Alternanza scuola-lavoro e questione sicurezza: le attuali criticità e il modello Piemonte

L’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica obbligatoria in tutte le scuole superiori italiane grazie alla Legge 107/2015. Salutata come una delle più importanti novità de “La Buona Scuola”, sia dal legislatore che da gran parte dell’opinione pubblica e accademica, l’obbligatorietà dell’alternanza è attualmente in fase di rodaggio con l’obiettivo di arrivare a regime, secondo le previsioni del MIUR, a circa 1,5 milioni di studenti. Una execution lunga e non priva di potenziali criticità: prima tra tutte, la questione sicurezza.

 

In attesa di una prima ricognizione da parte del Miur, che verosimilmente arriverà al termine di quest’anno scolastico, sono centinaia i progetti di alternanza scuola-lavoro che coinvolgono istituti, imprese, enti pubblici, associazioni. Ogni giorno è possibile trovare in rassegna stampa notizie sulle attività di cooperazione tra scuola ed “extra-scuola” nei territori: esse sono più forti dove più forte è il tessuto industriale. Non a caso le industrie (su tutte le manifatturiere) sono state finora, secondo i dati Indire, le organizzazioni che più di altre hanno permesso ai giovani italiani di svolgere percorsi scolastici in alternanza scuola-lavoro (il 41,9% del totale nel 2014).

 

Proprio le imprese, così come mostra la Guida Pratica pubblicata da Confindustria, testimoniano che la sicurezza sia il primo vero ostacolo da superare per la diffusione capillare dell’alternanza in tutto il Paese. Secondo le norme vigenti (il D.lgs. n. 81/2008) lo studente beneficiario di iniziative di alternanza é equiparato al lavoratore nel momento in cui è “ospite” del soggetto ospitante. Questo ha delle conseguenze sia sul piano della formazione alla sicurezza che sul piano della tutela sul luogo di lavoro: il soggetto ospitante è infatti obbligato a garantire che gli studenti siano adeguatamente informati e formati sui rischi negli ambienti di lavoro e sulle misure e procedure di prevenzione e protezione. Vige inoltre l’obbligo alla sorveglianza sanitaria, compresa la visita medica preventiva, oltre alla dotazione dei c.d. DPI (Dispositivi di Protezione Individuali).


Sul piano della formazione alla sicurezza la Legge 107 (art, 1 comma 38) e la
Guida Operativa predisposta dal Miur permettono di fare dei distinguo tra formazione generica (di competenza delle scuole) e formazione specifica (di competenza dei soggetti ospitanti). Dunque i costi della formazione specifica alla sicurezza sono tutti a carico del soggetto ospitante. Il soggetto ospitante è quantomeno esonerato dai costi inerenti la copertura assicurativa INAIL e quelli relativi alla polizza per la responsabilità civile verso terzi sono a carico alla scuola.

 

La stessa Guida del Miur ammette che il carico di oneri in materia di sicurezza sul soggetto ospitante è rilevante. Per tale ragione suggerisce l’attivazione di accordi territoriali con soggetti competenti a offrire formazione specifica sui rischi di lavoro (tra cui lo stesso INAIL), il ricorso a modalità formative e-learning, la compartecipazione della scuola agli oneri finanziari da stabilire in apposite convenzioni. Senza questi accorgimenti, infatti, è probabile una forte carenza di soggetti ospitanti, in particolare di imprese. Lo sottolineano i rilievi del CSPI (Consiglio Superiore Pubblica Istruzione) nel parere (favorevole) sullo schema di Regolamento della carta dei diritti e doveri dell’alternanza scuola-lavoro che attualmente è il tassello mancante per definire un quadro completo in tema sicurezza. Il CSPI propone di eliminare la previsione nello schema (che richiama il D.lgs. 81/2008) per cui sorveglianza sanitaria e visita medica siano integralmente a carico dell’ospitante.

 

Nel panorama nazionale sono diverse le best practice nate per aiutare soprattutto le aziende a contenere gli oneri sulla sicurezza. Ma attualmente è in Piemonte è possibile individuare indirizzi e strumenti efficaci ed “esportabili”. La Direzione Sanità della Regione Piemonte ha infatti aggiornato il Documento di indirizzo per la sicurezza negli istituti scolastici (pubblicato nel 2012) che ha condiviso con il Gruppo regionale di lavoro “Promozione della sicurezza nelle scuole” che vede partecipare, oltre all’USR, anche l’INAIL. Il Documento di approfondimento chiarisce tutte le possibili aree di “conflitto di competenza” sia sulla formazione alla sicurezza che sulla sorveglianza sanitari: aree in cui il ruolo dell’azienda è configurato come sussidiario ed eventuale.

 

Sulla formazione obbligatoria il Documento del Piemonte prevede sostanzialmente due tipologie di studenti in alternanza. La prima: studenti che sono già esposti a rischi specifici dei laboratori scolastici che si sovrappongono a rischi propri del comparto lavorativo di indirizzo in cui si svolge il percorso di alternanza. Ad esempio un istituto tecnico a indirizzo chimico che per moduli didattici in aziende chimiche: in questo caso lo studente può cominciare il suo percorso avendo già completato la formazione in materia di sicurezza: alla struttura ospitante resta il solo compito di integrare tale formazione con l’esposizione dei rischi specifici connessi alla specifica mansione richiesta allo studente. La seconda tipologia è quella di studenti già esposti a rischi specifici a scuola  (ad esempio laboratori informatici) ma a cui non corrisponde un preciso inquadramento in uno specifico comparto lavorativo, come potrebbero essere percorsi di alternanza in uno studio legale per studenti di liceo classico: in questa fattispecie l’ospitante ha l’onere di accertare che i contenuti della formazione già effettuata siano sufficienti, ed eventualmente integrarli. In entrambi i casi, comunque, il ruolo del soggetto ospitante è sussidiario anche per la formazione specifica che peserebbe soprattutto sulla scuola e sui suoi formatori.

 

Sul tema della sorveglianza sanitaria gli indirizzi del Piemonte aiutano a contenere l’obbligo di visita medica a carico del soggetto ospitante. Richiamando l’interpello n. 1/2013 del Ministero del Lavoro si sostiene che, laddove la sorveglianza sanitaria sia già prevista per la scuola (nel DVR, Documento Valutazione Rischi), basterà che il medico competente, in accordo con il referente scolastico, valuti la corrispondenza dei rischi per cui la sorveglianza scolastica è attiva con quelli dell’azienda. La visita medica in azienda è obbligatoria solo qualora se ne ravvisino necessità connesse a rischi specifici (definiti caso per caso e valutati sia dall’azienda che dalla scuola).

 

Dal Piemonte arrivano dunque indirizzi che anche altre Regioni possono recepire. Senza limitarsi a fare i “notai” dell’esistente, è possibile già oggi ridurre gli oneri sulla sicurezza puntando sul dialogo tra scuole e imprese. L’auspicio è che, da queste basi, arrivi presto un accordo tra MIUR, MISE, Ministero del Lavoro e Ministero della Sanità che dia una linea interpretativa omogenea sulla questione sicurezza. Un passaggio quanto mai necessario per garantire a tutti gli studenti italiani, ovunque si trovino, il diritto-dovere di imparare lavorando.

 

Alfonso Balsamo
PhD in Formazione della Persona e Mercato del Lavoro, Università di Bergamo-Adapt
@Alfonso_Balsamo

 

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