Occupazione, formazione e “tutoraggio di qualità” nel settore del credito: la best practice del F.O.C.

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Il verbale di accordo stipulato il 29 gennaio 2018 tra l’ABI e le organizzazioni sindacali di categoria ha apportato importanti novità sulla disciplina e l’utilizzo del Fondo Nazionale per il Sostegno dell’Occupazione (F.O.C.) del settore del credito. Le modifiche erano già state introdotte dagli artt. 31 e 32 del Ccnl 31 marzo 2015 ma, in assenza di disposizioni tecnico-operative, non avevano trovato del tutto attuazione. Il suddetto accordo, oltre a specificare dettagliatamente le aree di intervento, ha stabilito circa le tempistiche, le modalità e i compiti dei vari soggetti interessati al fine di rendere operativo il Fondo.

 

 

Il F.O.C.

 

Il Fondo Nazionale per il Sostegno dell’Occupazione, detto F.O.C., è stato istituito con il CCNL per i dipendenti delle imprese creditizie del 19 gennaio 2012 con lo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile e di garantire una riduzione dei costi alle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato. Gestito dal Comitato di Gestione dell’Ente Bilaterale nazionale Enbicredito, il fondo viene alimentato dai contributi dei lavoratori dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali destinatarie del CCNL con rapporto a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato. Si intendono destinatarie le circa 400 aziende che hanno conferito ad ABI mandato di rappresentanza. Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua pro capite. In più è previsto per i dirigenti il versamento di un ulteriore contributo indicativamente del 4% della loro retribuzione fissa.

 

 

Intervento del F.O.C. in funzione supplente del Fondo di solidarietà in caso di assunzione dalla Sezione emergenziale e per assicurare una copertura al termine del periodo di percezione delle prestazioni di solidarietà

 

Il F.O.C. provvede ad erogare un “premio di assunzione” all’impresa che assume, con contratto a tempo indeterminato, i lavoratori destinatari dell’assegno emergenziale in stato di disoccupazione involontaria nei primi 24 mesi. Infatti, nell’ambito dei processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro che comportino tensioni occupazionali, con conseguenti eccedenze di personale, il fondo di solidarietà nel settore interviene a supporto dei lavoratori in esubero che non sono in possesso dei requisiti per l’accesso alle «prestazioni straordinarie». In sostegno ai suddetti lavoratori verrà concesso un assegno emergenziale.

Il F.O.C. interviene anche nei confronti dei soggetti destinatari dell’assegno emergenziale del Fondo di solidarietà che abbiano fruito dei programmi di supporto alla ricollocazione professionale (outplacement) e non abbiano trovato un’occupazione “stabile” al termine del periodo di permanenza nella Sezione emergenziale.

 

 

Piattaforma per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro

 

Enbicredito si impegna a realizzare, entro tre mesi dalla sottoscrizione del verbale, una piattaforma denominata “FOClavoro” per favorire l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro nell’ambito delle imprese del settore bancario ai lavoratori destinatari della Sezione emergenziale del Fondo di solidarietà ed a quelli licenziati dalle imprese predette per motivi economici, senza diritto a pensione ovvero a misure di accompagnamento alla medesima. Resta comunque fermo quanto previsto dall’art. 31, comma 6, del ccnl 31 marzo 2015, secondo cui «Le aziende, in caso di nuove assunzioni, valuteranno prioritariamente le “posizioni” dei lavoratori collocati nella Sezione emergenziale del “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito” nonché dei lavoratori licenziati per motivi economici, i cui requisiti professionali coincidano con quelli ricercati dall’azienda».

 

 

Intervento del F.O.C. in caso di utilizzo dei contratti di solidarietà espansiva

 

Nei confronti del lavoratore interessato da una riduzione stabile dell’orario di lavoro, a seguito dell’utilizzo dei contratti di solidarietà espansiva, il F.O.C. garantisce un importo pari al 25% della retribuzione persa.

 

 

Intervento del F.O.C. a sostegno della riconversione e riqualificazione professionale

 

Il Fondo provvede altresì ad erogare una prestazione a sostegno della riconversione e riqualificazione professionale, finalizzata a fronteggiare possibili eccedenze di personale dovute a mutamenti nell’organizzazione del lavoro. La prestazione riguarda le ore destinate alle attività di formazione, per le quali è riconosciuta la normale retribuzione, dei lavoratori coinvolti nei richiamati mutamenti nell’organizzazione del lavoro che comportino cambiamenti di mansioni ovvero rilevanti modifiche nelle modalità di svolgimento delle stesse. Particolare attenzione viene data alle nuove tecnologie che rendono necessaria l’acquisizione delle relative conoscenze.

 

 

Intervento del F.O.C. per agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro

 

Il F.O.C. eroga all’impresa un importo per ciascuno studente coinvolto nell’alternanza scuola-lavoro, quale contributo alla determinazione di un “tutoraggio di qualità”. Le Parti riconoscono, infatti, il valore di una più stretta integrazione tra il mondo della scuola e le imprese favorendo scelte consapevoli coerenti con i risultati di apprendimento degli studenti previsti dall’indirizzo di studi frequentato. Le Parti intendono anche agevolare una conoscenza effettiva del mondo del lavoro agli studenti, con l’inserimento nei progetti formativi di tematiche inerenti l’educazione finanziaria.

 

Ruben Schiavo

ADAPT Junior Fellow

@ruben_schiavo

 

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Occupazione, formazione e “tutoraggio di qualità” nel settore del credito: la best practice del F.O.C.
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