diffida accertativa per crediti patrimoniali

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diffida accertativa per crediti patrimoniali

Messaggiodi meryxsempre » 12 dic 2005, 20:18

Salve, ho un grosso problema da risolvere.Da accertamenti effettuati presso una ditta è em erso che non sono stati erogati ai dipendenti emolumenti previsti da contratto e pertanto devo diffidare il datore di lavoro a corrispondere tali somme. Ora, nella diffida al lavoratore quale importo devo inserire, quello lordo desunto dai conteggi o quello al netto dell'Irpef e delle ritenute a carico del lavoratore?? Come faccio a calcolare l'Irpef scegliendo l'aliquota giusta !! (Ho proposto il quesito in ufficio, ma nessuno è stato in grado di risolverlo). Avevo pensato di inserire nella lettera di accompagnamento al lavoratore la spcifica : " somma al lodo delle ritenute fiscali", lasciando l'onere al lavoratore della denuncia dei redditti riscossi. Grazie per l'aiuto.
P.S. Questo sito, è un preziosissimo,valido ( e tutto di più....!) sostegno per l'attività di vigilanza!!
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Messaggiodi maxtavella » 12 dic 2005, 21:48

Grazie per l'affetto e la stima che ci spingono ogni giorno a portare avanti questo grande progetto del Prof Rausei.
Per quanto riguarda il quesito, la cosiddetta "nettizzazione" delle somme dovute in caso di controversie di lavoro e, presumo anche per le intimazioni da parte degli Organi di Vigilanza è di fatto impossibile.
Mi spiego.
Ogni dipendente ha una propria posizione fiscale a seconda della quale vengono trattati gli emolumenti corisposti,(aliquote,tassazione separata, etc) per cui è sempre utile che le rivendicazioni vengano effettuate al lordo degli oneri previdenziali e fiscali che saranno conteggiati dal datore al momento dell'erogazione delle somme dovute.
Sentiamo cosa ne pensa Pierluigi.

Saluti
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Messaggiodi pierluigi » 15 dic 2005, 1:13

La diffida accertativa per i crediti pecuniari del lavoratore accertati in sede ispettiva (art. 12 D.Lgs. n. 124/2004) va effettivamente intimata al datore di lavoro con riguardo alla somma dovuta al lordo di tutte le trattenute e ritenute, fiscali e previdenziali!
Starà, infatti, al datore di lavoro calcolare il dovuto (pro quota lavoratore) rispetto alle somme diffidate per le inosservanze contrattuali accertate.
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diffida accertativa per crediti patrimoniali

Messaggiodi meryxsempre » 15 dic 2005, 23:57

Grazie per la risposta prof. Rausei! Però mi rimane sempre un dubbio :?: Se il datore di lavoro non corrisponde le somme dovute , la diffida accertativa "acquista valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo" con il provvedimento del Direttore. A questo punto il lavoratore ha in mano un titolo esecutivo efficace per attivare il decreto ingiuntivo? O l'atto è invalidato perchè le somme non sono esattamente quelle dovute ( perchè al lordo ) al lavoratore? Non so se sono stata chiara :cry: :!: :?:
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Messaggiodi pierluigi » 17 dic 2005, 0:15

Sei stata chiarissima mery!
Sì il lavoratore ha la sua diffida esecutiva e starà al Giudice dell'eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione attestare che il titolo ha la sua esecutività in ragione della "lordizzazione" da operarsi per l'effettiva spettanza...
Ma credo sia più che naturale attestarsi sempre su una cifra che comprende (ovviamente al lordo) quei crediti di natura pecuniaria certi, liquidi ed esigibili che spettano al lavoratore in ragione dello svolgimento della prestazione di lavoro!
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Messaggiodi fper » 18 feb 2006, 22:07

pierluigi ha scritto:Sei stata chiarissima mery!
Ma credo sia più che naturale attestarsi sempre su una cifra che comprende (ovviamente al lordo) quei crediti di natura pecuniaria certi, liquidi ed esigibili che spettano al lavoratore in ragione dello svolgimento della prestazione di lavoro!

Quando si tratta di lavoratore "grigio" nessun problema perchè dal lordo dovuto si toglie il lordo percepito e si calcola la differenza lorda spettante ma quando di tratta di lavoratore al "nero" le cose si complicano un po visto che l'eventuale percepito è da considerarsi come netto e quindi sarebbe buona prassi lordizzare il percepito per rendere omogenee le somme dovute e percepite.
Un'eventuale differenza tra lordo dovuto e netto percepito porterebbe ad una diffida accertativa di una somma troppo elevata e un eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione della diffida "validata" dal direttore della DPL solo per opporsi ad una richiesta mal calcolata non si armonizza con la ratio di questo nuovo istituto che dovrebbe semplificare le procedure di soddisfazione dei crediti di lavoro e ridurre il contezioso giudiziario in materia.
Il requisito della determinatezza del credito dovrebbe portare gli ispettori a calcolare con certezza la somma richiesta senza che sia di ostacolo una nettizzazione di un lordo o una lordizzazione di un netto.
Ciao.
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Messaggiodi pierluigi » 20 feb 2006, 15:58

Caro Fabio dici bene.
Tanto è vero che nelle ipotesi di lavoro "nero" il Ministero del Lavoro richiede dal personale ispettivo la massima precisione, anche nel calcolo delle effettive spettanze patrimoniali e pecuniarie.
In questo senso anche la validazione del Direttore deve procedere alla verifica e all'eventuale rettifica della cifra esatta.
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Messaggiodi fper » 20 feb 2006, 17:04

pierluigi ha scritto:...In questo senso anche la validazione del Direttore deve procedere alla verifica e all'eventuale rettifica della cifra esatta.

Ciao Pierluigi,
ho letto il tuo articolo sulla diffida accertativa pubblicato sul numero 4/2006 di Diritto e Pratica Lavoro e permettimi di farti i complimenti per l'attenta disamina di questo nuovo istituto.
Vorrei quindi approfittare per chiederti alcuni chiarimenti.
1) L'ispettore che accerta i crediti del lavoratore, entro quale termine deve provvedere alla notifica della diffida accertativa?
Mi sembra di capire che l'accesso e l'accertamento siamo due momenti distinti dell'ispezione e che la diffida accertativa debba essere intimata una volta accertati i crediti pecuniari del lavoratore e quindi anche successivamente all'accesso ispettivo visto che, come è emerso in questo tread, a volte il calcolo delle somme dovute non è affatto agevole e richiede del tempo. Ma c'è un termine dall'accesso ispettivo per diffidare ex art. 12 D.Lgs. 124/2004?
2) la validazione da parte del Direttore della DPL dev'essere adottata anch'essa entro un termine perentorio?
Nell'ipotesi che il datore non ottemperi alla diffida e non vada in conciliazione o non si accordi in sede conciliativa, l'esecutività della diffida accertativa dovrebbe scattare decorsi trenta giorni dalla notifica della diffida ma vista la non automaticità di detta esecutività mi chiedo se il direttore della DPL abbia un termine per far acquisire alla diffida accertativa l'efficacia di titolo esecutivo.
Ciao.
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Messaggiodi pierluigi » 25 feb 2006, 11:10

La legge non fissa un termine né per l'emanazione della diffida accertativa, né per l'emanazione del provvedimento di validazione dirigenziale.
Mi pare di poter dire, a rigore di "prassi" e di buon senso, che il primo provvedimento non potrà comunque essere emanato decorsi 90 giorni dall'accertamento e ciò perché a distanza di 3 mesi l'Ispettore avrà in ogni caso posto agli atti la pratica e cioè "archiviato"!
Il secondo provvedimento, invece, mi pare debba essere emanato non più tardi di 30 giorni dal fallito o mancato tentativo conciliatorio.
Entrambi i termini qui proposti, tuttavia, sono "extra ordinem", vale a dire che il ptoere di agire e provvedere della DPL permane anche dopo.

PS - Grazie di cuore per i complimenti, sono sempre graditissimi! Specie quando provengono da persone che studiano questa materia e la vivono ogni giorno! :wink:
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Messaggiodi fper » 4 mar 2006, 16:37

Ciao Pierluigi,
ancora qualche domanda sulla diffida accertativa:
1) il cd. "sistema di rilevazione incrociata delle dichiarazioni" implica che la sola dichiarazione resa dal lavoratore in merito ad es. ad ore di lavoro straordinario non retribuite, non costituisca di per se prova sufficiente per esercitare il potere di diffida accertativa?
Come deve comportarsi un ispettore di fronte alle dichiarazioni rese da un lavoratore per le quali non riesca ad acquisire altre prove perchè ad esempio il lavoratore in questione è l'unico dipendente in forza presso l'azienda soggetta ad ispezione e perchè ad es. dal libro presenze non risultano le ore di lavoro straordinario rivendicate?
In altre parole, la certezza del credito pecuniario può fondarsi esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal lavoratore?
2) Per converso e restando sempre nell’esempio in questione delle presunte ore di lavoro straordinario, nell’ipotesi che il lavoratore interessato neghi espressamente di aver svolto lavoro straordinario, per il quale vengano acquisite dichiarazioni contrarie di altri lavoratori, può ritenersi sussistente la prova nonostante l’espressa negazione del titolare del diritto?
Ciao e grazie.
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Messaggiodi pierluigi » 13 mar 2006, 0:33

In entrambi i casi che citi caro Fabio mancano i presupposti oggettivi per l'utilizzo del potere di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004.
Si può procedere ad una diffida accertativa quando il credito patrimoniale ovvero pecuniario del lavoratore è certo, liquido ed esigibile.
Qui manca, in entrambe le ipotesi, il primo dei tre elementi: la certezza che andrà comunque "aliunde" acquisita nel primo caso (o documentalmente o con dichiarazioni coincidenti e diverse), ovvero non potrà essere negata dal soggetto interessato (nel secondo caso).
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Re: diffida accertativa per crediti patrimoniali

Messaggiodi clarabella » 1 nov 2009, 15:04

Carissimi tutti
scusate se faccio quesiti stupidi ma io sono "tutto ignorante":
Sempre in tema di diffida accertativa, come procedete nel calcolo dell'importo dovuto nel caso di retribuzioni , per le quali siano stati corrisposti solo degli acconti, che come tali sono da considerare al netto ?
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Re: diffida accertativa per crediti patrimoniali

Messaggiodi paglialonga » 1 nov 2009, 19:36

Mi sono trovato in casi simili.
Ho sempre calcolato ed indicato in diffida accertativa gli importi spettanti al lordo, indicando peraltro in calce che "dai predetti importi andranno defalcati acconti erogati per la somma di............-
Saluti Paglialonga
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Re: diffida accertativa per crediti patrimoniali

Messaggiodi clarabella » 1 nov 2009, 19:40

Michele,
ti ringrazio immensamente e buona serata
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