Prestazione occasionale e NASpI: cumulabilità o incompatibilità?

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Bollettino ADAPT 28 giugno 2021, n. 25

 

Negli ultimi anni, è diventato piuttosto frequente il ricorso al lavoro occasionale, anche (ma non solo) a causa dei cambiamenti che hanno interessato il mondo del lavoro. Data la natura saltuaria che caratterizza questo tipo di contratto, sovente si pone il tema della cumulabilità del reddito percepito per il lavoro svolto con altre tipologie di redditi, che non derivano necessariamente dall’attività di lavoro, quali, ad esempio, l’indennità di disoccupazione (NASpI).

 

Ai fini di una chiara disamina della problematica individuata e delle possibili soluzioni, è necessario anzitutto individuare la disciplina normativa del lavoro occasionale. Le prestazioni occasionali (ex voucher) sono disciplinate dall’art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 54 (convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96). Per essere considerate tali, queste prestazioni devono portare generare compensi, sia per ciascun prestatore, che per ciascun utilizzatore, di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro nel corso di un anno civile. Inoltre, ogni prestatore non può rendere prestazioni a favore dello stesso utilizzatore per importi sopra i 2.500 euro.

 

Sul tema è intervenuta l’INPS, fornendo, attraverso la circolare n. 174 del 23 novembre 2017, dei chiarimenti interpretativi. Dopo aver individuato e descritto i requisiti di legge,  (in particolare il massimale per ciascun prestatore), la circolare si sofferma sull’art. 54-bis, comma 4 laddove il legislatore dispone che i compensi percepiti nell’ambito del lavoro occasionale sono da considerarsi esenti da imposizione fiscale e non devono incidere sullo stato di disoccupazione.

 

Alla luce di queste disposizioni, la circolare afferma come entro tali limiti l’indennità NASpI sia interamente cumulabile con quanto percepito tramite lavoro occasionale. Non solo: il lavoratore in questione non sarà neppure tenuto a comunicare all’INPS i suddetti compensiDiverso, invece, è il caso del lavoro autonomo occasionale, fattispecie che differisce da quella precedentemente analizzata, per l’assenza di vincoli di subordinazione e di coordinamento, ma con la quale condivide la saltuarietà e la marginalità dell’attività.

 

In questo caso, entro i 4.800 euro annui vi è compatibilità tra NASpI e prestazione lavorativa, ma non vi è, allo stesso modo, una cumulabilità pura: l’indennità di disoccupazione sarà ridotta in misura pari all’80% del reddito. Inoltre, il lavoratore autonomo sarà tenuto a comunicare l’importo all’INPS.

 

Per fare un esempio, se un soggetto ha diritto a un’indennità di disoccupazione pari a 1.000 euro mensili e andrà a percepire 300 euro per tre mesi come lavoratore autonomo occasionale, l’importo della NASpI sarà ridotto dell’80% di tale importo, ossia 240 euro. Il lavoratore, per i mesi in esame, riceverà quindi 760 euro.

 

Infine, occorre ricordare che se si dovesse superare la soglia quantitativa di 4.800 euro annui sopra riportata, si andrebbe incontro alla perdita dello stato di disoccupazione e dell’indennità correlata, nonché all’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS, nel caso in cui si superino anche i 5.000 euro di ricavi.

 

Il quadro, così delineato, rende chiara qual è la ratio delle norme presenti in materia: in sintesi, il legislatore sembrerebbe cercare di non disincentivare il lavoro, seppur breve ed esiguo. Se anche un brevissimo rapporto saltuario, magari di importo inferiore alla NASpI percepita, portasse alla perdita del sussidio, sarebbero pochissime le persone che accetterebbero una proposta di questo tipo, preferendo invece rimanere inattivi o, peggio, lavorando in nero, con tutte le problematiche conseguenti.

 

Tuttavia, la disparità nell’applicazione di questa fattispecie tra lavoro autonomo occasionale e prestazione occasionale ex art. 54-bis risulta abbastanza importante e non appare giustificata, dato che le motivazioni che hanno determinato le disposizioni succitate pur essendo applicabili in entrambi i casi hanno portato ad esiti diversi.

 

Dario Frisoni

ADAPT Junior Fellow

@FrisoniDario

 

Prestazione occasionale e NASpI: cumulabilità o incompatibilità?