Prime indicazioni per il neo-costituito Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

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Bollettino ADAPT 14 giugno 2021, n. 23

 

Il 26 maggio 2021, l’INPS con la circolare n. 77/2021 ha reso operative le regole per la contribuzione e il finanziamento del fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Le istruzioni fornite ai datori di lavori del settore sono state emanate a più di un anno di distanza dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 del Decreto Ministerialecon il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di comune accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, istituiva il relativo Fondo di solidarietà.

 

Quadro normativo di riferimento del Fondo

 

La possibilità di costituire fondi di solidarietà bilaterali è stata riservata dall’art. 26 d.lgs. 148/2015 alle sole organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Pertanto, attraverso l’Accordo sindacale stipulato del 3 ottobre 2017, Confprofessioni e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, hanno manifestato la volontà di costituire il Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali presso l’INPS.

 

In questo modo, i datori di lavoro del settore che prima aderivano al Fondo di integrazione salariale (FIS), sono d’ora in poi soggetti alla disciplina del nuovo Fondo di solidarietà bilaterale delle attività professionali.

 

La principale novità prevista dall’accordo e dal successivo decreto ministeriale di attuazione è costituita dall’abbassamento della soglia dimensionale media da 5 a 3 dipendenti, per l’accesso al nuovo Fondo di solidarietà. Si tratta di un intervento di ampliamento notevole della platea dei destinatari dell’assegno ordinario in costanza di rapporto di lavoro, poiché nell’intenzione delle parti sociali c’era l’intenzione di fornire tutela a un maggior numero di piccole strutture in un settore produttivo già caratterizzato da frammentarietà e parcellizzazione.

 

Lo scopo del Fondo è, quindi, quello di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali che occupano mediamente più di tre dipendenti, una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali previste dagli articoli 11 e 21 d.lgs. 148/2015. Viene stabilito inoltre che, ai fini del raggiungimento dei requisiti dimensionali, vengano computati anche gli apprendisti (come d’altronde già previsto dall’articolo 26, comma 7, d.lgs. 148/2015).

 

Finanziamento, aliquote e flusso Uniemens

 

Il Fondo per garantire il finanziamento delle misure e delle erogazioni prevede due tipologie distinte di contributo ordinario:

  • 0,45%, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti, (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di tre dipendenti e sino a quindici dipendenti;
  • 0,65%, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti.

Per gli apprendisti il contributo è dovuto solo per coloro che hanno un contratto di apprendistato professionalizzante, in quanto solo tale tipologia di apprendistato è ammessa ad accedere alle prestazioni del Fondo, come previsto dall’art. 5, comma 2, del relativo decreto ministeriale istitutivo.

 

Le istruzioni operative INPS prevedono, inoltre, che a decorrere dal mese di marzo 2021 le attività che occupano mediamente più di tre dipendenti, dovranno versare al fondo una contribuzione pari allo 0.45% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.  La regolarizzazione delle competenze arretrate relative al periodo marzo 2020 – aprile 2021, dovrà avvenire entro il 16 agosto 2021.

 

Le attività e le aziende che impiegano più di 5 dipendenti, invece, dovranno versare a partire dal mese di maggio 2021, la contribuzione precedentemente destinata al FIS, al neocostituito Fondo per le attività professionali, recuperando poi attraverso il flusso Uniemens, le contribuzioni già pagate al FIS per il periodo marzo 2020 – aprile 2021.

 

Ambito di applicazione del Fondo

 

Sono tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà, i datori di lavoro del settore delle attività professionali, individuati dai codici ATECO riportati nell’allegato 2 della circolare Inps n. 77/2021 (tra i quali, in via esemplificativa, ci sono studi legali, studi notarili, farmacie, studi di consulenza del lavoro…) delle classi dimensionali non destinatarie dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del d.lgs. 148/2015.

I datori di lavoro, che non rientrano nei codici ATECO segnalati, che sono interessati a versare volontariamente il contributo al Fondo, dovranno attendere specifiche indicazioni da parte dell’Inps con una circolare di prossima pubblicazione.

 

Con riferimento alla soglia dimensionale dei tre dipendenti, per la partecipazione al Fondo, è calcolata mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente come indicato dall’art. 26, comma 4 del d.lgs. 148/2015. Per quanto riguarda i datori di lavoro di lavoro aventi i requisiti per l’iscrizione al Fondo di solidarietà bilaterale del Trentino e al Fondo di solidarietà bilaterale di Bolzano Alto Adige, è stata concessa la facoltà di uscita da detti fondi e la possibilità di volontaria adesione al fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali. In tal caso i datori di lavoro non saranno più soggetti alla disciplina dei Fondi territoriali dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al nuovo fondo per il settore delle attività professionali.

 

Prestazioni e politiche attive

 

Il Fondo, a regime, erogherà un assegno ordinario a favore dei dipendenti delle attività professionali soggetti a riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, di importo pari all’80% della retribuzione persa nei limiti dei massimali stabiliti dalla legge. I beneficiari dovranno avere un’anzianità contributiva di almeno 90 giorni, presso l’unità produttiva richiedente la prestazione. La durata massima del trattamento è di 12 mesi in un biennio mobile. Per i datori che impiegano mediamente più di 15 dipendenti è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile per le causali previste dall’art. 21, comma 1 del d.lgs. 148/2015, ovvero riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratto di solidarietà. In ogni caso, per ciascuna unità produttiva, i trattamenti relativi alla prestazione non possono comunque superare la durata massima complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile.

 

La circolare n. 77/2021 dell’Inps specifica, inoltre, con riferimento all’assegno ordinario, che sono da considerarsi nei termini le domande presentate a partire dalla data di costituzione del Comitato amministratore del Fondo, coincidente con la data del decreto di nomina, per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti da quindici giorni prima della data medesima. Fino a questa data i datori di lavoro possono continuare a presentare domanda al Fondo di provenienza in attesa di una successiva circolare con cui verrà comunicata la data di piena operatività del Fondo neocostituito e verranno fornite le relative istruzioni operative.

 

In aggiunta ai trattamenti economici previsti dal decreto, le parti sociali si impegnano a proporre ai datori di lavoro, tramite la bilateralità di settore, percorsi di riqualificazione e di politica attiva nei modi e nei termini individuati dal comitato amministratore del Fondo.

 

Conclusioni 

 

La circolare Inps n. 77/2021 rende operative le modalità di finanziamento del Fondo specificando che la contribuzione intercorrente tra la data di entrata in vigore del Fondo e la data di operatività del medesimo contribuisce alla “previa costituzione di specifiche riserve finanziarie”, come previsto dall’art. 35 del d.lgs. n. 148/2015, necessarie per la concessione degli interventi a carico dei Fondi. Pertanto, il neocostituito Fondo di solidarietà delle attività professionali, si trova attualmente in fase di stand-by, poiché da un lato devono essere completati i profili di governance attinenti al comitato amministratore (in assenza del quale non possono essere autorizzati i trattamenti di integrazione salariale) e dall’altro lato si attende una ulteriore circolare con le istruzioni operative per le prestazioni ordinarie.

 

Valeria Marini

Ufficio Studi Confprofessioni

 @ValeMari8

 

Andrea Zoppo

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

@AndreaZoppo

 

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