Il trattamento dei dati personali degli studenti per l’erogazione dei servizi di Formazione a Distanza alla luce del d.l. n. 18/2020

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Bollettino ADAPT 23 marzo 2020, n. 12

 

A partire dal 23 febbraio 2020, data del primo atto normativo che regola l’emergenza sanitaria relativa a COVID-19, le attività didattiche sono state sospese progressivamente in tutto il territorio nazionale lasciando alla maggior parte degli enti di formazione la possibilità di svolgere le attività formative a distanza per garantire il diritto all’istruzione.

 

Il 6 marzo anche il Ministero dell’Istruzione è intervenuto pubblicando le sue prime indicazioni per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e affermando che le istituzioni scolastiche possono “attivare o potenziare le modalità di apprendimento a distanza ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la produzione e la condivisione di contenuti”.

 

All’atto pratico è possibile determinare due tipologie di modalità di formazione a distanza: la FAD sincrona e la FAD asincrona.

 

La prima è stata definita da ANPAL nella nota prot. 3616 del 10 marzo 2020 come l’attività formativa in cui i momenti di insegnamento e di apprendimento tra studenti e docenti avvengono in contemporanea attraverso il trasferimento diretto di informazioni grazie all’utilizzo di specifiche piattaforme telematiche “che possano garantire il rilevamento delle presenze dei discenti attraverso il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti”.

 

La Formazione a Distanza in modalità asincrona, invece, avviene attraverso delle metodologie che scindono il momento di produzione del materiale formativo (videolezioni, dispense, testi) e la fruizione da parte degli studenti, lasciando una maggiore autonomia a questi ultimi.

 

In entrambi i casi gli istituti formativi si trovano a dover trattare i dati personali dei propri studenti, in gran parte di minori, o dei loro genitori/tutori con modalità diverse rispetto a quelle ordinarie. Infatti, è oggi necessario registrare la presenza degli studenti in via automatica attraverso software specifici e raccogliere delle informazioni di contatto degli stessi, ad esempio un indirizzo e-mail proprio dello studente o appartenente ad un genitore/tutore, per il trasferimento del materiale formativo o per permettere loro di eseguire l’accesso alle piattaforme per l’erogazione della Formazione a Distanza.

 

Un primo aspetto da valutare è quello della c.d. base giuridica del trattamento. Secondo l’art. 2-sexies del codice della privacy, i trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri in materia di istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario sono da considerare “di rilevante interesse pubblico”.

 

Di conseguenza, il trattamento dei dati personali degli studenti posto in essere da scuole ed enti di formazione che sia strettamente collegato all’erogazione della formazione trova la sua base giuridica nella condizione di cui all’art. 6, lett. e) del Regolamento Generale in materia di Protezione dei Dati personali (GDPR) per cui il trattamento è lecito nel caso in cui esso sia “necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”.

 

Alla medesima conclusione arriva anche il Garante Privacy italiano nel suo Vademecum sulla scuola, laddove afferma che le istituzioni scolastiche pubbliche, private e paritarie possono trattare i dati personali necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali o di settore senza la necessità di ottenere il consenso da parte degli interessati.

 

Sebbene quindi non sia necessario ottenere il consenso al trattamento dei dati personali a seguito del passaggio da modalità formative ordinarie alla Formazione a Distanza, resta comunque obbligatorio rispettare diverse altre disposizioni previste dalla disciplina europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali così come sottolineato anche dalla Circolare del Ministero dell’Istruzione del 17 marzo 2020.

 

In particolare, è in ogni caso necessario rispettare i princìpi previsti dall’articolo 5 del Regolamento Generale in materia di Protezione dei Dati personali affinché i dati siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente nel rispetto dei princìpi di finalità e non eccedenza.

 

L’informativa dovrà essere fornita agli interessati, siano essi gli studenti o i loro genitori/tutori, in applicazione del princìpio di trasparenza ex artt. 13 e 14 del Regolamento. Nel caso in cui gli interessati siano dei minori, in fase di redazione del documento sarà opportuno tenere presente il contenuto del considerando n. 58 secondo cui “dato che i minori meritano una protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente”.

 

Infine, dato che il trattamento prevede l’uso di tecnologie che, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, è altresì necessario sottoporre i trattamenti dei dati personali finalizzati all’attuazione della FAD a valutazione di impatto ex art. 35 del Regolamento.

 

Molto rilevante quando si mette in atto un’attività di trattamento di dati personali è il fattore umano. Una corretta formazione degli insegnanti è condizione necessaria per evitare un data breach, ovvero la “violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati” (cfr. art. 4, comma 1, punto 12, Regolamento Generale in materia di Protezione dei Dati personali). Il d.l. 18/2020 è intervenuto sul tema della formazione del personale scolastico stanziando 5 milioni attraverso l’art. 120; tuttavia la norma pare essere totalmente incentrata sull’aggiornamento relativo alle metodologie e alle tecniche per la didattica a distanza e non sembra finanziare anche gli interventi formativi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

 

Altro punto rilevante dell’applicazione della Formazione a Distanza è l’accessibilità delle piattaforme da parte degli studenti, anche disabili. L’attuazione di policy che prevedono l’utilizzo di tecnologie, infatti, è spesso caratterizzata da problematiche relative alla effettiva possibilità di accedere ai servizi da parte dei beneficiari. In questo caso, ad esempio, l’accesso alle attività di Formazione a Distanza è necessariamente subordinato al possesso da parte dello studente di un device idoneo e di una connessione Internet di buona qualità attraverso cui accedere ai servizi. A differenza di quanto specificato nel punto precedente, questo aspetto è stato tenuto in considerazione dal Legislatore nella redazione del d.l. 18/2020 che stanzia 70 milioni di euro allo scopo di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi individuali per la fruizione delle piattaforme per l’apprendimento a distanza, nonché per la necessaria connettività di rete.

 

Sebbene il trattamento di dati personali per l’erogazione della Formazione a Distanza non prevede la richiesta del consenso da parte del titolare del trattamento, resta comunque centrale la necessità di tutelare le informazioni personali dei beneficiari dei servizi di formazione. Le scuole e gli enti di formazione dovranno quindi porre in essere misure tecniche e organizzative idonee a garantire il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati anche attraverso l’utilizzo delle risorse previste dall’articolo 120, comma 1, lett. a) che prevede l’utilizzo di 10 milioni di euro per dotarsi di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza o potenziare quelle già in dotazione, questa volta senza un vincolo dell’utilizzo per fini strettamente pedagogici  come previsto per l’attività di formazione di cui alla lett. c).

 

Gaetano Machì

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

Università di Siena

@Gae95

 

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