L’Accordo Quadro per il cambio di appalto: best practices dalla Regione Toscana

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Bollettino ADAPT 10 giugno 2019, n. 22

 

In Toscana sono stati stipulati di recente due accordi nell’ambito della procedura di cambio di appalto, finalizzati ad omogeneizzare le condizioni economiche e normative dei lavoratori, tenuto conto dei diversi regimi normativi vigenti nell’ordinamento, in particolar modo in materia di licenziamento. Queste prassi contrattuali si inseriscono nel percorso tracciato dal Protocollo d’intesa sottoscritto nel 2015 tra la Regione Toscana, l’ESTAR (l’Ente di supporto tecnico-amministrativo della Regione Toscana) e le organizzazioni sindacali confederali della regione Cgil, Cisl e Uil per gestire le criticità emergenti nelle procedure di affidamento dei servizi attraverso l’appalto.

 

Tenuto conto degli impegni assunti nel 2015, il 16 aprile 2019, presso la sede dell’ESTAR, è stato sottoscritto l’Accordo Quadro tra un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), formato da Dussmann Service s.r.l., Rekeep s.p.a., Coopservice s.c.p.a., Cooplat, Closer Servizi s.c.r.l., e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil Toscana, Fisascat-Cisl Toscana e UilTrasporti-Uil Toscanaper la gestione dei cambi di appalto per l’affidamento del servizio di pulizie, sanificazione e altri servizi connessi” all’interno dei siti ospedalieri regionali (lotti n. 1 e 2). L’Accordo ha avuto ad oggetto differenti materie tra le quali l’applicazione del CCNL, l’assunzione del personale, l’applicazione della clausola sociale prevista dal CCNL Multiservizi, il trattamento economico e normativo, la disciplina applicabile in materia di licenziamento e alcune procedure e regole riguardanti le relazioni sindacali nel territorio.

 

Le imprese componenti il raggruppamento temporaneo (RTI) si sono impegnate ad applicare a tutti i lavoratori il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati (multiservizi). Ciò in quanto l’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di pulizie, sanificazione ed altri servizi connessi. Inoltre, le stesse si sono impegnate ad assumere il personale in possesso di specifici requisiti contrattuali, indicati in appositi elenchi allegati all’accordo di cambio appalto e a questo garantire l’applicazione dell’art. 4, lett. a) del CCNL Multiservizi. Questa disposizione prevede diversi obblighi per l’impresa cessante e l’impresa cedente, uno dei quali è quello di garantire un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL.

 

In materia di trattamento economico e normativo, l’Accordo Quadro, oltre prevede che le società impegnate nell’appalto “applicheranno il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di settore, nonché le condizioni economiche derivanti dal Contratto Integrativo Regionale Toscana, prevede anche l’obbligo del versamento dei contributi al fondo sanitario integrativo ASIM, costituito dalle parti sottoscriventi il CCNL Multiservizi (Anip-Confindustria, Legacoop Produzione e Servizi, Servizi-Confcooperative, Agci Servizi, Unionservizi-Confapi, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti-Uil).

 

Altra importante novità introdotta dall’Accordo è quella relativa al riconoscimento delle tutele previste dall’art. 18 St. lav. a tutti i lavoratori impiegati nell’appalto; necessità questa ravvisata dalle parti in funzione del fatto che i lavoratori del settore sono “interessati da un avvicendamento di datore di lavoro in funzione dell’applicazione delle procedure di cambio appalto” e pur avendo con l’impresa uscente “un rapporto di lavoro con data di assunzione (…) precedente al 7 marzo 2015” si troverebbero ad essere assunti ex novo dall’impresa subentrante con l’inevitabile applicazione del d.lgs. n. 23 del 2015, seppure con le tutele apprestate dall’art. 7 del medesimo decreto. L’Accordo, invece, prevede che i lavoratori conservino il regime normativo in vigore prima del 7 marzo 2015 (e cioè l’art. 18 della legge n. 300 del 1970) anche con l’instaurazione del rapporto di lavoro con il nuovo datore di lavoro. A garanzia di una sicura applicazione della disposizione, le parti hanno disposto che tale regolamentazione dovrà essere “oggetto di esplicito richiamo nell’ambito dei contratti di assunzione individuali dei singoli lavoratori”.

 

L’Accordo, infine, detta anche delle regole relative ai rapporti tra accordi di diverso livello e ai rapporti sindacali. Sotto il primo profilo, il testo demanda a successivi accordi territoriali la competenza di fissare la scadenza per la sottoscrizione dei nuovi contratti di lavoro. Inoltre, i verbali di accordo stipulati per ogni cambio di appalto nei diversi territori della Regione Toscana dovranno riportare al proprio interno il contenuto dell’Accordo Quadro. Di particolare rilievo, inoltre, è la clausola che prevede il rispetto di tutte le condizioni illustrate anche nel caso in cui “le società affidatarie dei singoli servizi siano le stesse che ad oggi operano nei siti oggetto dell’appalto”. Sul versante dei rapporti sindacali, invece, le parti sono obbligate ad incontrarsi con le organizzazioni sindacali territoriali entro 90 giorni dall’avvio dell’appalto. L’incontro è finalizzato ad “effettuare una prima verifica dell’andamento del servizio e dell’organizzazione del lavoro”, con l’obiettivo di “ricercare soluzioni condivise”, qualora se ne ravvisi la necessità.

 

Sulla scia di questo Accordo, ne è stato sottoscritto un altro, il 30 aprile 2019, con un altro raggruppamento temporaneo di imprese, formato da Consorzio Leonardo, Consi-Copr e L’Orologio, risultato aggiudicatario della gara per svolgere servizi di pulizia e sanificazione nei presidi ospedaliere e negli edifici della Regione inclusi nel lotto n. 3. Anche in questo caso, le organizzazioni sindacali hanno fatto presente che in virtù della diversità delle imprese componenti l’RTI, aggiudicatarie dell’appalto, i lavoratori potrebbero essere soggetti a regimi normativi differenti. Per prevenire questa condizione, le organizzazioni sindacali hanno negoziato un altro Accordo Quadro con gli stessi contenuti dell’Accordo del 16 aprile 2019, tra i quali anche l’applicazione dell’art. 18 St. lav. a tutti i lavoratori.

 

Tuttavia, nell’Accordo del 30 aprile 2019, viene precisato che qualora all’interno del raggruppamento siano presenti imprese aderenti all’associazione datoriale Anip-Confindustria, queste si impegneranno ad applicare ai lavoratori “lo stesso trattamento economico previsto dal Contratto Integrativo Regionale” e anche “l’elemento variabile legato alla presenza al lavoro denominato “indennità di presenza” previsto dal contratto integrativo.  Le clausole riguardanti le imprese aderenti all’associazione datoriale Anip-Confindustria non sono le uniche a differenziare parzialmente i contenuti dell’Accordo Quadro del 30 aprile da quello precedentemente stipulato. Nel secondo testo, infatti, viene anche previsto che i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato indicati nell’elenco allegato al verbale di accordo regolante il cambio di appalto, saranno assunti con contratto a tempo determinato fino alla scadenza del contratto precedentemente stipulato.

 

Altre disposizioni aggiuntive riguardano la gestione del personale di lavoro extracomunitario. Infatti, vi è una clausola che vincola le aziende a garantire l’instaurazione del rapporto di lavoro con dipendenti provenienti da altri paesi, una volta accertato il “possesso dei documenti previsti dalle leggi vigenti”. Per quanto concerne, invece, i lavoratori assenti dal posto di lavoro al momento del cambio di appalto “per eventi che comportano il mantenimento del posto di lavoro” (ad esempio, malattia, infortunio, maternità, aspettativa non retribuita), l’Accordo prevede che questi saranno assunti dalla società subentrante “al termine dell’evento sospensivo”.

 

Infine, molto più articolate, rispetto al precedente Accordo, sono le regole riguardanti il rapporto tra accordo regionale e accordo territoriale e i rapporti sindacali. Oltre alle previsioni già illustrate, nel testo viene previsto che all’accordo territoriale sono demandate competenze di regolazione su “specifici temi come, a titolo indicativo e non esaustivo, il lavaggio della divisa da lavoro e i mezzi per inoltrare comunicazioni e registrazioni”. Inoltre, le relazioni sindacali a livello territoriale dovranno farsi carico di trovare soluzioni organizzative del servizio, entro 60 giorni dall’inizio di quest’ultimo, qualora le imprese subentranti nell’appalto non riescano per diverse ragioni ad adottare la precedente organizzazione del lavoro (soprattutto in relazione all’orario di lavoro). Nonostante questa devoluzione di competenza alle relazioni sindacali territoriali, l’Accordo Quadro prevede comunque l’istituzione di un tavolo tecnico regionale, composto dal responsabile delle relazioni industriali del raggruppamento di imprese, dal referente nominato da ogni singola impresa componente il gruppo, dalle organizzazioni sindacali territoriali e da quelle firmatarie dell’Accordo Quadro. Questo tavolo si occuperà di verificare le modifiche organizzative eventualmente manifestate dalle imprese per l’esecuzione del servizio, al fine di “garantire la migliore sintesi tra le esigenze dei lavoratori e quelle derivanti dal nuovo modello organizzativo”.

 

Giovanni Piglialarmi

Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

Università degli Studi di Bergamo

Membro del Centro Studi ANCL

Gio_Piglialarmi

 

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