La regolamentazione dell’apprendistato nella Regione Marche

A seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute nel TU dell’apprendistato, la Regione Marche ha provveduto a disciplinare in modo organico l’intera normativa di riferimento, secondo le competenze affidate dal d.lgs. n. 167/2011. Il primo passaggio è stata la sottoscrizione contestuale di una serie di accordi con le Parti Sociali e gli istituti formativi volta a costituire una piattaforma condivisa sugli interventi in materia. Tutti gli accordi sono stati siglati il 24 settembre 2012 e hanno riguardato tutte le diverse tipologie di apprendistato.
 

Apprendistato di primo livello

 
Dopo la sottoscrizione dell’Accordo con le Parti Sociali e l’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, con la DGR n. 1536 del 31 ottobre 2012, la Regione ha disciplinato in modo compiuto l’apprendistato di primo livello.
 
In sintesi il documento prevede:

  • Offerta formativa:

◦     I percorsi formativi prevedono la frequenza ad attività di formazione esterna all’azienda per un monte ore non inferiore alle 400 ore all’anno;
◦     I percorsi formativi saranno realizzati dalle istituzioni scolastiche e formative accreditate per i percorsi triennali IeFP;
 

  • Durata:

◦     Le durate variano a secondo delle esperienze degli apprendisti:
▪     Tre anni per i giovani in possesso della licenza media;
▪     Due anni per i giovani in possesso della licenza media + un anno di frequenza presso istituti secondari superiori;
▪     Un anno per i giovani in possesso della licenza media + due anni di frequenza presso istituti secondari superiori;
▪     Un anno per il percorso che porta al diploma quadriennale;
 

  • Modalità:

◦     Possibilità di modalità innovative di erogazione della formazione tramite aule virtuali o learning week;
 

  • Profili in uscita:

◦     Sono quelli disciplinato dall’accordo in Conferenza Stato-Regioni del marzo 2012;
 

  • Piano formativo:

◦     Risulta centrale per la gestione dell’apprendistato;
◦     La regolamentazione regionale ne fornisce un modello;
 

  • Gestione attività formative:

◦     Possibile anche da parte di soggetti accreditati in forma di ATI o ATS —> Enti bilaterali, Associazioni di categoria, Organizzazioni sindacali, Camere di commercio.
 

Apprendistato di secondo livello

 
Dopo la sottoscrizione con le Associazioni datoriali e sindacali di un apposito accordo sull’apprendistato professionalizzante il 24 settembre 2012, Regione Marche con la DGR n. 1365 del 1 ottobre 2012 ha disciplinato per intero la materia.
 
In sintesi il documento prevede:
 

  • Erogazione e luogo della formazione pubblica:

◦     La formazione di base e trasversale è erogata all’esterno o all’interno dell’azienda esclusivamente da enti di formazione accreditati dalla Regione per la macrotipologia della formazione continua;
◦     Le aziende che hanno ottenuto l’accreditamento per la macrotipologia della formazione continua possono erogare il monte ore della formazione di base e trasversale anche internamente all’azienda;
◦     Le aziende che non vogliono avvalersi della formazione pubblica, possono ricorrere a enti accreditati per l’erogazione della formazione di base/trasversale ai propri apprendisti;
 

  • Percorso formativo:

◦     Riconoscimento del valore della flessibilità e della personalizzazione del percorso;
◦     In via generale il percorso formativo per la formazione di base e trasversale prevede 120 ore nel triennio, dedicate a sei aree di competenza;
◦     Possibilità di ri-articolare il monte ore complessivo in base ai requisiti soggettivi dell’apprendista:
▪     120 ore per gli apprendisti senza titolo di studio o con la sola licenza media;
▪     100 ore per gli apprendisti con qualifica o diploma di scuola superiore;
▪     80 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o laurea magistrale/specialistica;

  • Allo stato attuale non sembra siano state recepite le Linee Guida in materia di apprendistato professionalizzante che prevedono una ulteriore riduzione del monte ore di formazione di base e trasversale.

 

Apprendistato di terzo livello

 
In materia di apprendistato di terzo occorre segnalare un certo attivismo da parte di Regione Marche. Dopo una prima intesa sottoscritta il 24 settembre 2012 con le Parti Sociali, le Università regionali e le Fondazioni ITS, la Regione ha nel corso degli anni disciplinato diversi aspetti di questo contratto. Con la DGR n. 1365 del 1 ottobre 2012 vengono dettate le prime indicazioni per l’apprendistato di alta formazione e ricerca.
In sintesi il provvedimento prevede:

  • Percorsi universitari:

◦     L’apprendistato di alta formazione potrà essere proposto a giovani dai 18 ai 29 anni secondo le seguenti disposizioni:
▪     Laurea triennale:

  • Durata massima del percorso 36 mesi;
  • Per giovani che hanno maturato almeno 60 CFU;

▪     Laurea Magistrale:

  • Durata massima del percorso 24 mesi;
  • Per giovani iscritti alla LM;

▪     Master I e II livello:

  • Durata massima del percorso 24 mesi;
  • Per giovani in possesso dei requisiti per accedere ai master;

▪     Dottorato:

  • Durata massima del percorso 48 mesi;
  • Per giovani ammessi e/o già inseriti in corsi di dottorato di ricerca;

◦     Tutti i percorsi formativi possono essere ulteriormente prorogati di 6 mesi qualora siano necessarie attività di inserimento e orientamento finalizzate all’avvio del percorso formativo e al rilascio del titolo di studio;
◦     La componente formativa del contratto di apprendistato termina con il conseguimento del titolo di studio;
 

  • Percorsi ITS

◦     La DGR contiene una prima disciplina anche per i percorsi finalizzati ad acquisire un titolo del sistema formativo ITS;
▪     Durata massima del percorso in questo caso è fissata in 36 mesi.
 

  • Ulteriore Normativa specifica per ITS
  • Nel giugno del 2013 con la DGR n. 943/2013 la Regione Marche ha disciplinato ulteriormente i percorsi di alto apprendistato per gli studenti degli ITS:
  • In sintesi il provvedimento prevede:

◦     Soggetti abilitati al rilascio del Diploma ITS:
▪     I tre ITS presenti sul territorio regionale;
 
◦     Formazione:
▪     La formazione per il conseguimento del titolo deve essere erogata all’interno del contratto di lavoro, nel monte ore previsto contrattualmente e non come formazione aggiuntiva;
▪     La formazione può essere erogata anche tramite aule virtuali o learning week;
▪     Il piano formativo è compilato seguendo il modello predisposto dalla normativa regionale;
 
◦     Durata:
▪     La durata del contratto coincide con la durata del percorso ITS e si conclude con l’acquisizione del titolo;
▪     Il rapporto di lavoro può essere instaurato:

  • All’inizio del percorso biennale di ITS, in questo caso la durata del contratto coincide con la durata del percorso di studi;
  • All’inizio della seconda annualità, in questo caso il contratto dura un anno;
  • Nell’ultimo semestre nella parte relativa al tirocinio. In tal caso il periodo di apprendistato presso l’azienda può essere riconosciuto valido per l’assolvimento del tirocinio previsto dai programmi ITS;

◦     NB si segnala la differenza rispetto a quanto stabilito con la DGR del 2012 che indicava in modo più snello una durata massima di 36 mesi.
 

  • Normativa specifica per percorsi di apprendistato di ricerca:
  • Nel mese di agosto 2013, con la DGR 1182/2013, Regione Marche ha provveduto a disciplinare anche l’apprendistato di ricerca;
  • In sintesi il provvedimento prevede:

◦     Destinatari:
▪     Possono essere assunti con contratto di apprendistato di ricerca i giovani in possesso di:

  • Diploma di tecnico superiore;
  • Laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico;

 
◦     Progetto di ricerca:
▪     Per qualificare l’apprendistato come apprendistato di ricerca, occorre che il progetto di ricerca rivesta carattere di innovatività in modo tale da consentire:

  • All’apprendista di maturare un livello di esperienza consono agli obiettivi dell’apprendistato alto;
  • All’impresa di avviare nuovi interventi ed attività possibili soltanto attraverso la stretta collaborazione con istituzioni formative e di ricerca;
  • Per progetto di ricerca il riferimento è a quanto contenuto nel DL 22 giugno 2012, n. 83;

 
◦     Istituzioni formative o di ricerca:
▪     Il contratto può essere promosso ed attivato, mediante la sottoscrizione del piano formativo individuale per l’erogazione della formazione da parte di:

  • Università;
  • Enti e istituzioni pubbliche nazionali vigilati dall’Amministrazione Pubblica Centrale;
  • Centri per l’innovazione e il trasferimento tecnologico;
  • IRCCS;

◦     NB sembra una limitazione rispetto a quanto indicato dall’articolo 5 del d.lgs. n. 167/2011 che parla anche “altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale”
 
◦     Durata del contratto:
▪     La durata minima del contratto è di sei mesi;
▪     La durata massima è di quattro anni;
 
◦     Modalità operative:
▪     L’impresa ha il compito di:

  • Individuare l’istituzione formativa o di ricerca;
  • Definire con l’istituzione formativa il progetto di ricerca;
  • Selezionare e assumere l’apprendista;
  • Individuare la formazione necessaria;
  • Individuare un tutor aziendale;
  • Adottare forme di coordinamento con l’istituzione formativa;

▪     L’istituzione formativa ha il compito, tra le altre cose, di:

  • Garantire le azioni di informazione, promozione e orientamento al contratto di apprendistato;
  • Individuare, progettare ed attivare i percorsi formativi e i tutoraggi più adatti all’impresa e al ragazzo;
  • Fornire all’apprendista il necessario supporto metodologico e trasferire tecniche e modalità operative funzionali alla realizzazione del progetto di ricerca;
  • Adottare forme di coordinamento con l’impresa per garantire il raccordo tra le due realtà;

 
◦     Servizi formativi:
▪     Impresa e istituzione formativa si impegnano a individuare le modalità più efficaci per erogare all’apprendista:

  • La formazione trasversale per garantire l’inserimento del giovane in azienda;
  • La formazione specialistica/professionalizzante funzionale ala realizzazione del progetto di ricerca;
  • Il tutoraggio;

▪     E’ possibile prevedere l’erogazione della formazione sia presso l’istituzione formativa sia presso l’impresa;
 
◦     Piano formativo e rapporto finale di ricerca:
▪     Il pfi va compilato secondo il modello fornito dalla regolamentazione regionale;
▪     Al termine del percorso di apprendistato, l’apprendista è chiamato a compilare un rapporto finale di ricerca;
▪     Il rapporto finale costituisce l’evidenza dell’esperienza di ricerca svolta presso l’impresa;
▪     L’istituzione di ricerca è chiamata a pubblicare il rapporto finale o un suo estratto o qualora le contingenze lo permettano prevedere la partecipazione dell’apprendista a un convegno per la diffusione dei risultati conseguiti.
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