Formazione 4.0 – Le disposizioni applicative del credito di imposta e il ruolo della contrattazione collettiva

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Con il Decreto 4 maggio 2018 sono state fornite le disposizioni applicative del credito d’imposta per le c.d. spese di formazione 4.0.

Tale misura rientra nell’ambito dell’impianto predisposto dal Piano Nazionale di Industria 4.0 presentato a settembre 2016, il quale si propone come un complesso di norme incentivo a cui si è dato seguito con le successive Leggi di Bilancio. Tale Piano è stato ulteriormente arricchito con la Legge di Bilancio 2018, la quale ha introdotto un ulteriore sgravio fiscale, quale, appunto, il credito di imposta per le spese di formazione sostenute nell’ambito di determinate attività connesse alle tecnologie abilitanti.

Il legislatore ha così affermato la centralità delle competenze quale elemento cardine dell’intero processo di digitalizzazione in corso, introducendo un istituto volto a incentivare l’acquisizione o il consolidamento delle competenze rilevanti per la trasformazione tecnologica in atto.

 

La misura del credito d’imposta e le attività di formazione 4.0 ammissibili

 

Il decreto attuativo del 4 maggio 2018 fornisce un elenco esemplificativo, ma non esaustivo, delle tecnologie abilitanti sulle quali costruire piani di formazione e le cui spese potranno essere portate a compensazione nella misura del 40% delle stesse, fino al limite di 300 000 euro per ciascun datore di lavoro beneficiario.

Preso atto che ulteriori tecnologie potranno essere individuate con successivi provvedimenti di legge, sono ritenute attività ammissibili quelle concernenti le seguenti tecnologie:

 

a) big data e analisi dei dati;

b) cloud e fog computing;

c) cyber security;

d) simulazione e sistemi cyber-fisici;

e) prototipazione rapida;

f) sistemi di visualizzazione, realta’ virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);

g) robotica avanzata e collaborativa;

h) interfaccia uomo macchina;

i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);

j) internet delle cose e delle macchine;

k) integrazione digitale dei processi aziendali.

 

Il testo di legge sembra così limitare le attività di formazione non a specifici ambiti, bensì a determinate tecnologie. Pertanto, le attività di formazione riconducibili al perimetro di applicazione del credito di imposta potrebbero riguardare non necessariamente la sola formazione tecnica, purché permanga il diretto ed esplicito riferimento ad almeno una delle tecnologie sovraesposte.

Tutte le imprese, inoltre e come precisato dallo stesso decreto, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico nonché dal regime contabile adottato, potranno fruire della compensazione del 40% delle spese di formazione 4.0 sostenute, ma solo a fronte di comprovata certificazione ed esclusivamente per quelle sostenute nel periodo d’imposta 2018, successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

A ciascun dipendente coinvolto nelle attività, poi, dovrà essere rilasciata l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dei contenuti, delle modalità di svolgimento, nonché l’esito delle attività stesse, pena l’esclusione dalla fruizione dell’agevolazione fiscale qui oggetto di analisi.

 

Il ruolo della contrattazione collettiva

 

Un ruolo fondamentale, al fine di beneficiare del credito di imposta, è dato alla contrattazione collettiva.

In particolare, le attività di formazione negli ambiti delle tecnologie precedentemente riportate sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali, i quali devono essere depositati in via telematica presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, ex art. 14 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

Il legislatore, dunque, affida alla contrattazione collettiva l’effettiva implementazione delle misure introdotte e non è un caso che tale compito sia assegnato proprio ai contratti collettivi aziendali e territoriali. Negli ultimi anni, infatti, si è progressivamente accentuato il decentramento contrattuale, complice anche l’inevitabile acceleratore della trasformazione tecnologica in atto, la quale sposta gli equilibri della stessa logica negoziale, passando da un mero scambio di salario-lavoro al possibile scambio di competenze-lavoro.

Pertanto, la regolamentazione delle attività di consolidamento o sviluppo di competenze digitali attraverso accordi collettivi di secondo livello, nei quali disciplinare le effettive modalità di svolgimento delle attività di formazione relative alle tecnologie sopra elencate, è condizione imprescindibile per la fruizione del credito di imposta per la formazione 4.0.

 

Le competenze come motore dei processi di innovazione

 

Se da un lato, dunque, il legislatore non sembra abbandonare la logica di norma incentivo, rispettando pienamente l’impianto del Piano Nazionale di Industria 4.0, dall’altro è riscontrabile un impegno dello stesso nel focalizzare l’attenzione verso il vero motore della grande trasformazione tecnologica in atto: le competenze.

Da un primo bilancio degli impatti del Piano Calenda (a tal proposito di veda E. Prodi, F. Seghezzi, M. Tiraboschi, Il piano Industria 4.0 un anno dopo – Analisi e prospettive future, e-Book series n. 65/2017, ADAPT University Press,) l’orientamento delle imprese sembra essere stato quello di limitarsi al rinnovamento dei parchi macchine, propendendo per il solo investimento in macchinari tecnologicamente all’avanguardia, spesso dimenticandosi di conferire piena consapevolezza alle persone nell’utilizzo degli stessi. Solo il consolidamento di competenze digitali già proprie e lo sviluppo di nuove permette, infatti, un effettivo utilizzo delle reali potenzialità non solo delle macchine di nuova generazione ma, e soprattutto, dell’uomo che le governa.

 

Oggi, un’impresa che voglia cogliere tutte le opportunità di un mercato in continua evoluzione non può prescindere dalla centralità della dimensione formativa come motore dei processi di innovazione al fine di colmare il mismatch tra competenze richieste e competenze possedute, rispondendo così in modo efficace ed efficiente a svariati problemi, quali il rischio di disoccupazione tecnologica e la possibile sostituzione di lavori umani con macchine.

Da ciò, l’introduzione del credito di imposta, seppur avente sempre natura fiscale, pare spostare l’attenzione delle aziende verso un crescente sviluppo di competenze digitali permettendo alle imprese di risponde alle sfide e opportunità dell’Industry 4.0 in modo consistente e senza vanificare gli investimenti in macchinari sino ad ora adottati.

 

Lo scambio competenze-lavoro: un nuovo paradigma negoziale?

 

La scelta del legislatore, poi, di affidare alla contrattazione collettiva la disciplina delle attività di formazione negli ambiti delle tecnologie individuate dal decreto, prerequisito indispensabile per beneficiare del credito di imposta, riserva ai contratti collettivi aziendali e territoriali l’effettiva implementazione dei piani formativi 4.0.

Tale previsione, risulta coerente con il progressivo decentramento contrattuale che sta sempre più caratterizzando il sistema di relazioni industriali italiano. Complice la trasformazione tecnologica in atto, si sta assistendo al ridisegno delle logiche negoziali, in cui le competenze possono configurarsi come nuovo elemento di scambio alternativo rispetto al salario.

 

Un investimento in competenze digitali abilitanti favorisce, infatti, la percezione del valore delle stesse da parte del lavoratore agevolando il passaggio da un mero scambio di salario-lavoro al possibile scambio di competenze-lavoro.

Ne consegue che, all’interno del contesto di Industry 4.0, contrattare formazione, anche a scapito di una componente del salario, potrebbe configurarsi come un indicatore di genuinità dei rapporti tra le Parti e di sostenibilità del sistema di relazioni industriali.

 

Pertanto, la subordinazione, posta dal decreto attuativo, dell’accesso al credito di imposta alla sottoscrizione di contratti collettivi di secondo livello, combinata all’oggetto della regolamentazione richiesta, quale la costruzione di percorsi formativi volti allo sviluppo e consolidamento delle competenze digitali, conferma quanto fin qui esposto in termini di ridimensionamento del ruolo della contrattazione collettiva nazionale a favore di accordi collettivi di secondo livello in cui la vera “merce di scambio” è la formazione 4.0.

 

Soraya Zorzetto

Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

Università degli Studi di Bergamo – ADAPT

@SorayaZorzetto

 

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