Gestione separata Inps, enti di previdenza privatizzati e libere professioni

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Lo scorso 28 luglio la Commissione lavoro della Camera dei Deputati ha iniziato l’esame in sede referente di una proposta di legge (A.C. 1823) in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza. La proposta di legge consta di un solo articolo e si pone l’obiettivo di riordinare l’intricata legislazione previdenziale dei professionisti esercenti attività libero-professionale ma non iscritti alle Casse di previdenza privatizzate di riferimento. Le diverse normative previdenziali stratificatesi nel corso del tempo hanno, infatti, contribuito a creare un vasto contenzioso interpretativo in materia, dovuto alla doppia imposizione contributiva alla quale il lavoratore-contribuente era sottoposto, in parte dalla cassa di appartenenza e in parte dalla gestione separata INPS.

 

Il disegno di legge rivela la sua concreta utilità nei confronti di quei soggetti che svolgono attività di lavoro dipendente (pubblico o privato) ed esercitano per professione abituale, benché non esclusiva, anche attività di lavoro autonomo che non richiede iscrizione ad un albo professionale, oppure attività di lavoro autonomo il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un albo professionale, ma che non è soggetta al versamento contributivo alla cassa di categoria (in base a fattispecie di esclusione previste dall’ordinamento previdenziale privatizzato).

 

In particolare, la proposta di legge in esame è volta ad integrare le disposizioni dell’art. 18, comma 12 della legge n. 111/2011, a sua volta norma di interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26 della legge n.  335/1995 istitutiva della c.d. Gestione separata INPS. L’art. 2 prevede nello specifico che “a decorrere dal 1 gennaio 1996, siano tenuti all’iscrizione alla apposita Gestione separata, presso l’INPS, finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2”.

 

L’art. 18, comma 12 della legge n. 111/2011 ha chiarito la portata applicativa dell’art. 2, comma 26 nella direzione di escludere l’iscrizione alla Gestione separata dei soggetti che esercitino per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali e cioè le attività non soggette a versamento contributivo agli enti previdenziali di diritto privato di cui al d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) e al d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 (in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione).

 

La proposta di legge in esame interviene su un ampio contenzioso amministrativo e giurisprudenziale e trova il suo fondamento anche nella nota “Operazione Poseidone” con la quale INPS, a partire dal 2010, ha avviato attività di accertamento di crediti contributivi relativi ai soggetti iscritti alla Gestione Separata in qualità di liberi professionisti. L’attività accertativa nasce dall’incrocio tra le banche dati dell’INPS e quelle dell’Agenzia delle entrate; indagine generata dal fatto che risultava mancante la contribuzione alla Gestione separata da parte dei soggetti che avevano dichiarato redditi provenienti da attività di arti e professioni. Verificata la natura del reddito e accertato il mancato versamento della contribuzione presso altre Casse previdenziali autonome (quali ad esempio Cassa forense o Inarcassa) si è proceduto all’invio degli avvisi di accertamento per diversi anni di imposta, a partire dal 2005.

 

L’INPS, attraverso varie circolari tra cui la n. 72/2015, la n. 99/2011 (sul punto v. anche il messaggo INPS n. 709/2012), ha delineato la propria posizione in merito affermando che se un soggetto esercita, per professione abituale, ancorché non esclusiva attività di lavoro autonomo che non richiede l’iscrizione a un albo professionale oppure attività di lavoro autonomo il cui esercizio è subordinato all’iscrizione a un albo professionale, ma che non è soggetta al versamento contributivo all’ente di categoria (in base alle fattispecie di esclusione previste dall’ordinamento pensionistico, come ad esempio stabilito dall’art. 7, comma 5 dello Statuto INARCASSA che esclude esplicitamente l’obbligo di  pagamento del contributo soggettivo per gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato), sorge l’obbligo di iscrizione presso l’apposita gestione separata.

 

Nel corso del tempo, sia le operazioni di accertamento dell’INPS che le relative circolari interpretative hanno dato la stura ad un significativo contenzioso giurisdizionale che ha portato la giurisprudenza delle corti di merito su posizioni opposte a quelle dell’INPS, come la Corte di Appello di Palermo (sent. n. 626/2018) che ha escluso dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS di tutti i soggetti comunque tenuti a corrispondere a Casse ed enti previdenziali privati dei contributi, quale che ne sia la tipologia e natura. Anche la Corte di Appello di Bari (sent. n. 1925/2018) ha escluso l’obbligatorietà dell’iscrizione, se l’attività professionale non è stata svolta in modo prevalente e abituale.

 

La Corte di Cassazione, in diverse pronunce (cfr. sent. n. 30345/2017; sent. n. 32167/2018), ha invece ribaltato l’impostazione delle Corti di merito disponendo, in particolare nella prima sentenza citata, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di coloro che svolgono attività di ingegnere contemporaneamente all’attività di lavoro subordinato pubblico o privato per il quale esista altro rapporto previdenziale, sulla scorta del fatto che il versamento alla Gestione separata è giustificato dalla mancata tutela previdenziale delle attività lavorative, che resterebbero scoperte sulla base dello statuto delle Casse.

 

L’articolata situazione sin qui descritta ha portato alcuni sistemi di rappresentanza, soprattutto di architetti e ingegneri dipendenti-liberi professionisti, in coordinazione con il rispettivo ordine di appartenenza, ad interpretare e articolare proposte per cercare di risolvere l’ingarbugliata situazione di contenzioso stratificatasi nel corso del tempo.

 

L’articolato della proposta di legge A.C. 1823 andrebbe a specificare e chiarire ulteriormente il contenuto interpretativo del comma 12 dell’art. 18 della legge n. 111/2011 prevedendo una volta per tutte che “Non possono, quindi, essere iscritti presso la gestione separata dell’INPS i liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della citata legge n. 335 del 1995, con riferimento ai redditi percepiti a seguito dell’esercizio dell’attività prevista dal rispettivo albo professionale”. La specifica costituirebbe quindi una norma di interpretazione autentica per cercare di colmare le contraddizioni e i problemi creati dalla ondivaga giurisprudenza di merito. La ratio originaria della norma che istitutiva la Gestione separata era infatti quella di creare una apposita soluzione previdenziale per le collaborazioni coordinate e continuative ex art 409 c.p.c. e per venditori a domicilio e soltanto in via residuale per le categorie di liberi professionisti ancora prive di una propria cassa di previdenza che non avessero aderito ad una delle opzioni di cui all’art. 3 della n. 103/1996 (e cioè alle forme di previdenza istituite dalle categorie professionali). Da questa vicenda, potrebbe sorgere una più ampia riflessione tesa al ripensamento della funzione degli enti previdenziali privatizzati dei liberi professionisti, nonché dei destini della discussa e controversa Gestione separata Inps, che proprio quest’anno compie 25 anni di età dalla sua creazione.

 

Andrea Zoppo

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

Università degli Studi di Siena

@AndreaZoppo

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