La costituzionalità della disciplina del lavoro penitenziario: una discutibile decisione del Conseil Constitutionnel

Lo scorso venerdì 25 settembre il Conseil constitutionnel si è pronunciato positivamente in merito alla conformità delle disposizioni legislative riguardanti il lavoro penitenziario ai diritti fondamentali che la Costituzione francese riconosce in generale a tutti i lavoratori. Il Conseil era stato adito il 6 luglio scorso dal Conseil d’État con una questione prioritaria di costituzionalità (question prioritarie de constitutionnalité). Il ricorso è stato sostenuto da una ventina di associazioni tra le quali in primis l’OIP (Observatoire International des prisons).

 

Il ricorrente e le parti intervenute lamentavano che la disciplina relativa al lavoro penitenziario privasse i detenuti dall’insieme delle garanzie legali e dei diritti fondamentali riconosciuti dagli alinéa 5-8 e 10-11del préambule della Constitution del 1946. La Corte innanzitutto ha rigettato il motivo di ricorso fondato sull’asserita violazione dei diritti che derivano dagli alinéa 10 e 11 del préambule da parte delle disposizioni contestate. Tali norme, infatti, fissano delle regole relative al rapporto di lavoro tra il detenuto e l’amministrazione penitenziaria e non riguardano la protezione sociale e della salute, che sono invece oggetto di tutela dei citati principi costituzionali.

 

Per quanto riguarda la violazione dei diritti fondamentali protetti dagli alinéa 5-8 del preambolo e che concernono in generale la tutela del lavoro nei suoi vari aspetti (dal diritto universale ad avere un impiego ai diritti sindacali tra cui il diritto di sciopero) il Conseil ha svolto le seguenti considerazioni. Il motivo è da rigettare per la ragione che i detenuti possono beneficiare dei diritti citati nei limiti derivanti dalla condizione di detenzione. A nulla rileva che, nonostante il legislatore abbia la facoltà di modificare le disposizioni relative al lavoro penitenziario al fine di rafforzare la protezione dei diritti dei detenuti, i diritti e le obbligazioni professionali di quest’ultimi vengano regolati da un atto di assunzione stipulato tra il direttore dell’istituto penitenziario ed il detenuto stesso. La regolarità dell’atto di assunzione è infatti subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 22 della legge penitenziaria del 2009 (loi du 24 novembre 2009) secondo cui l’amministrazione penitenziaria garantisce al detenuto il rispetto della sua dignità e dei suoi diritti, il cui esercizio può essere limitato solo per le esigenze che derivano dalla detenzione, dal mantenimento della sicurezza e dell’ordine degli istituti carcerari nonché dalla prevenzione della recidiva e dalla protezione delle vittime.

 

 Infatti, l’art. 33 della legge penitenziaria del 2009 prevede che il lavoro in carcere sia regolato da un “acte d’engagement” ovvero un atto di assunzione che, secondo quanto statuito dal Conseil constitutionnel con decisione del 14 giugno 2013, non è equiparabile ad un contratto di lavoro. L’atto, come precedentemente accennato, viene stipulato tra il detenuto ed il direttore dell’istituto penitenziario ove il primo sconta la propria pena e stabilisce i diritti ma soprattutto gli obblighi del lavoratore nonché le sue condizioni di lavoro e la sua remunerazione.

 

È proprio sul ruolo dell’acte d’engagement che si fonda il secondo dei motivi di incostituzionalità dedotti: vi sarebbe infatti una palese violazione del principio della libertà contrattuale a giudizio dei ricorrenti. Secondo questi ultimi il Parlamento francese sinora ha sempre delegato all’Amministrazione penitenziaria il compito di gestire in toto l’organizzazione del lavoro in carcere. L’atto di assunzione è “unilaterale”, dal momento che le sue statuizioni sono rimesse esclusivamente alla discrezionalità del direttore dell’istituto senza che al detenuto residui alcun potere contrattuale.

 

A tal proposito il Conseil ha chiarito che fa parte dei poteri del legislatore limitare la libertà contrattuale qualora sussistano delle esigenze costituzionali o qualora risponda ad un interesse generale, sempre che tali limitazioni siano proporzionate all’obiettivo perseguito. E tra le esigenze citate, a parere della Corte, rientra a pieno titolo quella di garantire l’ordine pubblico mediante una gestione controllata della detenzione. Secondo tale prospettiva, dunque, non vi è alcuna violazione dei principi costituzionali in tema di libertà contrattuale e allo stesso tempo si esclude la possibilità di giungere ad un’equiparazione tra i detenuti che svolgono un’attività lavorativa ed i lavoratori in generale.

Eppure, come affermato dal relativo Comunicato dell’OIP, se è vero che la regolazione di un rapporto di lavoro tramite contratto e l’applicazione del Code du travail non costituiscono un’esigenza costituzionale violata, d’altro canto il rispetto dei diritti e dei principi costituzionali dovrebbe essere sempre garantito al di là del carattere derogatorio della disciplina in questione.

 

Da alcuni anni l’opinione francese denuncia le disuguaglianza che i detenuti subiscono nello svolgimento della loro attività lavorativa. Tanto che in attesa della decisione in ordine alla QPC si era mobilitato persino un folto gruppo di universitari che hanno firmato una petizione, resa pubblica il 14 settembre scorso dinanzi al Conseil Constitutionnel.Infatti, oltre a non vedersi riconosciuti i diritti sindacali come già sopra accennato, i detenuti non fruiscono di alcuna protezione sociale e sono di fatto sottomessi ai bisogni dell’amministrazione penitenziaria o delle imprese concessionarie di servizi. Il paradosso è che da un lato vi sono lavoratori detenuti che possono essere privati del giorno di riposo settimanale, mentre dall’altro ve ne sono altri che lavorano solo poche ore ogni mese, senza avere diritto alla compensazione per le ore di inoccupazione. Non è garantito il diritto alle ferie e persino la pensione corrisposta a fine attività è nettamente inferiore a quella riconosciuta ai lavoratori ordinari.

 

Per non parlare dei casi di malattie professionali o di incidenti sul lavoro: ai detenuti non viene corrisposta alcuna indennità e, peraltro, non vengono svolti dei reali controlli da parte degli ispettorati seppure in carcere si lavori talvolta in celle tenute in condizioni deplorabili.

 

Altro punto nodale è quello della retribuzione: è davvero possibile raggiungere il fine di rieducazione della pena a cui è indirizzato il lavoro penitenziario in assenza di una soddisfacente remunerazione per l’attività svolta dal detenuto? In Francia un lavoratore detenuto ha una remunerazione a tasso orario che oscilla tra 1.92 € e 4.32 € ogni ora di lavoro (cifre riportate dall’OIP nel comunicato citato). Facendo qualche calcolo risulta che un tale compenso corrisponda a circa il 20-45% del salario minimo orario (SMIC, ovvero “salaire minimum interprofessionnel de croissance”). Tali somme, oltretutto, non sono le cifre effettivamente corrisposte ai lavoratori in quanto ad esse devono essere sottratte le spese di mantenimento in carcere e di risarcimento alle vittime.

 

Data la posizione di rigida fermezza del Conseil Constitutionnel nel ribadire la legittimità della disciplina applicabile al lavoro carcerario quantunque così diseguale, non resta che aderire all’auspicio del Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), Jean-Marie Delarue, il quale fin dal 2013 aveva sollecitato il legislatore a rafforzare le garanzie e le tutele in capo ai detenuti lavoratori.

 

Giorgia Imperatori

Dottoressa in Giurisprudenza, Università Sapienza di Roma

@GioImperatori

 

Scarica il pdf pdf_icon

 

La costituzionalità della disciplina del lavoro penitenziario: una discutibile decisione del Conseil Constitutionnel
Tagged on: