Freelancer e mercato del lavoro – Le parole del lavoro: un glossario internazionale n. 21

Negli anni, il mondo del lavoro è stato contraddistinto da profondi cambiamenti che hanno influenzato i contratti, i rapporti e le forme di lavoro, a causa dell’espansione dei mercati che, pur offrendo grandi possibilità, hanno messo in concorrenza non solo le aziende e le organizzazioni, ma anche i lavoratori. Di fatto, il mondo del lavoro si indirizza anche a forme contrattuali atipiche ed il mercato è sempre più orientato a rendere dinamici gli scambi fra settori economici.
 
A tal riguardo, secondo un Rapporto di Intuit chiamato Intuit 2020 Report: Twenty Trends That Will Shape The Next Decade, pubblicato nel 2010, circa il 40% della forza lavoro negli Stati Uniti diventerà freelancer entro il 2020. Nello specifico, con il termine Freelancer facciamo riferimento a un soggetto che esegue un’attività assimilabile a quella del libero professionista.
 
Il termine è adottato, nella maggior parte delle volte, in senso generale, indipendentemente dal settore specifico di attività. Inoltre, la parola deriverebbe dall’omonimo termine della lingua inglese usato in passato per indicare un mercenario, ovvero un soldato professionista che non dipendeva da un signore specifico, ma le sue prestazioni potevano essere al servizio di chiunque lo pagasse.
 
È Jacob Morgan che nel suo recente libro The Future of Work: Attract New Talent, Build Better Leaders, and Create a Competitive Organization, descrive nel dettaglio le caratteristiche di questa figura professionale.
Secondo l’autore esistono sette elementi che rendono questa tipologia di lavoro affascinante. La prima caratteristica è legata alla ottima remunerazione. Di fatto, secondo l’MBO Partners, il 50% della “Generazione X” dichiara che è più proficuo lavorare da freelance che alle dipendenze di qualcuno. La seconda caratteristica è legata alla flessibilità e libertà che un lavoro di questo tipo comporta. Sempre secondo Morgan «These are people who can earn a decent living while working on projects that they want, when they want, and how they want».
 
Le altre caratteristiche, invece, riguardano le scelte aziendali, ovvero la possibilità di costituire un team ad hoc per ciascun progetto, di testare rapidamente i vari freelancer, di usufruire dei bassi costi di consulenza, e infine, di reclutare freelancer competenti da qualsiasi parte del mondo, lavorando a distanza.
 
Sul piano tecnico-giuridico, non esiste nel nostro ordinamento una figura che possa identificarsi specificamente con quella del freelancer. Per approssimazione, la fattispecie tipica che più le si accosta è quella di cui all’art. 2222 c.c.: una persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Nel linguaggio comune, nel nostro Paese il termine è spesso usato sotto il nome, giuslavoristicamente improprio e comunque non esaustivo del fenomeno, di “partita IVA”. Tuttavia, la nozione di freelancer è anche, e forse soprattutto, utilizzata per indicare il lavoratore parasubordinato che presti, o meno, la propria attività in regime di monocommittenza; in tale ambito rientrano, pertanto, i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, ma non a carattere subordinato (art. 409, c.p.c.).
 
È raro che il termine sia utilizzato in contesti giuridici o istituzionali, ed ancor meno che se ne trovi una definizione più o meno condivisa. Ciononostante, la locuzione è stata recentemente impiegata dal Comitato economico e sociale europeo nel parere 2013/c 161/03 sul tema «abuso della qualifica di lavoratore autonomo». nel par. 3 di tale Parere («Definizione del lavoro autonomo»), si sottolinea che negli atti normativi dei vari Stati membri dell’Unione la figura del lavoratore autonomo non è definita in maniera uniforme. Secondo il Comitato: «La definizione viene applicata talora ai lavoratori freelance e talaltra a tutti i lavoratori non subordinati». Quindi, secondo l’autorevole consesso comunitario, il freelancer si identifica con la categoria del lavoratore autonomo, di cui peraltro lo stesso organo lamenta l’assenza di una definizione comune in ambito UE. Nel medesimo Parere si tenta di individuare una nozione generale di lavoratori freelance come persone che non stipulano un contratto di lavoro, ma prestano la loro opera a clienti o contraenti sulla base di un contratto commerciale.
 
A livello internazionale, la figura in esame rientra nel concetto di self-employed, così definita nel glossario dell’Occupational outlook handbook del Bureau of Labor Statistics del Dipartimento del lavoro statunitense: «those who work for profit or fees in their own business, profession, trade, or farm; only the unincorporated self-employed are included in the self-employed category». Secondo tale definizione, rientra nel concetto di self-employed, e quindi di freelancer, esclusivamente il lavoro reso al di fuori di contesti imprenditoriali e societari.
 
Trasponendo i termini del discorso nell’ordinamento nazionale, bisogna puntare l’attenzione sul lavoro prevalentemente proprio o personale cui fanno riferimento il richiamato art. 2222 c.c., l’art. 2082 c.c. (“Piccolo imprenditore”) ed il menzionato art. 409 c.p.c., che deve caratterizzare il freelancer rispetto all’imprenditore (artt. 2082 e 2094 c.c.,), il quale invece sovrintende al lavoro altrui e si avvale di un’organizzazione di mezzi (art. 1655 c.c.).
 
La trattazione della figura del freelancer non può trascurare il sensibile argomento del lavoro autonomo fittizio (bogus self-employment or pseudo-self employment), oggetto di particolari attenzioni da parte delle istituzioni nazionali (per una panoramica sull’attuale dibattito nazionale v. da ultimo A. Perulli, Un jobs act per il lavoro autonomo: verso una nuova disciplina della dipendenza economica?, in DRI, 2015, n. 1, 109 ss.) e comunitarie (cfr. Commissione europea, European Employment Observatory Review, Self-employment in Europe 2010, Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014, nonché il Parere del CESE richiamato).
 
In sintesi, il preoccupante fenomeno, in via di espansione nell’intero continente, consiste in un’attività elusiva degli obblighi previdenziali-assistenziali e dei vincoli normativi previsti per il lavoro dipendente, realizzata attraverso la stipulazione formale di un contratto freelance, che nella realtà fattuale dissimula un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, tale lavoro “finto autonomo” nulla ha a che fare con la figura autentica del freelance, costituendone un simulacro creato ad arte.
 
Carmine Santoro @carminesantoro
Fabiola Silvaggi @FabiolaSilvaggi
Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo
 
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Freelancer e mercato del lavoro – Le parole del lavoro: un glossario internazionale n. 21
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