Non costituisce discriminazione vietata basata sull’età il mancato computo, ai fini pensionistici, del periodo di studi antecedente all’assunzione svolto prima del compimento del 18° anno di età, se ciò sia giustificato da una finalità legittima di politica del lavoro perseguita con mezzi appropriati e necessari

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Non costituisce discriminazione vietata basata sull’età il mancato computo, ai fini pensionistici, del periodo di studi antecedente all’assunzione svolto prima del compimento del 18° anno di età, se ciò sia giustificato da una finalità legittima di politica del lavoro perseguita con mezzi appropriati e necessari
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