L’emergenza sanitaria, Quota 100 e la necessità di un rimedio

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Bollettino ADAPT 30 marzo 2020, n. 13

 

Tra le difficoltà che il sistema sanitario nazionale si trova ad affrontare, di fronte alla pressione a cui sono sottoposte le strutture di tutto il nostro Paese per reggere l’impatto dell’emergenza Covid-19, è emersa con centralità una questione, che rende inevitabilmente più complessa questa fase. Il sistema italiano sta infatti facendo i conti con gravi carenze di personale sanitario, per far fronte al numero eccezionale di ricoveri in tutte le regioni della penisola.

 

Di fronte a un tale scenario, il governo ha emanato il D.L. n. 14/2020 che reca “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza Covid-19”. Entrando nel merito del provvedimento, oltre a misure straordinarie per l’assunzione di medici specializzandi con incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, il D.L. dedica una specifica previsione, l’art. 1, comma 6, al conferimento di incarichi di lavoro autonomo al personale medico e infermieristico in pensione. All’interno di questa viene specificato un punto importante, che riguarda coloro che abbiano avuto accesso alla pensione attraverso Quota 100, la forma anticipata di pensionamento, introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021, che permette ai lavoratori di andare in pensione qualora abbiano maturato il requisito anagrafico di 62 anni e contributivo di 38 anni. In riferimento a questa fascia di pensionati viene specificato che, in caso di conferimento di incarichi, non varrà la regola dell’incumulabilità tra redditi e pensione prevista in merito dall’articolo 14 del D. L. n. 4/2019.

 

Per meglio comprendere la necessità di una tale previsione, è necessario analizzare la specifica disciplina sul tema. All’interno del sistema italiano è sancita, in via generale e nel rispetto di alcuni limiti, la totale cumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e dipendente e pensioni, fatte salve alcune specifiche eccezioni. Si è trattato di una graduale evoluzione della disciplina, dopo che in un primo periodo era stato previsto il divieto assoluto di cumulo.

Una parziale deroga è però stata introdotta nel 2019, con l’introduzione di Quota 100. Qualora il lavoratore scelga tale forma anticipata di pensionamento, il trattamento pensionistico è infatti incumulabile con i redditi di lavoro dipendente e autonomo per tutto il periodo per il quale il pensionato beneficia dell’anticipo pensionistico rispetto alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, con l’eccezione dei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro lordi annui, che sono invece cumulabili. Una stretta portata avanti, da un lato come forma di risarcimento per un esborso ingente da parte dell’Ente Previdenziale, in controtendenza con le ultime riforme in tema previdenziale, dall’altro per favorire quell’effettivo ricambio generazionale ipotizzato dai promotori della riforma. Nonostante tali condizioni meno convenienti, l’adesione nel settore pubblico non è stata indifferente, e a farne le spese in maniera importante sono stati la scuola e proprio il servizio sanitario nazionale. Secondo quanto indicato dalla Fiaso, la federazione delle aziende ospedaliere e riportato dal Sole 24 Ore, nel periodo tra gennaio e maggio del 2019 hanno avuto accesso alla pensione con Quota 100 682 medici e 1009 infermieri delle aziende sanitarie pubbliche, con un aumento dei prepensionamenti del 16% tra i medici e del 20% tra gli infermieri. Si tratta di dati che riguardano i dipendenti del servizio sanitario nazionale, dato che in merito ai convenzionati e ai liberi professionisti valgono le regole dell’Enpam, l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri.

 

Tali numeri assumono ancora più peso alla luce delle attuali carenze di personale negli ospedali, e hanno portato il legislatore a una precipitosa marcia indietro, perlomeno temporanea e circostanziata, per permettere a questa fascia di medici e infermieri pensionati, di poter accettare gli incarichi di lavoro autonomo richiesti in questa fase nelle strutture ospedaliere per un periodo non superiore a 6 mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza. L’INPS ha specificato, attraverso la circolare n. 41/2020 che gli interessati dovranno comunicare via posta elettronica alle strutture dell’Istituto competenti territorialmente di avere ripreso l’attività lavorativa in forma autonoma per l’emergenza, indicando la durata dell’incarico. Al termine dello stato di emergenza sanitaria, tale comunicazione andrà integrata compilando un apposito modulo e indicando l’attività tra le fattispecie reddituali cumulabili in virtù di espressa deroga normativa.

Dettagli pratici di una deroga che appare come risposta emergenziale a una situazione che a molti operatori del settore appariva peraltro già chiara, alla luce dei primi dati sui prepensionamenti, da ben prima che COVID 19 mettesse a dura prova le strutture sanitarie nazionali.

 

Michele Dalla Sega

ADAPT Junior Fellow

@Michele_ds95

 

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