Condotta antisindacale e lavoro autonomo etero-organizzato: il caso degli Shopper

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Bollettino ADAPT 12 aprile 2021, n. 14

 

Le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Nidil CgilUiltemp Lombardia e Uiltucs Lombardia nel febbraio 2021 hanno presentato un ricorso ex art.28 St. Lav. presso il Tribunale di Milano per chiedere nei confronti della S24 s.p.a., meglio conosciuta come Everli, l’accertamento di una condotta ritenuta antisindacale. Successivamente, il 25 marzo 2021, il Tribunale ha emesso un decreto in cui sono state accolte le istanze delle organizzazioni ricorrenti.

 

La vicenda processuale, simile ad altre per come venuta a svilupparsi, nasce nell’ambito delle nuove aziende che permettono di ordinare la spesa online per il tramite degli ausiliari alla vendita, gli shopper, che effettuano gli acquisti e li consegnano al cliente. La sequela di eventi che hanno portato il sindacato ad eccepire come antisindacale la vicenda è stata riportata dal giudice all’interno del decreto. L’amministratore delegato della società, nonché presidente della neocostituita compagine datoriale Assogrocery, avrebbe, a più riprese, tramite dei video caricati all’interno della piattaforma digitale dell’applicazione, invitato i lavoratori ad iscriversi ad una nuova associazione, Union Shopper, nata con l’obiettivo di “veicolare il consenso raccolto intorno all’accordo del 30 dicembre 2020 frutto di una precedente trattativa conclusa con Fisascat Cisl. Dalla trascrizione del messaggio inviato si apprende come Assogrocery avrebbe intrapreso sin dal marzo 2020 un percorso di confronto sindacale provando a sottoscrivere un CCNL per il nuovo ed emergente mestiere di shopper. Il sindacato, la Fisascat Cisl, ha cercato di favorire una consultazione preventiva con la finalità di verificare la volontà dei lavoratori (per un’analisi degli effetti giuridici di tale pratica, cfr. G.Piglialarmi, Consultare i lavoratori: quali effetti giuridici? Brevi appunti a margine di una lezione, in Boll. ADAPT 25 gennaio 2021, n. 3) con esito negativo finale e legittimo abbandono delle trattative della controparte sindacale.

 

Alla denuncia di antisindacalità eccepita dai ricorrenti la società resistente ha opposto diverse eccezioni preliminari chiedendo, quindi, il rigetto del ricorso. Più specificamente, la società lamenta l’inapplicabilità al caso in esame dell’art. 28 Stat. Lav. come strumento processuale, poiché l’asserita antisindacalità della condotta si porrebbe all’interno di un rapporto non riconducibile all’alveo della subordinazione. Il giudice adito infatti, nel cercare di ricostruire la vicenda, anche se non richiesto dalle organizzazioni ricorrenti, ha inquadrato il rapporto che si instaura tra società e shopper nell’alveo della prestazione d’opera occasionale, ritenendo le allegazioni presenti non sufficienti a qualificare il rapporto in termini di subordinazione (una fra tutte, la mancata obbligatorietà della prestazione).

Il giudice, nel valutare quale tutela possano utilizzare le organizzazioni sindacali allorquando ritengano lesi i propri diritti, ha considerato come certa la possibilità di avvalersi dello strumento ordinario ex art. 414 c.p.c.; al contrario, meno pacifico è, nel caso di specie, il ricorso al dispositivo ex art. 28 Stat. Lav. che parrebbe delimitare la sua sfera di applicativa alle condotte antisindacali poste in essere nell’ambito della subordinazione, giacché la disposizione fa riferimento al “datore di lavoro.

 

Il giudice ha però ritenuto necessario contestualizzare la norma poiché dal 1970 ad oggi sono stati numerosi gli interventi legislativi che hanno esteso le tutele del lavoro subordinato anche ad alcuni rapporti di lavoro autonomo, da ultimo l’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015. La nuova disposizione e le successive modificazioni operate dalla legge n. 128 del 2019, hanno esteso, infatti, la disciplina del rapporto subordinato ai rapporti di collaborazione: questa estensione, prosegue il giudice, “non può che riguardare ogni profilo, sia di carattere sostanziale che processuale”. L’espressa menzione del datore di lavoro nell’art. 28 Stat. Lav. non ha perciò impedito al giudice di effettuare una ricostruzione teleologica della norma, anche alla luce del mutato contesto normativo e di scenario.

 

Questa pronuncia del giudice di Milano va in senso opposto rispetto ad alcuni precedenti giurisprudenziali citati anche dalla difesa, uno fra tutti la recente pronuncia del Tribunale di Firenze sul caso dei c.d. riders (cfr. G.Piglialarmi, Ancora sui Riders: cosa dice concretamente il Tribunale di Firenze, in Boll. ADAPT 8 marzo 2021, n. 9). In quell’occasione, il Tribunale fiorentino ha rigettato il ricorso presentato dalle organizzazioni sindacali circa l’applicabilità dell’art 28 Stat. Lav. alle organizzazioni sindacali dei lavoratori non assoggettati a vincolo di subordinazione aggiungendo che per “i liberi professionisti o lavoratori parasubordinati, che non hanno un tale vincolo di soggezione”, cioè il regime giuridico della subordinazione, restano “esperibili gli ordinari strumenti processuali” (cioè il ricorso promosso ai sensi dell’art. 414 c.p.c.). In quell’occasione, il giudice ha ribadito quindi che il diritto a presentare ricorso per far accertare la sussistenza di una condotta antisindacale è riconosciuta solo alle organizzazioni sindacali rappresentanti i lavoratori subordinati.

 

Diversamente, il giudice milanese, pur ponendosi il problema della qualificazione degli shopper riconducendoli all’alveo delle collaborazioni ex. art. 2 d.lgs. n. 81 del 2015, ammette l’azionabilità dell’art. 28 Stat. Lav. ai rapporti non riconducibili alla subordinazione. Quanto alle altre doglianze dei ricorrenti, queste vengono ritenute fondate dal giudice: in particolare, il messaggio diffuso dall’azienda che invitava gli shopper ad aderire alla neocostituita Unione Shopper Italia, rappresenterebbe una indebita intromissione del datore di lavoro nel campo della libertà sindacale e nel necessario conflitto tra organizzazioni. L’ingerenza, a parere del giudice, potrebbe scaturire in un processo di coartazione della volontà dei lavoratori, laddove vengono sottolineati i rischi che potrebbero scaturire dalla mancata sottoscrizione dell’accordo sindacale. Questo intervento della società si pone, pertanto, in contrasto con il precetto dell’art. 17 Stat. Lav. laddove viene fatto assoluto divieto all’imprenditore di sostenere, con qualsiasi mezzo, le associazioni sindacali dei lavoratori. Ulteriore violazione accertata dai giudici consisterebbe nella raccolta delle adesioni dei lavoratori ad una specifica associazione in pieno contrasto con l’art. 8 Stat. Lav..

 

Il Tribunale milanese ha pertanto concluso che le diverse iniziative messe in atto dall’azienda consisterebbero in una condotta antisindacale contrastabile perciò con l’azione promossa. L’antisindacalità non può, pertanto, essere esclusa, come richiesto dal resistente in giudizio, per il solo fatto che le stesse sigle ricorrenti hanno deliberatamente deciso di ritirarsi dalle trattative non sottoscrivendo il contratto. Il recesso dalle trattative rappresenta, infatti, pur sempre una facoltà di scelta del contraente espressione del principio di libertà sindacale. Ciò che il giudice ha invece considerato come non genuino è la prospettazione di rischi conseguenti ad una scelta non conforme a quella dell’azienda.

 

Il decreto del tribunale di Milano, per quanto differisca dalle precedenti impostazioni giurisprudenziali, oltre a stabilire e qualificare come antisindacale la condotta dell’azienda, ha sancito una lettura estensiva della norma (art. 28 St. Lav.), ritenendo che la disciplina del lavoro subordinato che deve essere applicata ai rapporti di collaborazione etero-organizzati non si concreta solo nelle tutele sostanziali ma anche in quelle processuali, tra le quali rientra il ricorso d’urgenza per condotta antisindacale.

 

Andrea Zoppo

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

@AndreaZoppo

 

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