L’assegno di ricollocazione al via: i contenuti della delibera n. 9 dell’ANPAL

La delibera n. 9 dell’ANPAL regola le procedure, l’ammontare, nonché la fase di sperimentazione, dell’assegno di ricollocazione. Ex art. 23 D.Lgs 150/2015, l’assegno di ricollocazione figura come il principale intervento di politica attiva del decreto, indirizzato verso le fasce più deboli dei percettori di ammortizzatori sociali. L’intervento, modellato su passate esperienze regionali ed internazionali, figura come un assegno spendibile dal lavoratore, parametrato sulla difficoltà di collocare il beneficiario nel mercato del lavoro e sul risultato occupazionale ottenuto.

 

La copertura finanziaria, come stabilito dall’art 24 del decreto 150/2015, è fornita dal fondo per le politiche attive (istituito all’articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013), nonché dalle risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, la cui ripartizione degli oneri finanziari tra Stato e Regioni avviene tramite intesa in Conferenza permanente.

 

Innanzitutto l’assegno di ricollocazione è indirizzato ai percettori di NASPI da più di quattro mesi. Non possono chiederne l’erogazione i disoccupati impegnati in una misura regionale simile, nonché le persone coinvolte in una misura di politica attiva finanziata da un soggetto pubblico. L’emissione dell’assegno di ricollocazione è, assieme al patto di servizio, di esclusiva competenza dei centri per l’impiego (ex art. 18, comma 2, D.Lgs 150/2015), anche se i privati svolgono un ruolo importante come possibili erogatori del servizio.

 

L’assegno prevede due servizi principali: “assistenza alla persona e tutoraggio”, tramite l’assegnazione di un tutor, e la “ricerca intensiva di opportunità occupazionali”, ovvero la promozione del profilo professionale del beneficiario. La durata dell’intervento è di sei mesi, eventualmente prorogabili di un massimo di altri sei.

 

La procedura inizia, allo scadere del quarto mese di disoccupazione, con la comunicazione da parte del sistema informativo unitario al soggetto avente diritto della possibilità di richiedere l’assegno. Il destinatario può a quel punto seguire il link allegato alla comunicazione e inoltrare la richiesta per l’assegno tramite il sistema informativo unitario, scegliendo il soggetto erogatore e la sua sede operativa, nonché fissare un appuntamento con lo stesso. A norma dell’art 23 comma 4, nel caso in cui il potenziale beneficiario non richieda il servizio di assistenza intensiva entro due mesi dal rilascio dell’assegno, esso subisce la decadenza dallo stato di disoccupazione, nonché dalle prestazioni a sostegno del reddito.

 

Il soggetto erogatore dei servizi può essere un centro per l’impiego (diverso anche da quello in cui si sia eventualmente firmato il patto di servizio) oppure un privato accreditato ex. art 12 D.Lgs 150/2015, il quale, per rientrare nella lista dei soggetti disponibili, deve manifestare il proprio interesse all’ANPAL ed essere inserito nel Sistema Informativo Unitario. Viene quindi inviata una comunicazione al centro per l’impiego dove il beneficiario ha sottoscritto il patto personalizzato, aggiornando la profilazione del soggetto. Il centro per l’impiego competente verifica in sette giorni se il soggetto ha i requisititi necessari e rilascia l’assegno tramite il sistema informativo unitario (vale la regola silenzio-assenso), oppure lo nega allegando giustificato motivo.

 

Viene quindi stabilito l’appuntamento con il centro scelto e il beneficiario ha l’obbligo, pena la decadenza, di presentarsi. Dal momento in cui si svolge il primo appuntamento, il precedente patto personalizzato di servizio, viene sospeso ed entro 15 giorni viene perfezionato il “programma di ricerca intensiva” con assegnazione di un tutor. La delibera regola i contenuti di tale programma (par. 6.2). Esso si sospende nel caso in cui si ottengano contratti di durata inferiori a sei mesi nelle regioni “meno sviluppate” ex art. 90 Regolamento 1303/2013 (e tale periodo non è considerato nella durata massima del programma) e finisce appena si ottiene un risultato occupazionale qualificante.

Il soggetto erogatore può continuare ad erogare servizi per aumentare la condizione occupazionale del beneficiario (e quindi riscuotere una maggior somma finale) a patto che tale miglioramento avvenga senza soluzione di continuità e nei casi previsti dalla delibera (par. 7.2.4).

 

Ci sono poi diversi obblighi sia in capo al soggetto erogatore, che al beneficiario. In primis, il soggetto erogatore deve mantenere un dialogo costante con il sistema informativo unitario, riportando in esso: i dati dei momenti di verifica, attività correlate al servizio di assistenza alla ricollocazione, tracciatura dello svolgimento delle attività, motivazioni per il mancato svolgimento dell’attività, estremi dell’offerta congrua di lavoro, nonché la documentazione del servizio di ricerca intensiva. Il soggetto erogatore ha anche l’obbligo di comunicare al CPI competente (il quale provvederà a comunicarlo all’ANPAL) i comportamenti del beneficiario che facciano scattare una sanzione.

 

Il beneficiario è invece tenuto a partecipare alle attività previste, pena lo scatto di sanzioni crescenti (art 21, comma 7 lettera a): perdita di un quarto della mensilità alla prima assenza, perdita di una mensilità alla seconda, la decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione in caso si ulteriori assenze.

Inoltre, anche la mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua ex art 25 (in mancanza di un giustificato motivo), prevede la decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito (art 21, comma 7, lettera d).

Il beneficiario ha anche la facoltà di segnalar un comportamento “non congruo” del soggetto erogatore tramite il Sistema Informativo Unitario, nonché la possibilità di cambiare, per una sola volta e per giustificato motivo, il soggetto erogatore scelto.

 

L’assegno è riconosciuto al soggetto erogatore solo a fronte di un risultato occupazionale qualificante, ovvero un contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato, una somma dai 1000 ai 5000 euro, 50% allo scadere dei primi 6 mesi e il restante dopo 12 mesi) e tempo determinato maggiore o uguale a 6 mesi (dai 500 ai 2500). È necessario inoltre aver caricato nel sistema informativo i documenti richiesti dal paragrafo 8.1 della delibera.

 

In caso contrario e solo a fronte del raggiungimento di una percentuale di collocamento di successo, il soggetto erogatore ha diritto ad una Fee4services (d’importo di 106,50 euro).

Sono poi presenti alcune eccezioni: per le regioni meno sviluppate si riconosce l’assegno anche per contratto breve di durata uguale o superiore a 3 mesi (dai 250-1250 euro).

Il contratto intermittente, di qualsiasi durata, non comporta il diritto a riscuotere l’assegno, mentre un contratto part-time deve avere una percentuale dell’orario il lavoro superiore al 50% per maturare i diritto di erogazione (proporzionato alla percentuale di orario di lavoro).

 

L’ammontare dell’assegno, parametrato sulla profilazione (quindi sull’occupabilità) del soggetto e sul risultato occupazionale raggiunto, è orientato “in maniera da mantenere l’economicità dell’attività, considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali l’attività propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale” ex art 23, comma 7, lettera b.

 

La delibera riporta tra gli elementi necessari nella costituzione del “programma di ricerca intensiva”, anche l’ammontare dell’assegno (par. 6.2 pag.8). Quest’ultimo però è condizionato dal risultato occupazionale che potrà verificarsi solo dopo la conclusione del programma; d’altronde è possibile, una volta profilato il beneficiario, stabilire esattamente, sulla base della formula nonché sui minimi e massimi previsti dalla delibera (par. 7.2 pag 12-13), l’ammontare dell’assegno con riferimento ai diversi risultati occupazionali considerati utili a realizzare la ricollocazione.

In ogni caso, prevedere che nel “programma intensivo di ricerca” debba essere riportato “l’ammontare dell’AdR” non è del tutto preciso, in quanto sarà possibile solo calcolarne diverse previsioni, in relazione, come detto, alle diverse tipologie contrattuali ipotizzate.

 

L’assegno pare essere un valido strumento, con assistenza personalizzata e ricerca intensiva, tuttavia la sua efficacia è sempre da parametrare all’efficienza del sistema informativo unitario, un sistema che non è ancora completo.

 

Molti infatti, sono gli aspetti del decreto ancora in attesa di attuazione, come testimoniato dalla stessa delibera che prevede numerose normative di transizione. Ad esempio manca ancora il decreto ministeriale che definisca l’offerta congrua di lavoro ex art. 25; nelle more si attuano le disposizioni degli articoli 4, comma 41 e 42 della L. 92/2012. Ancora, nonostante sia possibile l’accreditamento online dei soggetti privati all’albo nazionale, l’art 12 del decreto non è ancora pienamente compiuto, mancando il decreto del Ministero che detta i criteri per le normative regionali dell’accreditamento. Nelle more di tale decreto, possono prestare i servizi i soggetti privati accreditati a livello nazionale e secondo le normative regionali vigenti (nonché ovviamente i centri per l’impiego).

 

L’assegno è al momento in fase sperimentale, con una stima di 10.000 assegni erogabili su un campione di 20.000 persone e con la selezione, da parte delle Regioni, dei CPI competenti. CPI che devono essere scelti tenendo in considerazione lo stato di avanzamento nel trasferimento amministrativo da province a regioni, ma garantendo una copertura nazionale omogenea. La fase sperimentale, a causa delle sopracitate lacune, presenta un regime leggermente diverso da quello descritto.

 

I soggetti percettori di NASPI coinvolti sono inseriti nel sistema informativo unitario e dovranno registrarsi al sistema dove poi potranno fare richiesta dell’assegno. È presente anche una condizionalità meno forte nel caso in cui non ci si presenti all’appuntamento fissato, infatti sarà possibile farlo nei 14 giorni successivi. Sempre a causa dell’incompletezza del sistema unitario, le comunicazioni tra i soggetti erogatori e l’ANPAL, avverranno tramite PEC.

 

Tommaso Grossi

Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

Università degli Studi di Bergamo

@TommasoGrossi1

 

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L’assegno di ricollocazione al via: i contenuti della delibera n. 9 dell’ANPAL
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