Istruzione e formazione nel disegno della legge di bilancio 2021: le misure per affrontare la transizione digitale

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Bollettino ADAPT 7 dicembre 2020, n. 45

 

Il disegno di legge del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” è stato presentato alla Camera dei Deputati il 18 novembre 2020 ed è attualmente in esame nelle singole commissioni parlamentari. L’atto dovrà essere approvato nella sua versione definitiva entro il 31 dicembre 2020.

 

In materia di istruzione e formazione, il DDL introduce e rinnova misure che prevedono lo stanziamento di risorse per il finanziamento di attività didattiche e formative a guida nazionale e regionale, per il miglioramento della qualità dell’offerta formativa e per il potenziamento della Didattica a Distanza e con strumenti digitali.

 

In ottica di sistema, tali disposizioni potrebbero dar luogo ad una serie di interventi utili per agevolare lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione verso una progressiva digitalizzazione delle attività didattiche che garantisca una maggiore inclusività dei percorsi ed una preparazione degli allievi più in linea con quelle che sono le necessità del mercato del lavoro attuale. Di seguito un breve excursus sulle principali disposizioni in materia.

 

 Articolo 45 – Fondo occupazione e Formazione

 

L’articolo 45 del disegno di legge di bilancio rifinanzia il Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito dall’articolo 18 del decreto-legge n. 185/2008, di 600 milioni di euro per il 2021 e di 200 milioni di euro per il 2022. Ad oggi le risorse disponibili sul Fondo risultano pari a 695,60 milioni di euro.

 

Il Fondo finanzia diversi interventi relativi alla formazione tra cui, ai sensi dell’articolo 110 della legge 205/2017:

  • le iniziative per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, per cui sono stanziati € 189.109.570,46, che vengono annualmente ripartiti con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (si veda, da ultimo, il Decreto Direttoriale 18 marzo 2020, n. 2);
  • le attività di formazione in apprendistato ai sensi dell’articolo 44  del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per cui la legge 205/2017 ha stanziato 15 milioni di euro, ripartiti tra le Regioni con Decreto Direttoriale 24 marzo 2020, n. 4;
  • i percorsi di apprendistato di I livello, di cui si tratterà più diffusamente in seguito.

Tuttavia, l’ambito di utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione è molto ampio. Tale fondo finanzia diverse altre misure tra cui, a titolo esemplificativo, le borse di tirocinio formativo a favore dei giovani, gli ammortizzatori sociali in deroga, gli incentivi per il reimpiego di lavoratori over 50 e le agevolazioni contributive per progetti di riduzione dell’orario di lavoro.

 

La legge di bilancio prevede che alcune delle nuove misure saranno finanziate a valere sul fondo di cui all’art. 45, in particolare:

  • i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per cessata attività (articolo 46) e per le imprese con rilevanza economica e strategica (articolo 51);
  • le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center (articolo 48) e delle imprese adibite alla pesca marittima (art. 49);
  • il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese sequestrate o confiscate (art. 50);
  • il supporto per il completamento dei piani di recupero occupazionale (art. 52);
  • il finanziamento dei percorsi del sistema duale (art. 53).

Articolo 53 – Sistema duale

 

L’articolo 53 del DDL bilancio incrementa di 50 milioni ciascuno per gli anni 2021 e 2022 le risorse destinate all’integrazione della quota prevista per i percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti alla alternanza scuola lavoro ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 attribuisce a tali percorsi un finanziamento pari a 75 milioni di euro ogni anno. Tuttavia, è ormai prassi integrare tali risorse con uno stanziamento pari a circa 50 milioni di euro attraverso la legge di bilancio, infatti:

  • con la Finanziaria 2018 (art. 1, c. 281, legge 30 dicembre 2018, n. 145) sono stati stanziati 50 milioni di euro per l’annualità 2019, ripartiti a livello regionale con Decreto Dirigenziale 24 aprile 2020, n. 3;
  • con la legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 494, legge 27 dicembre 2019, n. 160) sono stati stanziati 46,7 milioni di euro per l’anno 2020.

In linea con gli anni precedenti, dunque, si procederà ad un’integrazione delle risorse stanziate dalla legge 205/2017 anche per i prossimi due anni.

 

Articolo 86 – Incremento del Fondo di cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440

 

Il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa (di cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997. n. 440), è incrementato di 117,8 milioni di euro nell’anno 2021, di 106,9 milioni di euro nell’anno 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni per l’anno 2026.

Il fondo ha come obiettivo quello di garantire la piena realizzazione dell’autonomia scolastica attraverso, tra l’altro:

  • l’innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico;
  • la formazione del personale della scuola;
  • la realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire l’incremento dell’offerta formativa, la realizzazione di interventi integrati, la copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell’Unione europea.

Articolo 87 – Misure per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole

 

Al fine di potenziare le azioni per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica, il fondo per l’innovazione didattica e digitale delle scuole (di cui all’articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107) è incrementato di euro 8.184.000,00 annui a decorrere dall’anno 2021. Ad ogni istituto scolastico verrà assegnata una quota pari a € 1.000.

 

In particolare, possono essere finanziate attività quali:

  • L’attuazione del piano nazionale per la scuola digitale, adottato al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, ed in particolare;
  • La realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
  • Il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
  • La formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti.

Articolo 165 – Disposizioni in materia di personale scolastico

 

Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, è previsto un rifinanziamento del fondo per l’autonomia di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella misura pari a 62,76 milioni nell’anno 2021, 321,34 milioni nell’anno 2022. Conseguentemente, la dotazione dell’organico dell’autonomia è incrementata di 5.000 posti sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, 11.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e 9.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, per un totale di 25.000 docenti di sostegno.

 

Il fondo per l’attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative (di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2021 allo scopo di interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità.

 

Conclusioni

 

Sulla scia delle misure straordinarie previste per il sostegno alle attività didattiche durante la fase emergenziale, parte delle risorse previste dal disegno di legge di bilancio sono rivolte alla digitalizzazione delle attività didattiche ed al sostegno delle attività di istruzione e formazione professionale erogate dalle Regioni.

 

Sul rafforzamento della didattica digitale in materia di IeFP si è espresso recentemente anche il Consiglio con la Raccomandazione relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza del 24 novembre 2020, con cui viene accolta l’intenzione della Commissione di procedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, a sostenere “la digitalizzazione efficace e di qualità dell’offerta di IFP nell’apprendimento scolastico e in quello basato sul lavoro”.

 

In questa fase risulta quindi rilevante fare tesoro delle esperienze sviluppate nel corso della sospensione delle attività didattiche in presenza al fine di rafforzare le competenze di docenti e discenti nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Su questo fronte il nostro Paese parte da una situazione di profonda difficoltà, con meno del 70% di giovani tra i 16 ed i 24 anni con competenze digitali di base o superiori (Eurostat) e con un Digital Economy and Society Index (DESI) relativo alla forza lavoro che ci vede ultimi in Europa.

 

A tal scopo, gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio potranno senz’altro costituire un valido punto di partenza laddove si riuscissero a sviluppare progetti idonei a raccogliere le sfide della transizione digitale.

 

Gaetano Machì

Scuola di dottorato in Apprendimento e Innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

@Gae95

 

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