dei lavoratori di un settore. Tuttavia, il criterio del numero dei lavoratori non è totalmente assente dalla legge n. 994/2015; esso interviene in un secondo momento, per distinguere, tra le organizzazioni datoriali rappresentative, quelle che sono legittimate a far valere il diritto di opposizione all’estensione di un accordo collettivo. Queste disposizioni sono sufficienti per giustificare l’assenza di un criterio fondato sul numero dei lavoratori per calcolare la rappresentatività datoriale? Spetterà al Consiglio Costituzionale francese rispondere alla questione nelle prossime settimane.

 

Clara Tourres

ADAPT Junior Research Fellow

 

Scarica il pdf pdf_icon

Rappresentatività datoriale: la Francia cambia le regole
Tagged on: