Politically (in)correct – Pensioni: la talpa delle deroghe scava sotto la riforma Fornero

Leggendo gli articoli da 24 a 35 di cui al Capo IV del disegno di legge di bilancio mi sono ricordato di una storiella che mi raccontarono da ragazzo. Un signore si reca a visitare una fattoria (magari, in termini più moderni, si potrebbe parlare di agriturismo) e si imbatte in un maialino che scorazza faticosamente per l’aia trascinandosi una gamba di legno. Chiede, allora, spiegazioni al contadino il quale gli risponde così: “Sa, gli vogliamo tanto bene che ne mangiamo solo un pezzo per volta”. È un po’ quanto sta succedendo alla riforma Fornero del 2011 sulle pensioni. A farne interamente dei prosciutti e delle salsicce (ovvero ad abrogarla come chiede, trucidamente, Matteo Salvini) ci sarebbero delle conseguenze con quei “noiosi” della Ue e forse si dovrebbe ricucire qualche “strappo” sui mercati. Lo spread (“chi era costui?”) farebbe un balzo in avanti, dando fiato alle solite lamentele dei ‘”gufi” e dei “rosiconi” (in realtà sono sempre di meno). Meglio, allora, seguire l’esempio di quel contadino e tagliare a pezzi quell’articolo maledetto inserito nel decreto Salva-Italia (che, nella communis opinio, gronda di lacrime e di sangue).

 

Tralasciando le misure adottate in precedenza (in sostanza, qualche sospensione e rinvii nell’applicazione di talune norme), il disegno di legge – ora all’esame della Camera – non solo promuove un’ottava salvaguardia per i c.d. esodati, portando (come vedremo più avanti) a 200mila le persone che potranno andare in quiescenza con le regole previgenti, ma introduce cambiamenti sostanziali su alcuni aspetti dell’impianto del 2011 ed altri ne annuncia ancor più consistenti. Anche in questo caso sarebbe sbagliato – come si suol dire – gettare il bambino con l’acqua sporca del bagnetto (lo ricorda uno che è nonno da otto mesi): l’articolo 29 riguardante il cumulo di contributi versati in differenti gestioni assicurative risolve, in modo equo, un problema causato da un errore compiuto nella trascorsa legislatura. Analoghe considerazioni potrebbero essere fatte per l’equiparazione della no tax area per tutti i pensionati. La stessa operazione sperimentale dell’Ape – sia pure con parecchi limiti e rischi di cui parleremo – può essere considerata “un male minore” ed un modo per eludere l’introduzione di quella flessibilità in uscita di carattere strutturale sostenuta, sia pure con soluzioni diverse, da tutte le forze politiche e sociali e persino dal presidente dell’Inps, con un ardore degno di miglior causa e con qualche scorrettezza sul piano istituzionale. Il giudizio diventa più problematico se si considerano altre norme.

 

In materia di lavori usuranti è sostanziale la revisione di quanto previsto non solo dalla riforma Fornero, ma anche dalla disciplina impostata nel 2008 dall’allora ministro Cesare Damiano ed attuata dal suo successore Maurizio Sacconi (d.lgs. n.67/2011). E’ vero che quell’insieme di norme avevano, nei fatti, resa impraticabile la possibilità di avvalersi delle tutele previste. Infatti, “il cavallo non ha bevuto”. O meglio, non è riuscito a bere. Nel 2011 sono state presentate 11mila domande di cui solo 3mila accolte perché conformi ai requisiti richiesti. Poi è calato il silenzio: negli anni seguenti il Governo stanziava puntualmente le risorse e il Tesoro le recuperava, inutilizzate, a fine anno. In sostanza, nell’insieme, ben 1,4 miliardi destinati ad anticipare il pensionamento dei lavoratori “usurati” sono finiti …. in cavalleria.

 

Le modifiche, tuttavia, sono significative e sembrano rispondere – come in altri casi – piuttosto ad una logica di favorire comunque il pensionamento anticipato anziché tutelare i lavoratori effettivamente usurati. Gli sconti sono presto detti: è soppresso l’anno di ‘’finestra mobile’’; viene anticipata al 2017 la messa a regime della disciplina riguardante i requisiti che devono essere presenti nella vita lavorativa; si esclude fino al 2015 l’adeguamento automatico all’attesa di vita; scompare la condizione di svolgere mansioni usuranti anche nell’anno precedente l’andata in pensione. C’è poi la questione dei lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno 6 anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento. Con almeno 36 anni di versamenti contributivi questi lavoratori possono usufruire dell’Ape sociale (con i vantaggi connessi). Qui si pone un problema di aggettivi. Infatti, il verbale di sintesi tra Governo e sindacati del 28 settembre usava dei termini diversi: ovvero la condizione della ‘’gravosità del lavoro (pesante o rischioso) per la quale la permanenza al lavoro in età più elevata aumenta il rischio di infortunio o di malattia professionale’’. Il disegno di legge indica, come abbiamo ricordato, un lavoro rischioso o particolarmente difficoltoso nei settori di cui all’allegato A. Per rimanere, poi, nell’ambito delle modifiche strutturali della normativa precedente si devono annoverare le seguenti misure: a) l’abolizione (a partire dal 1° gennaio 2018; in precedenza l’applicazione era stata sospesa) della penalizzazione economica in caso di pensione anticipata prima dei 62 anni di età; b) il superamento dell’elevazione graduale al 33% dell’aliquota contributiva dei parasubordinati in via esclusiva (anche in questo caso si tratta della presa d’atto di una mancata attivazione).

 

L’aliquota viene fissata al 25% (con una riduzione di quella già in vigore). Assai discutibile è quanto previsto per i c.d. lavoratori precoci (coloro che hanno iniziato a versare contributi corrispondenti a lavoro effettivo almeno 12 mesi prima di aver compiuto 19 anni). I requisiti previsti per andare in quiescenza con 41 anni di versamenti sono i seguenti: stato di disoccupazione (a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo; dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale) sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi; svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità; riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento; svolgimento da almeno sei anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell’ambito di determinate professioni, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo; lavoratori che svolgono attività lavorative c.d. usuranti. Il requisito ridotto di 41 anni è comunque soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita. In sostanza, si effettua, dal prossimo 1° maggio, uno “sconto” rispetto ai requisiti anagrafici vigenti (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), salvo prevedere una “ripartenza” grazie all’aggancio automatico.

 

In fin dei conti, uno dei “pezzi pregiati” della riforma Fornero – il superamento del trattamento di anzianità – viene instradato su di un percorso pieno di insidie, difeso da una fragile frontiera sulla quale già la Camera aprirà dei pertugi (lo ha già fatto la Commissione Lavoro riducendo da 36 a 35 il requisito contributivo per l’Ape sociale). Il caso più clamoroso è costituito dall’ottava salvaguardia per gli esodati. Altri 28mila circa potranno andare in quiescenza (quasi sempre di anzianità) sulla base dei vecchi requisiti. L’intervento (che secondo il Governo deve essere conclusivo) opera essenzialmente attraverso l’incremento dei contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 84 mesi successivi all’entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti.

 

In sostanza, viene da chiedersi se, nei fatti, vi sia stata un’effettiva applicazione dei requisiti previsti dalla riforma del 2011. O se, in pratica, fino ad ora siano prevalse (o quanto meno abbiano avuto un ampio utilizzo) le deroghe. Poi, ci sarà la Fase 2. Il Governo e i sindacati si sono impegnati a favorire una maggiore flessibilità in uscita all’interno del sistema contributivo, anche con una revisione del requisito del livello minimo di importo (2,8 volte l’ assegno sociale) per l’accesso alla pensione anticipata; a valorizzare e tutelare il lavoro di cura a fini previdenziali; a valutare la possibilità di differenziare o superare le attuali forme di adeguamento per alcune categorie di lavoratrici e lavoratori in modo da tenere conto delle diversità nelle speranze di vita nell’ambito del necessario rapporto tra demografia e previdenza e mantenendo l’aggancio alla speranza di vita. Poi, c’è l’oggetto misterioso della “pensione contributiva di garanzia”.

 

 

Giuliano Cazzola

Membro del Comitato scientifico ADAPT

Docente di Diritto del lavoro UniECampus

 

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