Non solo la riforma del lavoro, da ripensare è anche l’attività ispettiva e di vigilanza

Il documento che sintetizza le linee di azione del Governo Letta sulle politiche sociali e del lavoro si chiude con un enfatico riferimento alle attività ispettive e di vigilanza che sarebbero state migliorate, a detta del Ministro Giovannini, grazie alla emanazione di un Codice di condotta per gli ispettori del lavoro “che definisce regole, deontologiche e procedimentali, da seguire nello svolgimento dell’attività di vigilanza”.
 
Letto alla luce della drammatica vicenda del suicidio del giovane panettiere di Casalnuovo di Napoli, avvenuto in concomitanza con la pubblicazione del documento di bilancio dell’esperienza di Governo di Enrico Letta e dei suoi Ministri, il riferimento finale alle attività ispettive e di vigilanza risulta invero infelice e, certamente, bene evidenzia la profonda distanza tra annunci e risultati concreti maturati grazie alle linee di indirizzo politico e di azione del Ministro del lavoro.
È impossibile entrare nel merito di una vicenda come quella di Casalnuovo di Napoli di cui non si conoscono le carte e le dinamiche. Da essa si può tuttavia trarre una lezione di carattere generale a fronte della tragica sproporzione tra la sanzione comminata (2.000 euro) e la perdita di una vita umana quali che siano i fattori psicologici e comportamentali che l’hanno determinata.
 
Secondo quanto riportato dalle cronache locali, gli ispettori del lavoro hanno visitato il “panificio-pizzetteria” di Eduardo De Falco – non si sa se su segnalazione o denuncia oppure di iniziativa – trovando la moglie del giovane al lavoro senza che fosse iscritta a INPS e INAIL come coadiuvante familiare unitamente ad una altra ragazza, anche lei occupata senza contratto di lavoro. A fronte di questi elementi i funzionari ispettivi della Direzione territoriale del lavoro hanno adottato il provvedimento di sospensione dell’impresa attuando l’art. 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008 che punisce in tal modo le imprese dove siano occupati “lavoratori” irregolari in misura pari o superiore al 20%.
 
Per la revoca della sospensione – oltre alla ovvia e inevitabile regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori trovati irregolari – dopo l’art. 14 del decreto legge n. 145 del 2013 appena convertito in legge (proposto dal Ministero del lavoro) occorrono 1.950 euro, mentre fino al 23 dicembre scorso erano 1.500, senza possibilità di rateizzare il pagamento (essendosi pronunciato negativamente sul punto il Ministero del Lavoro, pure nel silenzio normativo che potrebbe consentire un provvedimento amministrativo di dilazione di pagamento). In assenza della revoca, la sospensione impedisce lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, poiché l’imprenditore che non osserva l’obbligo di sospensione commette una contravvenzione punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro (dopo l’aumento del 9,6% imposto dal decreto legge n. 76 del 2013, su proposta del Ministero del lavoro).
 
A fronte di questa avvertenza esplicita nel provvedimento degli ispettori del lavoro il De Falco, considerata la propria situazione finanziaria e dopo essersi visto negare qualsiasi possibilità di aiuto da familiari e amici, è giunto all’atto estremo di togliersi la vita. Non perché non volesse mettersi in regola, ma perché non in condizione di poter pagare entro 48 ore le sanzioni comminate per poter continuare a produrre pane e pizza e provare a mantenere i suoi tre figli.
 
Eppure sia la disposizione normativa del decreto legislativo n. 81 del 2008 (col decreto correttivo n. 106 del 2009) sia la macro-direttiva sui servizi ispettivi del 18 settembre 2008 firmata dall’allora Ministro Sacconi, prevedono che non si applichi la sospensione in caso di unico occupato della ditta. In questi termini, se solo si fosse ragionato con una necessaria dose di buon senso sulla portata dell’art. 230-bis del codice civile (rispetto al ruolo della moglie, occasionalmente presente e non “lavoratrice”) ovvero se si fossero considerate le pur fragili indicazioni ministeriali dell’estate 2013 sulle collaborazioni nelle imprese artigiane, commerciali e agricole, il De Falco, con ogni probabilità, non sarebbe stato destinatario della sospensione che l’ha indotto a togliersi la vita.
 
Ci sono le leggi, certamente. C’è però anche la loro interpretazione e soprattutto quella filosofia di buon senso e anti-formalistica sottostante alla macro-direttiva del 2008 che dovrebbero guidare una azione ispettiva rigorosa e consapevole che è altra cosa da una istanza repressiva cieca e marcatamente vessatoria almeno con i più deboli (vedi i commenti in L’ispezione del lavoro riformata. Le nuove strategie della vigilanza, fra prevenzione e sanzione, Dossier ADAPT, n. 18/2009. Non è un caso che, nei territori, alcuni dirigenti ministeriali dotati di esperienza e buon senso abbiano già previsto – in applicazione della legge n. 241 del 1990 che la Corte costituzionale ha imposto di applicare all’art. 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (sentenza n. 310 del 2010) – la facoltà di prorogare gli effetti sospensivi della sospensione. La macro-direttiva del 2008 prima e successivamente il decreto legislativo n. 106 del 2009 hanno in effetti previsto che la decorrenza degli effetti sospensivi avvenga di norma dal mezzogiorno del giorno successivo, ma quando vengono rappresentate situazioni di oggettiva e grave difficoltà economica, a fronte della impossibilità di concedere la rateizzazione della sanzione, alcuni Direttori territoriali del lavoro, acquisita agli atti la prova della avvenuta regolarizzazione delle posizioni riscontrate come irregolari e su richiesta dell’imprenditore sospeso, con apposito provvedimento motivato, prorogano gli effetti sospensivi a un momento successivo, seppure non superiore a trenta giorni, per consentire all’ispezionato di trovare la liquidità necessaria. È la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 310 del 2010, a rilevare come “la giusta e doverosa finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, non è in alcun modo compromessa dall’esigenza che l’amministrazione procedente dia conto, con apposita motivazione, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione, con riferimento alle risultanze dell’istruttoria”.
 
Sullo sfondo c’è l’idea di una attività ispettiva e di vigilanza che, con la Riforma Biagi del 2004 (vedi C. Monticelli, M. Tiraboschi (a cura di), La riforma dei servizi ispettivi in materia di lavoro e previdenza sociale. Commentario al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, Giuffré, collana ADAPT 2004, n. 4), si era indirizzata su una linea di superamento della vecchia impostazione formalistica e vessatoria valorizzando logiche di prevenzione e sostegno alla attività di impresa nella gestione di una normativa del lavoro complessa e di difficile interpretazione soprattutto per le imprese di dimensioni minori che non dispongono di uffici legali strutturati. Negli ultimi anni pare che questa impostazione riformista, di una pubblica amministrazione dal servizio di imprese e lavoratori, sia andata persa a favore di una ossessione perversa per i numeri senza capire cosa sta dietro, territorio per territorio, azienda per azienda, a questi numeri. Tra le tante priorità del nuovo Governo non possiamo dimenticare questo aspetto perché non basta un processo formale di modernizzazione del quadro legale se poi questo non è accompagnato da un contestuale cambiamento culturale e comportamentale di chi queste norme è tenuto ad applicare e far rispettare.
 

Michele Tiraboschi

Coordinatore scientifico ADAPT

@Michele_Adapt
 
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