Apprendistato di I e III livello: l’accordo interconfederale del settore artigiano

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Con l’accordo interconfederale dell’1 febbraio 2018 siglato da Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI e Cgil, Cisl e Uil, il settore artigiano si dota di una propria disciplina dell’apprendistato di primo e terzo livello, rendendo così effettivamente applicabile e operativo l’istituto anche per le imprese artigiane.

 

È infatti l’art. 42, comma 5, del d.lgs. 81/2015 che delega ad accordi interconfederali e contratti collettivi nazionali di lavoro la disciplina di alcuni aspetti fondamentali per l’attivazione di percorsi di apprendistato, tra cui quello della retribuzione. Un intervento – quello di livello interconfederale – che, nell’inerzia della contrattazione collettiva di riferimento, si rende quindi essenziale per poter dare concreta applicazione all’istituto, così come avvenuto anche in altri settori produttivi (su cui si veda A. Balsamo, Apprendistato “duale”. Prime valutazioni sull’accordo interconfederale e i suoi effetti in materia di retribuzione; A. Battaglia, Apprendistato di I e III livello, al via anche per il settore dei servizi e per le cooperative).

 

Infatti, il focus dell’accordo è proprio l’aspetto retributivo dei contratti di apprendistato di I e III livello. Per entrambe le tipologie di contratto la modalità prescelta per la definizione della retribuzione dell’apprendista è quella della percentualizzazione: il corrispettivo viene determinato in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento che raggiungerà il giovane al termine del periodo di apprendistato.

 

In particolare, per quanto riguarda l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di scuola secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, la percentualizzazione è determinata in misura crescente per ogni anno di formazione, come illustrato nella tabella che segue.

 

RETRIBUZIONE APPRENDISTA I LIVELLO

 

 

Anno di apprendistato

 

Retribuzione della prestazione di lavoro in azienda

 

Primo

 

 

Pari al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento

 

 

Secondo

 

Pari al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento

 

 

Terzo

 

Pari al 60% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento

 

 

Quarto

 

Pari al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento

 

In materia di retribuzione delle ore di formazione, sebbene al punto 3 dell’accordo si specifichi espressamente l’esonero dall’obbligo retributivo del datore di lavoro per le ore di formazione esterna, ossia le ore svolte presso l’istituzione formativa, la stessa specificazione non si ha per la retribuzione delle ore di formazione interna, quindi le ore di formazione erogate dal datore di lavoro. Seppure sarebbe stata auspicabile una previsione espressa anche in tal senso, l’incipit del punto 3 rimanda all’art. 43, comma 7, del d.lgs. 81/2015 nel suo intero, il quale prevede anche la possibilità di corrispondere, per le ore di formazione interna, il 10% della retribuzione che sarebbe dovuta all’apprendista. Pertanto, si ritiene che il beneficio sia ugualmente applicabile.

Novità introdotta dalle Parti Sociali artigiane è la specifica previsione del trattamento retributivo nell’ipotesi di prosecuzione del contratto di apprendistato di primo livello in seguito al mancato raggiungimento degli obiettivi formativi. All’apprendista non spetterà, per il successivo anno di apprendistato, l’avanzamento delle percentuali retributive, ma continueranno ad applicarsi le percentuali dell’anno precedente. Tale previsione è dovuta al collegamento di ciascun anno di apprendistato ad uno specifico anno scolastico o formativo, collegamento illustrato nella tabella allegata all’accordo.

 

Anche all’apprendista di alta formazione e ricerca spetterà una retribuzione percentualizzata in relazione al livello salariale nel quale il lavoratore sarà inquadrato al termine del periodo formativo. La percentuale sarà crescente in relazione alla durata del periodo di apprendistato, come illustrato dalla tabella che segue.

 

RETRIBUZIONE APPRENDISTA III LIVELLO

 

 

Durata del percorso di apprendistato

 

Retribuzione

 

 

Per i percorsi di durata superiore all’anno

 

Per la prima metà del periodo: 70%

 

 

Per la seconda metà del periodo: 80%

 

 

Per i percorsi di durata non superiore all’anno

 

 

 

80% per l’intero periodo

L’esonero dall’obbligo retributivo per le ore di formazione esterna e la possibilità di corrispondere il 10% della retribuzione per le ore di formazione interna sono riconosciuti anche per l’apprendistato di terzo livello, attraverso un chiaro rinvio all’art. 45, comma 3, del d.lgs. 81/2015.

 

Inoltre, sono previste delle disposizioni comuni ad entrambe le tipologie di apprendistato che riguardano l’esonero da tutti gli istituti contrattuali e di legge diretti, indiretti e differiti per le ore di formazione per cui è previsto l’esonero dall’obbligo retributivo e la durata del periodo di prova che, per entrambi, è pari a 90 giorni. Infine, per tutto quanto non previsto dall’accordo, si fa rinvio alle norme previste per la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante e ai contratti collettivi aziendali.

 

Un intervento, quello delle confederazioni e delle associazioni sindacali artigiane che si era reso necessario – come le stesse Parti Sociali riconoscono nelle premesse dell’accordo – per diffondere l’apprendistato “duale” in un settore in cui il contratto di apprendistato ha tradizionalmente rappresentato uno strumento per la trasmissione delle competenze e dei mestieri e per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

 

Alessia Battaglia

Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

Università degli Studi di Bergamo

@_alebattaglia

 

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Apprendistato di I e III livello: l’accordo interconfederale del settore artigiano
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