Accordo Expo per il lavoro: regole su misura per le aziende del commercio

Il 26 marzo scorso nella sede di Confcommercio a Milano è stato siglato l’Accordo Expo per il lavoro con il quale, per i dipendenti delle aziende del Terziario della distribuzione e dei servizi, sono state previste alcune importanti novità. L’intesa si posiziona sulla scia di un cospicuo intervento regolativo della contrattazione collettiva che dal 2007 ad oggi ha costruito l’impalcatura della disciplina dei rapporti di lavoro legati all’Esposizione universale che si aprirà a Milano il prossimo 1° maggio (per una mappatura delle intese e dei protocolli Expo, vedi ADAPT, La contrattazione collettiva in Italia (2012-2015), ADAPT University Press, 2015).
 
Con la firma di questo nuovo accordo Unione Confcommercio di Milano, Lodi e Monza e Brianza, Filcams-Cgil Milano, Fisascat-Cisl Milano Metropoli e Uiltucs-Uil Milano e Lombardia hanno concordato sulla necessità di rimodellare alcune previsioni del Contratto collettivo per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi in modo da avvicinarlo alle esigenze dei lavoratori e delle aziende che saranno protagonisti durante l’Expo, e non solo.
 
Nelle premesse dell’accordo si parla di un’occasione per la città di Milano e per l’intera economia italiana; si parla di rilancio dell’occupazione, in particolare giovanile; si parla di occupazione aggiuntiva diretta, indiretta, indotta e ciò viene fatto in particolare riferimento alle imprese del Terziario della Distribuzione e dei Servizi per un arco temporale ben più ampio rispetto al periodo 1° maggio-31 ottobre 2015. Le aspettative non mancano.
 
All’art. 1, Campo di applicazione, vengono inquadrati in maniera univoca i destinatari dell’accordo: lavoratori e datori di lavoro. I primi, se lavoratori dipendenti da datori di lavoro con sede legale e/o operativa in provincia di Milano e che svolgono la loro attività in tal ambito; i secondi, come sopra definiti, che applichino e rispettino integralmente il Ccnl Terziario della Distribuzione e dei servizi, noto come il contratto del Commercio.
 
Si entra poi, all’art. 2, nel merito dell’Apprendistato professionalizzante definito come finalizzato all’acquisizione di competenze professionali per Expo 2015. Per le assunzioni effettuate fino al 31 agosto 2015, per i soli profili professionali di commesso alla vendita al pubblico e magazziniere anche con funzioni di vendita, nei fatti i profili più comuni, viene prevista la possibilità di un apprendistato professionalizzante della durata di 7 mesi, con 50 ore complessive di formazione professionalizzante e inquadramento professionale di un livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione per tutto il periodo di svolgimento dell’apprendistato.
La finalizzazione dell’intesa sull’apprendistato all’acquisizione delle competenze professionali per Expo 2015 stride col fatto che esse saranno raggiunte solo nelle fasi finali di Expo, se non addirittura una volta terminato. Inoltre, in base all’Accordo di riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato nel settore Terziario, Distribuzione, Servizi, siglato il 24 marzo 2012, e testo di riferimento del comparto per tale istituto, per i profili professionali sopra citati, ascrivibili al IV livello di inquadramento professionale, la durata prevista dovrebbe essere di 36 mesi con 180 ore complessive di formazione professionalizzante: si configura così una specie di  bonus Expo col quale si riducono di 29 mesi la durata e di 130 ore la formazione, rendendo palese come proprio quest’ultima venga, di fatto, sacrificata. Ulteriore novità l’inquadramento ad un solo livello inferiore rispetto ai due livelli previsti per la prima metà del periodo di apprendistato secondo l’art. 7 dell’Accordo di riordino sopra definito.
La procedura di applicabilità che richiede ai datori di lavoro una specifica richiesta di parere di conformità da parte della Commissione dell’Ente Bilaterale Territoriale per valutare la corrispondenza e la coerenza con l’evento Expo appare in linea, invece, con quanto già previsto agli artt. 20 e 47 del Ccnl Commercio.
 
All’art. 3, Lavoro a tempo parziale, viene prevista una deroga per il periodo che va dalla firma dell’accordo fino al 31 marzo 2016 all’art. 72 del Ccnl, il quale, oltre a regolare in sensu latu il lavoro a tempo parziale, prevede la possibilità di stipulare contratti individuali di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la sola giornata di sabato e per i soli studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro. Con l’accordo si allarga a tutti i giorni della settimana tale possibilità e si aggiungono alle categorie di destinatari sopra espressi anche i giovani fino a 29 anni di età compiuti ed i disoccupati con almeno 45 anni di età: palese quindi l’intento di modificare l’obiettivo sottostante alla norma o almeno ampliarlo. Se prima non aveva funzione di sviluppo dell’occupazione, ma di avvicinamento al mondo del lavoro e di superamento di una strutturale carenza di personale per una determinata giornata lavorativa, il sabato, ora l’obiettivo principale risulta l’occupazione di soggetti deboli del mercato del lavoro, creando di fatto una fattispecie contrattuale nuova con un orario di lavoro ben inferiore rispetto al limite di 16 ore settimanali indicate sempre all’art. 72 del Ccnl.
 
All’art. 4 dell’accordo viene introdotta la possibilità di frazionare il riposo giornaliero di 11 ore consecutive, oltre nei casi già previsti dall’art. 120 del Ccnl Commercio, anche nell’ipotesi di mutamento dell’organizzazione del lavoro derivante dall’ampliamento dell’offerta di vendita o servizio al pubblico e/o da afflussi straordinari di clientela. Il dubbio riguarda la straordinarietà di afflusso di clientela, che durante lo svolgimento dell’Expo dovrebbe forse essere considerato un fatto ordinario. È tuttavia identificato in almeno 9 ore il riposo minimo continuativo.
 
Finora previsioni maggiormente rivolte alle esigenze delle imprese. A fare da contraltare ai precedenti articoli, l’art.5, Iniziative a sostegno dei lavoratori, col quale le Parti firmatarie demandano all’Ente Bilaterale Territoriale di Milano l’adozione di iniziative a sostegno dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro di cui agli articoli precedentemente descritti, tra le quali l’attivazione di uno sportello di orientamento al lavoro e alla ricollocazione, la realizzazione di attività per la qualificazione e la riqualificazione, l’incentivazione dell’uso dei mezzi di trasporto pubblico per la mobilità casa-lavoro e l’integrazione per gli oneri sostenuti per la frequenza agli asili nido.
I dubbi risultano numerosi; innanzitutto l’attivazione di uno sportello di orientamento, seppur previsto dal D.g.r. 18 febbraio 2015 n. X/3144 Regione Lombardia, è in contrasto con le premesse già descritte che si riferiscono ad un incremento del tasso di occupazione strutturale non limitato al periodo dell’Esposizione universale. Da segnalare la previsione che, per l’integrazione degli oneri sostenuti per la frequenza agli asili, essi vengano erogati a lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato per un periodo non inferiore a 12 mesi: di certo l’Ente Bilaterale Territoriale dovrà specificare meglio gli aspetti organizzative ed operativi, ma da una prima lettura risulta che gli apprendisti di cui all’art. 1 precedentemente descritto, se assunti con contratto di apprendistato della durata di 7 mesi, potrebbero non rientrare in queste agevolazioni, pur essendo in teoria dipendenti a tempo indeterminato.
 
Con l’art. 5, Decorrenza e durata, che chiude l’accordo, si palesa che la data di sottoscrizione rappresenta l’entrata in vigore e che la scadenza è stabilita per il 31 marzo 2016. Anche in questo caso, nonostante la premessa che l’Expo svilupperà occupazione aggiuntiva per un arco temporale più ampio rispetto al periodo di durata, sembra ovvio che le misure contenute nel testo siano ritenute utili non solo in connessione all’evento.
 
Da un lato, non si possono che accogliere positivamente iniziative come la stesura di un accordo finalizzato a modulare meglio alcuni istituti previsti dal Contratto collettivo in relazione ad un evento di portata mondiale. Dall’altro, appaiono evidenti luci ed ombre di una intesa che, nel prevedere un regime regolatorio eccezionale per raggiungere obiettivi pienamente condivisibili, potrebbe penalizzare territori e aziende che pur essendo fortemente intrecciati con Expo non ricadono nel campo di applicazione dell’accordo. Si tratta tuttavia della logica di una contrattazione collettiva volta a favorire competitività e occupabilità e che dovrebbe innescare una competizione al rialzo anche in altri settori e territori interessati dall’Esposizione universale, generando quindi esternalità positive per favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dall’accordo.
 
Pietro Rizzi
Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo
@PietroRizzi85
 
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