L’apprendistato nella Regione Marche dopo il Jobs Act

La Regione Marche ha provveduto a disciplinare l’intera normativa in materia dell’apprendistato. Il primo e il terzo livello godono di una disciplina aggiornata, che recepisce i cambiamenti introdotti dal Jobs Act. Per il secondo livello, invece, il riferimento è la recezione alle Linee Guida del 2014.

 

APPRENDISTATO DI I LIVELLO

 

La Regione Marche disciplina l’apprendistato di I livello con due apposite delibere:

 

  1. 23 maggio 2016, n. 485 in materia di apprendistato per il conseguimento della qualifica e il diploma professionale e della certificazione ITS;
  2. 12 settembre 2016, n. 1045 in materia di apprendistato per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore.

L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di istruzione tecnica superiore è così regolamentato:

 

Istituzioni formative legittimate a svolgere percorsi di apprendistato di I livello

  • Istituzioni formative per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale accreditate presso la Regione Marche;
  • Le strutture formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore.

Durata

  • Tre anni per la qualifica professionale triennale regionale;
  • Un anno per il diploma di istruzione e formazione professionale;
  • Un anno per il certificato di istruzione tecnica superiore;
  • Due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato;
    • Prorogabili fino ad un massimo di un anno sia nel caso di mancato conseguimento del titolo, sia nel caso di conclusione positiva del percorso, per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-specialistiche.

Formazione interna ed esterna

  • Qualifica e Diploma professionale. Durata ordinamentale del percorso: 1056 ore, di cui:
    • 663 ore di formazione esterna, svolta presso l’istituzione formativa così ripartite:
      • Non più del 60% dell’orario per il secondo anno (e per il primo anno, qualora l’apprendistato sia attivato a partire dal primo anno);
      • Non più del 50% per il terzo e quarto anno;
      • Non più del 50% dell’orario per l’anno finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica;
    • 442 ore di formazione interna, svolta presso il datore di lavoro.

 

  • Certificazione Tecnica Superiore. Durata ordinamentale del percorso: 800 ore di cui:
    • Almeno 400 di formazione esterna presso le ATI = Associazioni Temporanee di Impresa e comunque non superiore al 50% dell’orario.

 

  • Corso annuale integrativo necessario per l’ammissione all’esame di Stato:
    • Formazione esterna non superiore al 60% dell’orario.

Protocollo tra Istituzione Formativa e datore di lavoro

    • Il protocollo prevede la predisposizione di un avviso con cui l’Istituzione Formativa stabilisce le modalità per proporre le candidature da aperte degli studenti già iscritti ai percorsi ordinamentali IeFP o IFTS e che intendono proseguire gli studi attraverso il sistema dell’alternanza scuola-lavoro;
    • Sono i giovani interessati a dover presentare domanda di candidatura all’istituzione formativa;
    • La selezione degli apprendisti viene effettuata dai datori di lavoro, secondo criteri e procedure contenuti nell’avviso.

 Piano Formativo Individuale

      • Stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi formativi per l’apprendistato di I livello;
      • Contiene le generalità dell’apprendista, il suo livello contrattuale di inquadramento, la durata e l’orario di lavoro, nonché i risultati di apprendimento;
      • Può essere modificato nel corso dell’apprendistato, fermo restando la qualifica o il diploma da conseguire.

Indennità di partecipazione

      • Solo per i contratti di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale, la Regione Marche può prevedere un’indennità di partecipazione alle ore di formazione esterna pari a 5 euro l’ora, per un massimo di 500 euro mensili per ogni apprendista che saranno erogati dall’istituzione formativa solo dopo le opportune verifiche sulla presenza minima e a conclusione dell’annualità.

L’apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore è, invece, così regolato:

 

Istituzioni formative legittimate a svolgere percorsi di apprendistato di I livello:

      • Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado;
      • Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).

Durata:

      • Quattro anniprorogabile fino ad un anno, solo nel caso di mancato conseguimento del titolo.

Formazione interna ed esterna

    • Diploma di istruzione secondaria superiore:
      • Formazione esterna: 70% dell’orario ordinamentale per il II anno, 65% per il III, IV, V anno;
      • Formazione interna: 30% dell’orario ordinamentale per il II anno, 35% per il III, IV, V anno.

 

  • Diploma presso i CPIA:
    • Percorsi di primo livello: formazione esterna non superiore a 60% dell’orario definito dagli accordi stipulati con le strutture formative accreditate;
    • Percorsi di secondo livello: Formazione esterna non superiore a 70% dell’orario previsto dal primo periodo didattico; al 65% dell’orario del secondo e terzo periodo didattico.

 

Protocollo tra Istituzione Formativa e datore di lavoro

  • Il protocollo definisce i contenuti e la durata della formazione interna ed esterna all’impresa.

 

Piano Formativo Individuale

  • Stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi formativi per l’apprendistato di I livello;
  • Contiene le generalità dell’apprendista, il suo livello contrattuale di inquadramento, la durata e l’orario di lavoro, nonché i risultati di apprendimento;
  • Può essere modificato nel corso dell’apprendistato, fermo restando la qualifica o il diploma da conseguire;
  • Contiene i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti;
  • Contiene eventuali misure di riallineamento di sostegno o di recupero, anche nei casi di sospensione di giudizio.

 

APPRENDISTATO DI SECONDO LIVELLO

 

In materia di apprendistato professionalizzante, la Regione Marche resta ferma alla DGR n. 1365 del 1 ottobre 2012, completata dalla DGR n. 1000 dell’8 settembre 2014 che ha recepito la deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014 concernente le Linee Guida per l’Apprendistato Professionalizzante o contratto di mestiere di cui all’art. 4 del D. Lgs n. 167/2011.

 

La disciplina dell’apprendistato professionalizzante è interamente rimandata alla contrattazione collettiva. La deliberazione regionale, infatti, si occupa principalmente di disciplinare la formazione pubblica a carico della Regione.

 

Erogazione e luogo della Formazione pubblica

  • La formazione di base e trasversale è erogata all’esterno o all’interno dell’azienda esclusivamente da enti di formazione accreditati dalla Regione per la macrotipologia della formazione continua;
  • Le aziende che hanno ottenuto l’accreditamento per l’erogazione della formazione dalla Regione possono erogare il monte ore della formazione di base e trasversale anche internamente all’azienda;
  • L’azienda che non intende avvalersi dell’offerta formativa pubblica può avvalersi di enti di formazione accreditati con i quali stipuleranno accordi/convenzioni o intese.

 Percorso formativo

  • In generale le ore di formazione di base e trasversale sono 120 e possono essere anche erogate tutte durante il primo anno di apprendistato. Tuttavia, è possibile articolarle in modo diverso in base al titolo di studio posseduto dall’apprendista:
  • 120 ore per gli apprendisti senza titolo di studio o con licenza elementare o media;
  • 80 ore per gli apprendisti con diploma di scuola media superiore o qualifica o diploma di istruzione formazione professionale;
  • 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente;
  • Tali ore possono essere ulteriormente ridotte qualora l’apprendista abbia già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi.

 

APPRENDISTATO DI III LIVELLO

 

La Regione Marche si è dotata di una propria disciplina dell’apprendistato di terzo livello conforme alle modifiche legislative introdotte dal d. lgs. n. 81/2015 con la DGR n. 1044 del 12 settembre 2106.

 

Apprendistato di alta formazione e ricerca

 

Istituzioni Formative

  • Istituti Tecnici Superiori;
  • Università, ad esclusione di quelle telematiche;
  • AFAM;
  • Altre istituzioni di formazione o ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale.

 

Durata massima

  • Per l’acquisizione di titoli di studio è pari alla durata dei percorsi ordinamentali → prorogabile fino ad un anno, qualora il titolo non sia conseguito entro la durata del percorso ordinamentale;
  • Per l’attività di ricerca: la durata è definita dal progetto di ricerca, ma non può essere superiore a 3 anni → prorogabile fino ad un anno, qualora la ricerca non possa essere completata nei termini stabiliti per motivi oggettivi;

Per il praticantato obbligatorio: la durata massima è fissata al compimento della prima sessione utile per sostenere l’esame di Stato abilitante, successivamente al conseguimento dell’attestato di avvenuta pratica.

 

Formazione esterna

  • Percorsi universitari e AFAM: ore di formazione esterna non superiori al 60% delle ore di lezione frontale previste per ciascun insegnamento;
  • Istituti Tecnici Superiori: formazione esterna non superiore al 60% dell’orario obbligatorio ordinamentale;
  • Attività di ricerca e praticantato: la formazione esterna non è obbligatoria.

Formazione interna

  • Il numero di ore di formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna;
  • Per l’apprendistato di ricerca e il praticantato: non inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previste.

 

 Apprendistato per l’acquisizione del Diploma Tecnico Superiore

  • L’azienda presso cui si svolge l’apprendistato deve avere una tipologia produttiva coerente con la denominazione e i contenuti formativi del percorso di studi;
  • Il rapporto contrattuale può essere instaurato:
    • All’inizio del percorso biennale;
    • All’inizio della seconda annualità → la durata del contratto di apprendistato sarà di un anno.
    • Per l’ultimo semestre, in assolvimento all’obbligo di tirocinio previsto nei percorsi ITS.

 

Apprendistato per la realizzazione di un progetto di ricerca

  • Attuabile per:
    • La realizzazione di un progetto di ricerca specifico da sviluppare ex novo;
    • L’inserimento dell’apprendista in un progetto di ricerca già avviato da un datore di lavoro.
  • Istituzioni formative o di ricerca:
    • Università;
    • Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dall’Amministrazione Pubblica Centrale;
    • Centri per l’innovazione e il trasferimento tecnologico, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
  • Al termine dell’attività di ricerca, l’apprendista deve redigere un rapporto finale di ricerca, coadiuvato dal tutor aziendale e formativo.
  • Valorizzazione dell’attività di ricerca:
    • L’istituzione formativa è tenuta a garantire all’apprendista la massima spendibilità dell’attività di ricerca svolta in apprendistato provvedendo alla pubblicazione del rapporto finale di ricerca o di un suo estratto o prevedendo la partecipazione dell’apprendista ad un convegno per la diffusione dei risultati della ricerca.

 

Apprendistato per il praticantato di accesso alle professioni ordinistiche

  • Normativa di riferimento:
    • 45 del d. lgs. n. 81/2015;
    • CCNL Confprofessioni (art. 43);
  • Soggetti coinvolti:
    • Professionista titolare di uno studio professionale;
    • Apprendistato;
  • Protocollo e PFI
    • Sottoscritti dal professionista e dall’apprendista, dal momento che la formazione esterna non è obbligatoria;
    • Per l’attuazione di questo tipo di apprendistato la Regione ha stipulato apposite convenzioni con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dei Dottori Commercialisti.

 

Alessia Battaglia

Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Bergamo

@_alebattaglia

 

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