Garanzia Giovani: un piano per l’occupabilità o incentivi di dubbia efficacia?

Garanzia Giovani, cambia rotta. La fase due di Garanzia Giovani prende avvio con l’approvazione di due decreti, la cui pubblicazione viene annunciata come imminente dai tecnici del Ministero. L’obiettivo: “semplificare l’accesso al bonus occupazionale”. Pare che i decreti in questione modificheranno il decreto 1079 dell’8 agosto 2014 intervenendo principalmente su tre aspetti: le tipologie contrattuali incentivate, il sistema di profilazione e la cumulabilità del bonus occupazionale con altri incentivi.
Sotto il primo aspetto pare che tra le tipologie incentivate vi sarà anche il contratto di apprendistato professionalizzante – che accederà agli stessi incentivi previsti per il contratto a tempo indeterminato – e che anche le proroghe del contratto a termine varranno ai fini della computabilità della durata minima del rapporto per l’accesso all’incentivo (sei mesi); sotto il secondo aspetto sembra che verrà introdotta un modifica ai meccanismi di profilazione dei giovani registrati a garanzia giovani che rivedendo i punteggi assegnati alle diverse fasce dovrebbe consentire una distribuzione maggiormente omogena tra le stesse agevolando l’accesso al bonus occupazionale; sotto il terzo aspetto è attesa una modifica che dovrebbe consentire la cumulabilità del bonus occupazionale collegato a Garanzia Giovani con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
 
Prima di ogni considerazione relativa alla non piena condivisibilità nel merito delle modifiche annunciate dal Ministero, occorre soffermare l’attenzione su un aspetto tecnico-giuridico di non poco conto, riguardante la compatibilità dell’impianto complessivo con il diritto comunitario della concorrenza. L’articolo 7 comma 1 del decreto dell’8 agosto 2014 lascia intendere che in relazione ai citati incentivi collegati a garanzia giovani, il Ministero non avrebbe ancora ottenuto, a quanto consta, l’autorizzazione da parte della Commissione: “in attesa della prescritta autorizzazione da parte della Commissione Europea a seguito di notifica, gli incentivi di cui al presente decreto sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013…” e che si accingerebbe dunque ora ad allargarne il campo di applicazione senza il via libera della Commissione. Il rischio di contenzioso a cui le aziende italiane che si avvalgano di questi incentivi vengono esposte ci sembra essere completamente trascurato dal Ministero, che nell’apprestarsi ad approvare i decreti correttivi, pare essersi dimenticato delle dolorose vicende che hanno interessato il contratto di formazione lavoro i cui effetti sono stati pagati sulla pelle delle aziende (Cfr., M. Tiraboschi, Aiuti di Stato e contratti di formazione e lavoro nella decisione della Corte di Giustizia del 7 marzo 2002: sentenza annunciata, risultato giusto).
 
Oltre alla dubbia compatibilità dell’estensione degli incentivi di garanzia giovani con il diritto comunitario della concorrenza, vi è un altro aspetto da considerare che riguarda l’utilizzo delle risorse di derivazione europea in relazione agli obiettivi previsti dalla Raccomandazione 22 aprile 2013, da cui il piano italiano trae origine.
 
A leggere solo i considerando, si coglie immediatamente come l’obiettivo del Piano non sia quello di creare un sistema di “assunzioni agevolate” ma piuttosto quello di facilitare la transizioni occupazionali dei giovani intervenendo sulle dinamiche del placement attraverso un efficientamento delle politiche attive. Il punto 17 della Raccomandazione chiarisce come gli incentivi siano solo una misura eventualmente finanziabile con le risorse di Garanzia Giovani “… [si raccomanda agli Stati Membri] Se del caso, di ridurre i costi non salariali della manodopera al fine di migliorare le prospettive di assunzione dei giovani”: il bonus occupazionale nel piano delineato dall’Europa non è che un modo per oleare gli ingranaggi, non certo il pilastro fondante attorno al quale costruire un sistema generatore di opportunità per i giovani. Che questo non stia accadendo nel nostro Paese risulta con evidenza dalla stessa ripartizione delle risorse tra le diverse misure finanziabili: le misure di accompagnamento e accoglienza, orientamento e presa in carico, che avrebbero dovuto costituire il fulcro del piano nel nostro Paese, lo stimolo per la costruzione di un sistema cooperativo di politiche attive, raccolgono assieme solo il 25,7% delle risorse disponibili, mentre ai soli tirocini viene destinato il 21,3% delle risorse contro il 4,5% di quelle destinate all’apprendistato. L’analisi della distribuzione delle risorse tra le diverse misure finanziabili evidenzia come garanzia giovani in Italia non sia definibile come un piano di investimento finalizzato alla creazione di valore per i giovani quanto piuttosto come un disordinato intervento di distribuzione delle risorse, più attento agli equilibri di potere tra i diversi attori istituzionali, che agli obiettivi di crescita e sostenibilità del nostro sistema Paese.
 
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Lo abbiamo detto subito e lo ribadiamo ora: se Matteo Renzi avesse fatto funzionare a dovere Garanzia Giovani sarebbe ora più credibile nella promessa di una rivoluzione che dovrebbe portare il nostro Paese nel futuro del lavoro. Allo stato il Jobs Act è solo una onesta riscrittura dell’articolo 18, mentre gli incentivi della legge di stabilità, in quanto non selettivi e indifferenziati, finiranno per penalizzare i gruppi più svantaggiati, tra cui i giovani.
L’eclisse dell’apprendistato è del resto la dimostrazione che l’Italia non sa e non vuole investire sui giovani perché rimane uno dei pochi Paesi senza un sistema strutturato di transizione e integrazione tra scuola e lavoro dove la garanzia di occupazione è data dalle competenze e dalla effettiva employability della persona e non da modesti incentivi pubblici che hanno sempre il fiato corto.
 
Giulia Rosolen
ADAPT Research Fellow
@GiuliaRosolen
  
Michele Tiraboschi
Coordinatore scientifico di ADAPT
@Michele_ADAPT


 
Garanzia Giovani: una sintesi delle principali novità attese
 

  Decreto n. 1079/2014 Modifiche annunciate
Tipologie contrattuali incentivate(articolo 4) L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i giovani registrati a garanzia giovani:a) con un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione.b) con un contratto a tempo determinato, laddove le Regioni lo prevedano, anche a scopo di somministrazione, la cui durata, sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi.Rientrano nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche:le assunzioni a tempo parzialele assunzioni di soci lavoratori di cooperativaNon rientrano nel campo di applicazione dell’incentivo le assunzioni:con contratto di apprendistatonell’ambito del lavoro domesticocon contratto di lavoro intermittente
con contratto di lavoro ripartito
con contratto di lavoro accessorio
 
L’incentivo sarà riconosciuto anche per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante.L’incentivo sarà riconosciuto anche per le assunzioni con contratto a tempo determinato per un periodo pari o superiore a sei mesi. Nel conteggio della durata si computeranno anche le proroghe.
 Importo dell’incentivo (articolo 5) L’importo dell’incentivo viene determinato in funzione della classe di profilazione del giovane ammesso al programma e del tipo di assunzione. In particolare, gli importi del bonus occupazionale ammontano a:a)     1.500 euro per giovani dalla profilazione alta o 2.000 euro per quelli dalla profilazione molto alta, assunti con contratti a tempo determinato di durata pari o superiore ai 6 mesib)    3.000 euro per giovani dalla profilazione alta o 4.000 euro per quelli dalla profilazione molto alta, assunti con contratti a tempo determinato di durata pari o superiore ai 12 mesic)     da 1.500 euro a 6.000 euro, in funzione della classe di profilazione del giovane, per assunzioni a tempo indeterminato. Il sistema di profilazione verrà modificato con l’obiettivo di distribuire in modo più omogeneo tra le diverse fasce i giovani registrati aumentando le possibilità di accesso al bonus
Cumulabilità dell’incentivo (articolo 7) L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva. Il bonus occupazionale potrà essere cumulato con altri incentivi di natura economica o contributiva selettivi e non.

 

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