Intesa sullo schema di decreto relativo al riconoscimento nazionale delle qualifiche regionali: un quadro senza prospettiva?

Il 22 gennaio scorso la Conferenza Stato-Regioni ha raggiunto l’intesa con riferimento allo schema di decreto interministeriale concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze (*). Questa intesa rappresenta un ulteriore passo avanti nel difficile processo di creazione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze, basato su un repertorio nazionale dei profili professionali. Un passo avanti che va, tuttavia, ancora nella direzione tracciata dal Decreto n. 13 del 16 gennaio 2013 e che sconta lo stesso impianto formalista, rispondendo d’altra parte ancora all’imperativo originario: l’adeguamento alle pressanti richieste delle istituzioni europee, secondo un approccio top down che non considera adeguatamente il contesto nazionale e soprattutto i (differenziati) contesti regionali.

In particolare, lo schema di decreto su cui si è raggiunta l’intesa ha la finalità di assolvere all’impegno assunto dal Governo italiano nell’Accordo di partenariato 2014-2020, in relazione alla Costruzione di un Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF). L’input deriva quindi sempre dalla necessità di assolvere formalmente all’obbligo della correlabilità e del riconoscimento dei titoli e delle qualifiche nello spazio europeo, una operazione formale di referenziazione, che però si pone come base per i lavori del Comitato tecnico che dovrà attuare il sistema di certificazione nazionale.

 

L’obiettivo dello schema di decreto, in realtà, appare circoscritto anche rispetto agli impegni assunti in sede di Accordo di partenariato (relativi all’implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze e allo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti, conseguiti anche in contesti non formali e informali): esso mira nello specifico a rendere riconoscibili a livello nazionale (e poi europeo) le qualifiche dei repertori regionali. Le qualifiche regionali diventano, quindi, valide su tutto il territorio nazionale e riconoscibili perché correlate da un lato ai codici Istat delle attività economiche e alla classificazione delle professioni, dall’altro all’EQF.

 

Partendo dall’esistente (da un lato i codici Istat, dall’altro qualifiche regionali), non ci si pone ancora il problema di una effettiva corrispondenza tra qualifiche e loro competenze e realtà del mercato del lavoro. Per ovviare al rischio di uno scollamento dalla realtà, lo schema di decreto prevede già la possibilità di aggiornamento del Quadro e le modalità. E’ positiva la previsione che la richiesta di aggiornamento possa provenire da tutte le forze sociali ed economiche interessate (parti sociali, associazioni professionali, camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, organizzazioni rappresentative di determinati ambiti professionali). Da un lato, però, visto lo scarso coinvolgimento ad oggi registratosi nei confronti di tali soggetti, il gap informativo e di competenze è tale che difficilmente arriveranno contributi spontanei; dall’altro il processo previsto per la richiesta di aggiornamenti del quadro è molto complesso, prevedendo molteplici livelli di valutazione da parte di Isfol, comitato tecnico, Ministero, ecc…

 

Lo schema contiene anche i criteri costruttivi e descrittivi per la correlazione e la progressiva standardizzazione delle qualificazioni, definendo criteri per la costruzione di repertori regionali correlabili al Quadro nazionale. Si precisa che le qualificazioni esprimono dimensioni tipologiche di professionalità che prescindono da assetti strutturali, funzionali e organizzativi delle imprese e che non coincidono con i profili contrattuali (categorie, livelli) e non prefigurano automatismi di utilizzo contrattuale. Salvo poi precisare che le competenze che compongono le qualificazioni devono essere riferite a reali processi di lavoro e alle concrete attività di lavoro presidiate.

 

Un secondo obiettivo del Decreto è uniformare i processi di certificazione regionali, stabilendo i requisiti tecnici di processo dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze a cui tutti i sistemi regionali dovranno uniformarsi dall’entrata in vigore del decreto. Si conferma la previsione di due procedure differenziate a seconda che le competenze siano maturate in contesti non formali e informali o in contesti formali. In entrambi i casi, le fasi del processo sono tre (identificazione, valutazione e attestazione), ma nel caso delle competenze maturate in contesti non formali e informali è necessaria una fase di individuazione e validazione mediante ricostruzione delle esperienze e elaborazione di un documento di trasparenza a comprova dell’effettiva acquisizione delle competenze.

 

Il primo nodo da sciogliere riguarda tempi e risorse. Entro 12 mesi (dall’entrata in vigore del decreto) le Regioni che non l’hanno ancora fatto istituiscono un repertorio regionale di qualificazioni e adottano un sistema regionale di certificazione in conformità con quanto stabilito dal d. 13/2013 e con i riferimenti operativi contenuti nello schema di decreto. Le Regioni ritardatarie (che non hanno istituito procedure o in cui sono ancora in fase di attuazione) sono ad oggi 16. Difficile immaginare che si allineino tutte in 12 mesi, rispondendo a tutti gli standard (di sistema, attestazione, processo), senza risorse aggiuntive. Ancora più difficile immaginare che lo facciano assicurando il coinvolgimento delle Parti sociali.

 

Anche tra le Regioni adempienti, poi, sono poche quelle che hanno già affrontato il lato più spinoso della faccenda, cioè la validazione e la certificazione delle competenze maturate in contesti non formali e informali. Laddove la sfida è stata accolta, le soluzioni sono differenziate, sebbene accomunate da una complessità procedurale che avrebbe dovuto mettere in guardia dal procedere in tale direzione ed è invece assurta a modello. Il Decreto conferma sostanzialmente la procedura già introdotta dal Decreto n. 13 del 16 gennaio 2013. Le fasi previste sono le seguenti:

 

àIndividuazione e produzione di un documento di trasparenza (attestazione con valore di parte prima, cioè a cura del soggetto stesso)

 

àValidazione attraverso opportuni riscontri e prove (attestazione con valore di parte seconda, cioè ad opera del soggetto responsabile del processo di apprendimento)

 

à Certificazione (atto pubblico) mediante produzione di un certificato che riconosce, su giudizio di una commissione terza, le competenze validate (attestazione con valore di parte terza, che può condurre all’ottenimento di qualifiche e così via…)

 

Lo schema di decreto precisa che il processo di individuazione e validazione può essere separato ovvero può essere integrato al processo di certificazione. Anche nel caso in cui sia separato, gli enti titolati sono gli stessi titolati a certificare e anche l’atto della validazione costituisce un atto pubblico, al pari della certificazione.

 

Altra cosa invece sarebbe prevedere due possibilità (processi separati ovvero integrati) con diverse titolarità. Gran parte della farraginosità del processo verrebbe meno prevedendo questa possibilità: che i soggetti responsabili del processo di apprendimento (titolati o meno) siano responsabili anche dell’individuazione e della validazione (che si configurerebbe appunto come attestazione di parte seconda, ma non come atto pubblico), e che solo l’atto formale di certificazione ai fini dell’ottenimento di una qualifica o di un titolo (pubblici) sia riservato a soggetti titolati e abbia valore di atto pubblico.

 

Ciò significherebbe che le stesse imprese, laddove imprese formative che consentono al loro interno lo sviluppo di processi di apprendimento, attraverso le loro funzioni specializzate di gestione delle risorse umane, possano identificare e validare le competenze maturate in contesto di lavoro. Il lavoratore dovrebbe poi, se intenzionato a farle valere ai fini dell’ottenimento di una qualifica o di un titolo pubblico, sostenere un esame di fronte a Commissioni istituite presso enti titolati (ma non affrontare l’intero processo, con costi sicuramente maggiori e una attendibilità non garantita stante l’estraneità dei valutatori al contesto di apprendimento) (vedi L. Casano, Transizioni occupazionali e certificazione delle competenze, in Formazione, Lavoro, Persona, n. 12 – Settembre 2014; Bertagna G., Casano L., Tiraboschi M., Apprendimento permanente e certificazione delle competenze, in Magnani M., Tiraboschi M, La Nuova Riforma del lavoro, Giuffré, 2012).

 

Ritorna nello schema il riferimento al Libretto formativo del cittadino quale supporto per la registrazione, senza che ancora siano stati sciolti i nodi operativi al riguardo (idem per la dorsale informativa unica). La finalità sostanziale di rendere trasparente il mercato del lavoro e facilitare i flussi informativi tra persone, imprese istituzioni sembra, quindi, passare ancora in secondo piano.

 

* Il commento si riferisce al testo in bozza dello schema di decreto approvato il 22 gennaio.

 

Lilli Casano

ADAPT Research Fellow

@lillicasano

 

Michele Tiraboschi

Coordinatore scientifico di ADAPT

@Michele_ADAPT

 

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