La certificazione dei contratti concernenti attività da svolgersi all’interno di luoghi confinati o a rischio di inquinamento ai sensi del DPR n. 177/2011 – FAQ n. 6

D. Chi è tenuto a far certificare il contratto? La stazione appaltante o l’impresa affidataria specializzata?

 

R. L’istanza di certificazione deve essere presentata congiuntamente dalle parti firmatarie del contratto oggetto della richiesta di certificazione.

In questo senso, si deve ritenere che i principi stabiliti all’articolo 78, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 in tema di certificazione dei contratti valgano anche con specifico riferimento alle certificazioni obbligatorie ai sensi del DPR n. 177/2011.

Nei fatti, gli oneri di comunicazione della documentazione necessaria ai fini della procedura possono essere gestiti anche da parte di una sola azienda.

Nel caso in cui l’impresa esecutrice dei lavori da svolgersi all’interno del luogo confinato sia in subappalto, l’onere di certificazione grava su questa nonché sul subappaltante e non è quindi necessario un intervento diretto del committente principale, il quale comunque è tenuto a vigilare affinché il contratto di subappalto ottenga la prescritta certificazione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, DPR n. 177/2011.

Se per “stazione appaltante” si intende in senso tecnico l’Ente che, ai sensi del c.d. codice dei contratti pubblici (art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006) agisce come committente principale (ente pubblico o equiparato), la medesima dovrà fare istanza di certificazione solo qualora essa stessa sia parte del contratto da certificare.

 

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La certificazione dei contratti concernenti attività da svolgersi all’interno di luoghi confinati o a rischio di inquinamento ai sensi del DPR n. 177/2011 – FAQ n. 6
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