L’apprendistato nella Regione Piemonte dopo il Jobs Act

La Regione Piemonte, con Deliberazione di Giunta Regionale del 22 febbraio 2016, n. 26-2946 ha provveduto a dotarsi di una propria disciplina in materia di apprendistato, normando tanto il I, quanto il II e III livello in conformità con le disposizioni nazionali contenute nel d. lgs. n. 81/2015.

 

La deliberazione in oggetto si occupa  prima dell’apprendistato professionalizzante  e, successivamente, si dedica alla disciplina comune dell’apprendistato nel sistema duale per poi procedere, infine, con discipline differenziate a seconda del titolo da conseguire.

 

Apprendistato di I livello

 

Le disposizioni sull’apprendistato di I livello in Regione Piemonte sono ricavabili dalla sezione della Delibera relativa all’apprendistato nel sistema duale e dalle successive sezioni dedicate al conseguimento della qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore, del certificato di specializzazione tecnica superiore e del diploma di istruzione tecnica superiore.

 

I punti principali della disciplina sono i seguenti:

 

Titoli conseguibili

  • Qualifica e diploma professionale (IeFP);
  • Diploma di istruzione secondaria superiore;
  • Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).

Età dei destinatari e requisiti

  • Giovani dai 15 ai 25 anni in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado;
  • Per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), i destinatari sono giovani dai 15 ai 25 anni in possesso di:
    • Diploma professionale di tecnico;
    • Diploma di istruzione secondaria superiore;
    • Requisiti per l’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali
    • Certificazione delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro.

Durata massima

  • 3 anni per il conseguimento della qualifica professionale → prorogabile di 1 anno max a prescindere dal conseguimento del titolo di studio;
  • 4 anni per il conseguimento del diploma professionale → prorogabile di 1 anno max a prescindere dal conseguimento del titolo di studio;
  • 2 anni per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore → prorogabile di 1 anno max solo nel caso in cui non sia stato conseguito il diploma al termine del percorso formativo;
  • 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore → prorogabile di 1 anno max solo nel caso in cui non sia stato conseguito il certificato al termine del percorso.

Formazione

  • Per il conseguimento della qualifica professionale le ore di formazione annue sono 990, così ripartite:
    • 440 ore di formazione esterna da svolgere presso l’istituzione formativa;
    • 550 ore di formazione interna da svolgere presso il datore di lavoro;
    • In caso di proroga del contratto, la durata della formazione interna è di 80 ore.
  • Per il conseguimento del diploma professionale le ore di formazione annua sono 790, così ripartite:
    • 360 ore di formazione esterna da svolgere presso l’istituzione formativa;
    • 430 ore di formazione interna da svolgere presso il datore di lavoro;
    • In caso di proroga del contratto, la durata della formazione interna è di 80 ore.
  • Per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, la durata annua si differenzia a seconda della tipologia di Istituto presso il quale si consegue il diploma ed è commisurata ai percorsi di IV e V anno. La Deliberazione regionale riporta una tabella con le ore annue complessive per ogni istituto, nonché la differenziazione in ore di formazione esterna ed interna:

 

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La deliberazione riporta poi anche la ripartizione delle ore di formazione nell’ambito delle 33 settimane del calendario scolastico nel modo seguente:

 

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  • Per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore le ore annue di formazione sono 800 o 1000 (a seconda del titolo di studio di cui si è già in possesso), così suddivise:
    • 400 ore di formazione esterna da svolgere presso l’istituzione formativa;
    • 400 o 600 ore di formazione interna da svolgere presso l’impresa.
  • L’apprendista, al termine di ciascuna annualità, e ai fini dell’ammissione all’annualità successiva, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione esterna che interna previste dal PFI.

Retribuzione

  • Il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo retributivo per le ore di formazione esterna svolte dall’apprendista.
  • La retribuzione delle ore di formazione interna deve essere pari al 10% di quella dovuta.

Aspetti contrattuali

  • Al contratto di apprendistato di I livello è necessario che si affianchino:
    • Un protocollo tra istituzione formativa e datore di lavoro che definisce i contenuti, la durata e l’organizzazione didattica della formazione esterna ed interna all’impresa, redatto sulla base del modello allegato al D.M. del 12 ottobre 2015
    • Il piano formativo individuale definito dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro, redatto sulla base dello schema allegato al D.M. 12 ottobre 2015.

Modalità di selezione degli apprendisti

  • La selezione degli apprendisti è effettuata dal datore di lavoro, sentito il parere dell’istituzione formativa, mediante, alternativamente:
    • Somministrazione di questionari di orientamento professionale e colloqui individuali;
    • Attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro;
    • Tirocinio.

Trasformazione in apprendistato professionalizzante

  • È possibile trasformare il contratto di apprendistato di I livello in contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, nel caso in cui l’apprendista abbia conseguito:
    • La qualifica o il diploma professionale;
    • Il diploma di istruzione secondaria superiore.
  • La durata complessiva dei due periodi non può eccedere quella individuata dai contratti collettivi

 

Apprendistato di II livello

 

La disciplina dell’apprendistato di II livello è la prima di cui si occupa la Deliberazione regionale e si caratterizza per una ripartizione molto dettagliata delle ore di formazione esterna che vengono suddivise in moduli, articolati a loro volta in Unità Formative, ossia in aree tematiche di approfondimento.

 

Le principali caratteristiche della normativa sono le seguenti:

 

Titoli conseguibili

  • Qualificazione professionale ai fini contrattuali.

 

Requisiti dei destinatari

  • Giovani dai 18 ai 29 anni, 17 se già in possesso di una qualifica professionale;
  • Lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, senza limiti di età.

 

Durata massima

  • 3 anni;
  • 5 anni per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano.

 

Formazione

  • La formazione tecnico-professionale è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro. La durata e le modalità di erogazione sono stabilite da accordi interconfederali e contratti collettivi nazionali;
  • La formazione di base e traversale è erogata dalla Regione, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili e sulla base di determinati principi e presenta le seguenti caratteristiche:
    • È obbligatoria solo nella misura in cui sia realmente disponibile per il datore di lavoro e per l’apprendista o se sia definita obbligatoria, in via sussidiaria e cedevole, dalla disciplina contrattuale vigente che, in tal caso, prevederà durata, contenuti e modalità di realizzazione;
    • È disponibile solo relativamente a contratti di apprendistato professionalizzante della durata di almeno 12 mesi;
    • I soggetti attuatori dell’offerta formativa pubblica devono essere accreditati per la formazione ai sensi della normativa regionale vigente;
    • Può essere erogata direttamente dal datore di lavoro, anche avvalendosi di soggetti terzi, purchè il datore di lavoro presenti i requisiti richiesti dalla legge e non sarà oggetto di finanziamento pubblico;
    • La durata complessiva varia in relazione al titolo di studio posseduto ed è pari a:
      • 120 ore se l’apprendista è privo di titolo o in possesso della licenza media;
      • 80 ore se l’apprendista è in possesso di titolo di scuola secondaria di secondo grado;
      • 40 ore se l’apprendista è in possesso di laurea o di titoli superiori.

 

Essa è, inoltre, articolata come segue:

 

Titolo di studio Durata percorso Moduli UF Durata moduli Sede Note
 

 

 

 

Nessun titolo o titolo di scuola secondaria di primo grado

 

 

 

 

 

 

120 ore

Mod 1 UF1 + UF2 40 ore Istituzione formativa
Mod 2 A scelta tra UF4/UF6 40 ore Istituzione formativa
 

Mod 3*

 

UF3

 

40 ore

 

Datore di lavoro

*Il Modulo 3 può essere sostituito da un’ulteriore edizione del Modulo 2, con contenuti differenti
 

Titolo di scuola secondaria di secondo grado

 

 

 

80 ore

Mod 1 UF1 + UF2 40 ore Istituzione formativa
 

Mod 3*

 

UF3

 

40 ore

 

Datore di lavoro

*Il Modulo 3 può essere sostituito dal Modulo 2
Titolo di laurea o titoli superiori  

40 ore

 

Mod 1

 

UF1 + UF2

 

40 ore

 

Istituzione formativa

 

 Apprendistato di III livello

 

Come per il primo livello, anche la disciplina dell’apprendistato di III livello è ricavabile dalla Sezione generale relativa al sistema duale, a cui si affianca la disciplina contenuta nelle Sezioni relative all’apprendistato per il conseguimento del Diploma di istruzione tecnica superiore (ITS), dei titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), della laurea triennale e magistrale, del master di I e III livello, del dottorato di ricerca, per l’attività di ricerca e per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

La disciplina è così articolata:

 

Titoli conseguibili e attività svolgibili

  • Diploma di istruzione tecnica superiore (ITS);
  • Titoli di studio di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
  • Laurea triennale e magistrale;
  • Master di I e II livello;
  • Dottorato di ricerca;
  • Attività di ricerca;
  • Praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

 

Destinatari, requisiti e durata

 

  • L’apprendistato di III livello si rivolge a giovani tra i 18 e i 29 anni. I requisiti per l’attuazione del contratto e la durata massima variano in relazione al titolo da conseguire:

 

Requisiti per l’accesso e durata massima apprendistato III livello Piemonte
  Requisiti Durata massima
ITS Titoli di istruzione di livello secondario, già iscritti a corsi di ITS e che abbiano frequentato con profitto i primi due semestri del corso 1 o 2 anni, a seconda che il corso sia articolato su una o due annualità.
AFAM Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio 3 anni
Laurea Un determinato numero di CFU, variabile a seconda del tipo di laurea da conseguire 2 anni
Master Laurea triennale o magistrale, a seconda che il Master sia di I o II livello 2 anni
Dottorato Ammissione o inserimento già effettuato in corsi di Dottorato di Ricerca 5 anni
Attività di ricerca Laurea magistrale o titoli superiori 3 anni
Praticantato Requisiti richiesti dalla normativa vigente dei singoli ordini professionali; Definita in rapporto al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per l’ammissione all’esame di Stato.

 

 

Formazione

 

Distribuzione ore formazione interna ed esterna apprendistato III livello Piemonte
  Formazione interna annua Formazione esterna annua
ITS 750 ore 150 ore
AFAM Pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna Non superiore al 60% delle ore impiegate nelle lezioni frontali
Laurea Minimo 40% della durata degli insegnamenti previsti Massimo 60% della durata degli insegnamenti previsti
Master 1100 ore 400 ore, prolungabili di 50 ore
Dottorato N.D. N.D.
Attività di ricerca Non inferiore al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto Non obbligatoria
Praticantato Non inferiore al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto Non obbligatoria

Retribuzione

  • Il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo retributivo per le ore di formazione esterna svolte dall’apprendista;
  • La retribuzione delle ore di formazione interna deve essere pari al 10% di quella dovuta.

 

Aspetti contrattuali

  • Al contratto di apprendistato di I livello è necessario che si affianchino:
    • Un protocollo tra istituzione formativa e datore di lavoro che definisce i contenuti, la durata e l’organizzazione didattica della formazione esterna ed interna all’impresa, redatto sulla base del modello allegato al D.M. del 12 ottobre 2015;
    • Il piano formativo individuale definito dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro, redatto sulla base dello schema allegato al D.M. 12 ottobre 2015.

 

 

Alessia Battaglia

Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

Università degli Studi di Bergamo

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L’apprendistato nella Regione Piemonte dopo il Jobs Act
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